Una lavoratrice firma un accordo che prevede l'inserimento in una graduatoria per future assunzioni. L'Azienda, in seguito, subordina l'assunzione al superamento di una prova di guida su motomezzo, non prevista nell'accordo. La lavoratrice non supera la prova e non viene assunta, quindi accusa l'Azienda di inadempimento accordo transattivo. La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici precedenti: l'accordo non garantiva un'assunzione automatica, ma solo l'inserimento in una lista. La prova di guida era una condizione legittima per la mansione specifica di portalettere. Di conseguenza, non c'è stato alcun inadempimento da parte dell'Azienda e il ricorso della lavoratrice è stato respinto.
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