La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un atto di appello depositato tramite PEC poiché privo della necessaria sottoscrizione digitale. Nonostante l'invio fosse avvenuto da un indirizzo certificato, il file allegato non presentava una firma valida nei formati PAdES o CAdES richiesti dalla normativa vigente. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 87 bis del d.lgs. 150/2022, la sottoscrizione digitale è un requisito tassativo per garantire la paternità dell'atto, e la sua mancanza non può essere sanata dalla semplice provenienza del messaggio da un account PEC riferibile al difensore.
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