Una dipendente universitaria, in servizio presso un'azienda ospedaliera, ha richiesto il pagamento della retribuzione di posizione, un compenso tipico dei dirigenti. La lavoratrice sosteneva di averne diritto in base alla sua qualifica e all'equiparazione con il personale sanitario, anche senza svolgere effettive mansioni dirigenziali. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: la retribuzione di posizione è strettamente legata all'effettivo svolgimento di un incarico dirigenziale e alle responsabilità che ne derivano. Non può essere riconosciuta automaticamente solo per la qualifica posseduta. Di conseguenza, la lavoratrice ha perso la causa.
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