Un'associazione di consumatori avvia un'azione di classe contro una compagnia di crociere svizzera per aver cancellato una tappa fondamentale del viaggio. La compagnia contesta la giurisdizione del giudice italiano, sostenendo di essere un'entità estera. L'associazione ribatte che la compagnia opera e vende pacchetti in Italia tramite una società collegata. La Corte di Cassazione, riconoscendo la complessità della questione e l'assenza di precedenti chiari, non decide nel merito. Invece, rimette il caso alle Sezioni Unite, il suo massimo organo, per stabilire un principio definitivo sulla giurisdizione del giudice italiano in queste circostanze. La decisione finale su dove si potrà svolgere il processo è quindi sospesa.
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