La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9243/2023, ha stabilito che per derogare al limite massimo di 36 mesi per i contratti a termine, non è sufficiente una generica qualificazione di un settore come stagionale da parte della contrattazione collettiva. È necessaria una specifica individuazione delle mansioni che costituiscono un'effettiva attività stagionale, distinta da quella continuativa con semplici picchi di lavoro. Nel caso di specie, riguardante una società di servizi aeroportuali, la Corte ha confermato la conversione dei contratti in rapporti a tempo indeterminato per superamento del limite legale.
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