La Corte di Cassazione ha stabilito che un imputato, dopo aver concluso un accordo sulla pena tramite il cosiddetto 'patteggiamento in appello' e aver rinunciato agli altri motivi di ricorso, non può successivamente lamentare la mancata motivazione del giudice su una possibile assoluzione. L'accordo sulla pena, infatti, limita la valutazione del giudice di secondo grado alla sola congruità della sanzione concordata. Di conseguenza, il successivo ricorso basato su questa presunta omissione è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La scelta del patteggiamento in appello chiude la porta a ulteriori discussioni sulla colpevolezza.
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