La Corte di Cassazione ha stabilito che il compenso all'avvocato in patrocinio a spese dello Stato è dovuto anche se l'impugnazione viene dichiarata inammissibile, qualora l'inammissibilità derivi da una causa sopravvenuta e non prevedibile, non imputabile alla parte. Nel caso specifico, un ricorso contro la revoca del beneficio era diventato inammissibile solo dopo che l'ente impositore aveva corretto il proprio errore iniziale, rendendo il ricorso privo di interesse. La Corte ha chiarito che la norma che nega il compenso si applica solo ai ricorsi viziati fin dall'origine, non a quelli resi superflui da eventi successivi.
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