Un Ente Regionale ha contestato l'esecuzione di un appalto informatico, richiedendo la riduzione del prezzo per asseriti inadempimenti. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, rilevando che l'**accettazione tacita dell'opera** si era già perfezionata. L'Ente aveva infatti preso in consegna le forniture, le aveva verificate tramite un tecnico incaricato con esito positivo e aveva proceduto al pagamento del saldo senza formulare riserve tempestive. La Corte ha inoltre chiarito che la disciplina del Codice Appalti del 2006 non era applicabile poiché il bando era stato pubblicato prima della sua entrata in vigore. Infine, è stato stabilito che le criticità nei corsi di formazione non costituivano inadempimento automatico, trattandosi di obbligazioni di mezzi e non di risultato.
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