L'Imputato ha subito una condanna penale per i reati di lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. L'uomo ha contestato la pronuncia dei giudici di secondo grado censurando la valutazione delle prove, la gravità delle lesioni, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'aggravante del nesso teleologico. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La difesa ha infatti riproposto censure di merito già ampiamente respinte dai giudici territoriali con motivazioni prive di vizi logici. Inoltre, l'Imputato ha dedotto la contestazione sull'aggravante per la prima volta nel giudizio di legittimità, violando le regole procedurali. L'esito del giudizio rende definitiva la condanna penale e impone il pagamento delle spese processuali, oltre a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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