L'Imputato, condannato per tentato omicidio, aveva versato quattromila euro alla Persona Offesa prima del giudizio. La vittima aveva accettato l'importo rilasciando quietanza liberatoria e rinunciando a costituirsi parte civile. Ciononostante, i giudici hanno negato l'attenuante del risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso. Il collegio ha chiarito un principio fondamentale: l'accordo economico tra le parti non vincola il magistrato penale. Il giudice deve verificare in autonomia l'effettività e l'integralità della riparazione economica. Nel caso di specie, la somma versata risultava ampiamente insufficiente rispetto alla reale entità delle lesioni fisiche, morali e dinamico-relazionali subite dalla vittima, calcolate secondo le tabelle del Tribunale di Milano. L'Imputato deve quindi scontare la pena senza beneficiare dello sconto previsto.
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