Un commerciante ha impugnato una cartella esattoriale per contributi previdenziali pretesi dall'INPS, sostenendo che l'accordo transattivo raggiunto con il fisco (conciliazione fiscale) avesse azzerato o ridotto la pretesa dell'ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che la conciliazione fiscale e contributi INPS non viaggiano sullo stesso binario in modo automatico. La definizione agevolata della lite tributaria non cancella il valore presuntivo dell'accertamento fiscale originario ai fini del calcolo dei contributi previdenziali. Pertanto, in assenza di prove contrarie fornite dal contribuente, l'INPS ha diritto a riscuotere le somme dovute, sebbene ridotte in percentuale speculare a quanto concordato con l'amministrazione finanziaria. Il commerciante perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali.
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