Un coniuge sposato in regime patrimoniale ordinario stipula una permuta immobiliare. Il soggetto scambia una porzione di fabbricato con un'altra unità immobiliare e dichiara nel rogito che il nuovo bene resta personale, provenendo da una precedente successione. Tuttavia, l'altro coniuge non interviene nell'atto notarile per confermare tale circostanza. Il notaio chiede al giudice tavolare di registrare l'acquisto a nome esclusivo del solo permutante, ma il magistrato respinge l'istanza. Il notaio propone reclamo sostenendo la natura pacificamente personale del bene originario. Il Tribunale conferma il rifiuto dell'intavolazione esclusiva: per ottenere l'esclusione dalla comunione legale di un immobile, la legge richiede tassativamente sia la reale natura personale del bene scambiato, sia l'espressa dichiarazione di adesione dell'altro coniuge nello stesso atto notarile. In assenza della presenza del partner, l'acquisto ricade automaticamente nella comproprietà familiare.
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