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Co-fideiussione

Definizione

Situazione in cui più persone prestano garanzia per il medesimo debito, agendo con la consapevolezza reciproca e l'intento comune di garantire congiuntamente l'obbligazione.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Co-fideiussione: 4 firme, 1 debito. La Banca perde la causa
Una banca ha richiesto a quattro soci, garanti di un'azienda, il pagamento individuale di 500.000 euro ciascuno, basandosi su quattro distinti contratti di fideiussione. Uno dei garanti ha sostenuto che si trattava di un'unica co-fideiussione per un totale di 500.000 euro, già saldati da un altro garante. La Corte di Cassazione ha dato ragione al garante. Nonostante i documenti separati, la Corte ha riconosciuto l'esistenza di una co-fideiussione basandosi su vari indizi: la contestualità delle firme, il legame societario tra i garanti e la loro comune volontà di garantire un unico debito. Di conseguenza, il pagamento effettuato da uno dei garanti ha liberato anche gli altri.
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Fideiussioni Plurime: no al regresso tra garanti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3687/2024, ha stabilito che in presenza di fideiussioni plurime, ovvero garanzie autonome e distinte prestate da più soggetti per lo stesso debito, il garante che paga l'intero importo non ha diritto di regresso nei confronti degli altri. A differenza della co-fideiussione, che presuppone un'unica obbligazione di garanzia, le fideiussioni plurime danno al garante adempiente solo la possibilità di surrogarsi nei diritti del creditore.
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Regresso fideiussore: inammissibile ricorso errato
Un co-fideiussore, dopo aver pagato una parte del debito garantito, ha agito in regresso contro un altro garante per ottenere la sua quota. Quest'ultimo ha proposto ricorso in Cassazione contestando la validità del debito originario verso la banca, anziché le regole sull'azione di regresso. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché non criticava la 'ratio decidendi' della sentenza d'appello, che verteva proprio sul diritto di regresso fideiussore.
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Fideiussione omnibus nulla: l’onere della prova
Un fideiussore ha impugnato una sentenza sostenendo la nullità della propria garanzia, in quanto ricalcava uno schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia nel 2005. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, stabilendo che per una fideiussione stipulata nel 2011, la sola esistenza del provvedimento del 2005 non è sufficiente a provare la nullità. Incombe sul garante l'onere di dimostrare la persistenza di un'intesa illecita al momento della firma. La Corte ha quindi confermato la piena validità della fideiussione omnibus e la condanna al pagamento.
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