Definizione
Una somma aggiuntiva concessa al singolo dipendente per evitare che il suo stipendio diminuisca a seguito di un cambio di contratto o di ruolo.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 193 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2019–2026). Nel 46% dei casi il ricorso è stato rigettato.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 33%
- Rigettato 46%
- Inammissibile 14%
- Estinto 2%
- Altro 4%
Provvedimenti per anno
2019
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. Lavoro97%
- Civile Sez. 63%
- Civile Sez. Unite1%
Precedenti più richiamati
- Cass. 10210/2020in 12 provvedimenti
- Cass. 28409/2020in 9 provvedimenti
- Cass. 28624/2020in 9 provvedimenti
- Cass. 40399/2021in 9 provvedimenti
- Cass. 169/2017in 7 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Un docente della scuola statale riceve per vari anni scolastici successivi l'incarico di presidenza di alcuni istituti. Il lavoratore agisce in giudizio contro il Ministero per ottenere la differenza retributiva integrale rispetto allo stipendio del dirigente scolastico di ruolo, invocando la disciplina generale sulle mansioni superiori nel pubblico impiego. I giudici di merito respingono la pretesa, riconoscendo soltanto le specifiche indennità previste dalla contrattazione collettiva. La Corte di Cassazione conferma la decisione: la disciplina speciale transitoria per i presidi incaricati esclude l'automatica parificazione stipendiale con chi ha superato il concorso dirigenziale. La previsione di un'indennità aggiuntiva rispetta il principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione, senza ledere la parità di trattamento.
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Due lavoratrici universitarie chiedevano l'adeguamento dell'Indennità di equiparazione dopo una progressione verticale nel 2003, volendo allineare la loro retribuzione alla categoria dirigenziale. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo applicabile una nuova tabella introdotta dal CCNL 2005. La Cassazione ha annullato questa decisione. Ha stabilito che le precedenti tabelle di equiparazione dinamiche (D.I. 1982) restavano valide per le progressioni avvenute prima del CCNL 2005, grazie anche a una clausola di salvaguardia. Il caso tornerà in appello per un nuovo esame, riconoscendo la validità dei diritti acquisiti sull'Indennità di equiparazione.
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Una professoressa universitaria contestava la **rideterminazione assegno ad personam** da parte dell'Università, che aveva ridotto e chiesto la restituzione di somme relative a un assegno percepito dal 2004. Il Consiglio di Stato aveva confermato la legittimità della riduzione, basandosi su un'interpretazione di norme sul riassorbimento degli assegni. La professoressa ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un "eccesso di potere giurisdizionale" e la violazione del giudicato precedente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'interpretazione delle norme da parte del giudice amministrativo, anche se errata, non costituisce eccesso di potere giurisdizionale sindacabile in Cassazione, ma un mero errore di diritto. La professoressa ha perso e deve pagare le spese legali.
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Un dipendente scolastico contesta il passaggio dai ruoli della Provincia a quelli statali. Il lavoratore lamenta il mancato riconoscimento dell'intera anzianità maturata e chiede differenze retributive al Ministero. I giudici d'appello respingono le richieste economiche. Il lavoratore ha mantenuto il proprio livello stipendiale originario grazie a un assegno ad personam. La Corte di Cassazione conferma la decisione precedente. Il trasferimento del personale ATA rientra nella disciplina europea del passaggio d'impresa. La legge vieta peggioramenti stipendiali complessivi, ma non impone l'automatica trasposizione dell'anzianità se la retribuzione globale resta salvaguardata. Il ricorso del dipendente viene respinto.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di alcuni dirigenti medici che rivendicavano il diritto a un 'assegno ad personam PA', una voce retributiva prevista da un regolamento interno dell'Azienda Sanitaria. Questo assegno mirava a mantenere il valore della retribuzione precedente al passaggio ad una nuova ASL. L'Azienda aveva sospeso l'erogazione e chiesto la restituzione. La Cassazione ha confermato la nullità della clausola del regolamento aziendale che prevedeva tale assegno. Ha stabilito che la contrattazione integrativa non può riconoscere trattamenti economici che non siano collegati a prestazioni effettivamente rese o che superino i vincoli imposti dalla contrattazione nazionale e dai limiti di bilancio. Pertanto, il ricorso dei lavoratori è stato dichiarato inammissibile.
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Un ex militare, dichiarato non idoneo al servizio, ha chiesto il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa. La legge prevedeva un termine di 150 giorni per la risposta dell'amministrazione, con la regola del silenzio assenso nel transito di ruolo in caso di mancata pronuncia. L'amministrazione non ha risposto entro il termine. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto del lavoratore all'integrale trattamento retributivo dal momento della scadenza del termine, rigettando il ricorso del Ministero. La sentenza chiarisce che il silenzio assenso perfeziona il diritto al transito e alle relative spettanze economiche.
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La Corte di Cassazione ha confermato la non assorbibilità dell'Assegno ad personam per un Lavoratore. L'Azienda aveva contestato la condanna a pagare differenze retributive e risarcimento danni, sostenendo che l'assegno dovesse essere assorbito dagli incrementi salariali dovuti a un superiore inquadramento professionale riconosciuto giudizialmente. I giudici di merito e la Cassazione hanno ribadito che l'Assegno ad personam, destinato a garantire il mantenimento del trattamento economico al passaggio dal settore pubblico al privato, non è assorbibile. Il ricorso dell'Azienda è stato respinto, rendendo definitiva la condanna al pagamento delle somme dovute al Lavoratore.
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Un ex dipendente pubblico, transitato da un ente a un Ministero, aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento dell'Indennità integrativa speciale nella misura precedentemente percepita. Il Ministero ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Ministero non aveva correttamente riattivato la notifica del ricorso all'avvocato del lavoratore dopo un primo tentativo fallito per irreperibilità. La sentenza ribadisce l'obbligo di riattivare prontamente la notifica in caso di esito negativo, anche se non imputabile direttamente al notificante, per garantire il principio del contraddittorio.
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Un gruppo di dipendenti pubblici transita nei ruoli di un Ministero conservando, tramite assegno ad personam, la differenza retributiva accessoria rispetto all'ente di provenienza. La Corte d'Appello riconosce il computo delle indennità fisse e continuative come rischio, insalubrità e turni, escludendo il solo fondo di produttività perché variabile. Il Ministero impugna la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, contestando la natura fissa di tali voci. I Supremi Giudici dichiarano inammissibile il ricorso del Ministero per assoluta genericità delle argomentazioni, confermando in via definitiva la validità dei conteggi e tutelando la retribuzione dei lavoratori.
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Alcuni dipendenti scolastici hanno fatto causa al Ministero per ottenere il pieno riconoscimento economico dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. A seguito del passaggio personale ATA allo Stato, i lavoratori chiedevano un inquadramento stipendiale superiore rispetto a quello attribuito dall'amministrazione statale. La Corte d'Appello, decidendo quale giudice del rinvio, ha respinto la domanda dei lavoratori. I giudici hanno accertato che il meccanismo di salvaguardia retributiva e l'assegno ad personam hanno garantito il livello di compenso originario, impedendo qualsiasi perdita economica reale al momento del transito. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente questa decisione, rigettando il ricorso dei dipendenti.
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Un dipendente della Polizia Penitenziaria ottiene il transito nel ruolo civile del Ministero della Giustizia con mansioni di coadiutore. Il Ministero assegna inizialmente un assegno economico integrativo non riassorbibile per garantire la parità retributiva, ma poi revoca il beneficio economico. La Corte d'Appello respinge la richiesta del dipendente e dichiara la piena riassorbibilità dell'assegno a fronte dei successivi incrementi contrattuali stipendiali. Il lavoratore propone ricorso per Cassazione contro questa decisione ma, prima dell'udienza finale di discussione, deposita un atto di rinuncia formale al giudizio. I giudici di legittimità prendono atto della rinuncia del ricorrente, dichiarano l'estinzione definitiva della controversia e compensano integralmente tra le parti le spese legali.
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Alcuni dipendenti scolastici hanno impugnato il loro inquadramento chiedendo l'integrale riconoscimento dell'anzianità maturata presso gli enti locali di provenienza e il pagamento delle differenze retributive. I lavoratori lamentavano un peggioramento stipendiale dovuto all'esclusione di specifiche indennità accessorie e premi di produttività. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda. Il passaggio personale ATA allo Stato rispetta le tutele europee quando l'assegno ad personam garantisce la salvaguardia dello stipendio complessivo precedente. La Suprema Corte ha escluso l'obbligo di computare i premi incentivanti legati a obiettivi variabili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
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Alcuni dipendenti provinciali transitati nei ruoli statali della scuola hanno richiesto l'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio e il risarcimento delle differenze retributive. I lavoratori contestavano il criterio della temporizzazione applicato dall'amministrazione scolastica. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il passaggio personale ATA agli enti statali costituisce un trasferimento d'impresa tutelato dal diritto europeo. Tale disciplina impedisce un peggioramento economico globale al momento del passaggio, ma non impone il mantenimento automatico di tutti i singoli trattamenti precedenti. Poiché i dipendenti hanno conservato la retribuzione originaria tramite la concessione di un assegno ad personam e non hanno dimostrato alcun peggioramento retributivo effettivo, la richiesta economica è stata definitivamente respinta.
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Un'Azienda Sanitaria ha annullato l'assegno ad personam riconosciuto a dirigenti medici, chiedendone la restituzione. Dopo che il Tribunale ha dato ragione ai lavoratori, l'Azienda ha proposto appello. La Corte d'Appello ha dichiarato l'appello improcedibile a causa della notifica tardiva del ricorso e del decreto di udienza. La Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che nel processo del lavoro la mancata notifica tempestiva del ricorso in appello rende l'impugnazione improcedibile, senza possibilità di sanatoria. Questo principio tutela la legittima aspettativa della controparte alla rapida definizione della lite. L'Azienda Sanitaria ha perso il ricorso e dovrà pagare le spese legali.
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Un lavoratore dipendente riceveva un assegno economico mensile aggiuntivo. In seguito, le parti hanno stipulato un accordo conciliativo per ricondurre tale somma all'indennità per specifiche responsabilità prevista dal contratto collettivo. Successivamente, l'ente datore di lavoro ha riorganizzato le mansioni e ha rimosso l'incarico di responsabile di laboratorio, cessando la corresponsione del compenso accessorio. Il dipendente ha promosso ricorso giudiziale invocando il principio di irriducibilità della retribuzione e contestando l'inadempimento degli accordi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del dipendente. I giudici hanno chiarito che le indennità accessorie legate a particolari incarichi temporanei non compongono la retribuzione fissa fondamentale. Di conseguenza, la perdita dell'incarico organizzativo legittima la revoca della relativa voce economica senza violare le tutele di legge.
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Un gruppo di insegnanti di scuola materna comunale, andate in pensione, ha chiesto il ricalcolo dell'indennità premio di servizio. Le lavoratrici pretendevano che l'INPS calcolasse la prestazione sulla base degli stipendi più elevati percepiti in virtù di un accordo integrativo locale. Tale accordo applicava il contratto della scuola statale anziché quello degli enti locali. La Corte di Cassazione ha rigettato le pretese delle dipendenti. I giudici hanno stabilito che la contrattazione integrativa locale non può derogare al contratto collettivo nazionale di comparto né modificare la base di calcolo dell'indennità premio di servizio, definita tassativamente dalla legge. La liquidazione deve essere parametrata unicamente al contratto del comparto enti locali.
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Alcuni dipendenti pubblici di un Comune dichiarato in dissesto sono stati collocati in disponibilità. L'ente locale e il Ministero dell'Interno hanno ridotto l'assegno erogato, escludendo dal calcolo l'assegno ad personam non riassorbibile precedentemente riconosciuto ai lavoratori. I dipendenti hanno contestato il taglio e hanno chiesto il ricalcolo completo dell'importo. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'assegno ad personam costituisce una componente dell'indennità integrativa speciale. Di conseguenza, l'assegno ad personam deve essere incluso nella misura dell'ottanta per cento nel calcolo dell'indennità di disponibilità. La Suprema Corte ha quindi respinto i ricorsi delle amministrazioni pubbliche, confermando il diritto dei lavoratori a percepire l'importo intero e condannando gli enti al pagamento delle spese legali.
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Un ex segretario comunale ottiene il trasferimento presso un Ministero tramite mobilità volontaria. Il dipendente rivendica il corretto calcolo dell'assegno ad personam per mobilità per tutelare il proprio trattamento economico. Il contenzioso riguarda le voci da includere nella base di calcolo, come l'indennità di segreteria convenzionata e la retribuzione di posizione, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sui crediti arretrati. La Corte di Cassazione conferma che l'indennità di segreteria convenzionata fa parte dell'assegno perché fissa e continuativa. I giudici escludono invece la retribuzione di posizione pregressa poiché il dipendente percepisce già la corrispondente indennità ministeriale. Infine, la Suprema Corte accoglie il ricorso del Ministero sul divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, rinviando la causa per il ricalcolo degli accessori.
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Un dipendente pubblico trasferito da un Ministero a un Ente previdenziale chiedeva la totale intangibilità del proprio assegno ad personam, escludendone qualsiasi riduzione futura. L'Ente previdenziale pretendeva invece l'azzeramento immediato della voce economica all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha respinto le richieste di entrambe le parti. I giudici hanno chiarito che il passaggio tra amministrazioni non può arrecare un danno economico immediato al dipendente. La retribuzione globale percepita in precedenza rimane garantita proprio attraverso l'assegno ad personam. Tuttavia, questo importo integrativo non resta fisso all'infinito, ma subisce il legittimo e graduale riassorbimento a fronte dei futuri miglioramenti stipendiali riconosciuti dal nuovo contratto dell'ente di destinazione.
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Un dirigente di un ente pubblico soppresso passa nei ruoli di un Ministero. Il lavoratore chiede il mantenimento integrale del vecchio trattamento economico e dell'indennità di risultato, rivendicando la non riassorbibilità del suo assegno personale. La Corte di Cassazione respinge la richiesta e conferma le decisioni dei giudici di merito. Il passaggio di personale pubblico comporta l'immediata applicazione del contratto collettivo della nuova amministrazione. La legge tutela il livello economico globale raggiunto dal dipendente, ma non garantisce l'intoccabilità a tempo indeterminato delle singole voci accessorie. Gli assegni personali restano soggetti a progressivo riassorbimento con i futuri aumenti stipendiali, garantendo così la parità di trattamento tra tutti i colleghi del nuovo ente.
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