Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23748 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 23748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
Va, infatti, sul punto ricordato che secondo la lezione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, 30 settembre 2020, n. 20867) la relativa doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova non abbia operato – in assenza di una diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, attribuendo al risultato di prova il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, quelle aventi valore di prova legale), oppure quando il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, laddove la prova sia, invece, soggetta ad una specifica regola di valutazione. Diversamente, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. sul punto Cass., Sez. VI-I, 23 novembre 2022, n. 34472).
Nella specie, ribadendo che la pronuncia si è basata sulla ritenuta insufficienza probatoria dei registri, deve osservarsi che il
motivo finisce con il censurare la valutazione fornita dal Giudice regionale in ordine al materiale probatorio acquisito agli atti, in termini con consentanei alla dedotta violazione della citata norma procedurale.
Va, infine, respinto anche il quinto motivo con il quale la società ha contestato la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e la decisione del Giudice d’appello per non aver considerato che la relazione del 5 maggio 2011 redatta da un professionista incaricato dalla stessa Provincia e posta a base dell’avviso impugnato avesse dato atto dell’avvenuto trattamento dei rifiuti.
Si ribadiscono sul punto le osservazioni che precedono in ordine al modo con cui può essere dedotta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
Nella specie, ancora una volta, la ricorrente esprime un dissenso sulla valutazione effettuata dal Giudice regionale delle risultanze probatorie acquisite, inevitabilmente spingendo verso un inammissibile riesame di merito, peraltro su contenuti (della menzionata relazione tecnica) che la difesa della Provincia pure deduce essere stati riportati solo parzialmente.
Vale allora ribadire che secondo la giurisprudenza di questa Corte la menzionata relazione stragiudiziale non è dotata di efficacia probatoria dirimente nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato; non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass., Sez. 5^, 25 dicembre 2018, n. 33503; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16579; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17396; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541).
Il Giudice di appello, quindi, non era obbligato a dare espressamente conto in motivazione della prevalenza accordata all’una o all’altra delle acquisizioni probatorie nella formazione del proprio convincimento, spettando in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2020, n. 19351; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2021, n. 3941; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2021, n. 36093; Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2022, n. 25962; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2023, n. 7498), con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il peso probatorio ascritto ad un elemento di prova in luogo dell’altro, sempre che il giudizio sia logicamente motivato (cfr. Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2022, n. 14488 e Cass., Sez. T., 20 luglio 2023, 21727).
13. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
Il motivo, come sopra esposto, ha censurato la statuizione con cui il Giudice regionale ha compensato le spese di giudizio, sul rilievo secondo il quale nessuna controversia sarebbe sorta se la contribuente avesse annotato correttamente nei registri il trattamento riservato ai rifiuti conferiti in discarica.
Senonchè, la predetta censura non si confronta con le ragioni della decisione, che risultano fondate sul rilievo secondo il quale «, pur nella insufficiente attività e modalità descrittiva dei trasporti e della relativa tracciabilità, sussiste la peculiarità della
fattispecie sotto il profilo dell’interpretazione normativa ed in particolare delle incertezze applicative circa la sufficienza o meno dei registri e dei codici da utilizzare al fine di determinare il maggiore onere» (v. pagina n. 7 della sentenza impugnata), per cui il motivo si presenta non specifico e dunque va dichiarato inammissibile.
Questa Corte ha affermato che le predette «altre gravi ed eccezionali ragioni» che possono giustificare la compensazione delle spese di giudizio integrano una nozione elastica (cfr., tra le tante, Cass. Sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495) e tra esse sono annoverabili – in termini non esaustivi – la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (cfr. Sez. L., 7 agosto 2019, n. 21157), la novità delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso, la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità all’epoca della notifica dell’atto impugnato; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell’UE eventualmente intervenute (cfr. Cass., Sez. VI/T., 6 ottobre 2020, n. 21459).
Anche nel giudizio tributario, le “gravi ed eccezionali ragioni”, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. 5 a , 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. 5 ª , 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6 ª -5 a , 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5 ª , 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. 5 ª , 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. 5 ª , 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Sez. 5 ª , 20 ottobre 2023, n. 29226).
Nella specie la Commissione ha reso una motivazione fondata sulla dedotta incertezza applicativa circa la sufficienza o meno dei registri e dei codici da utilizzare, che non è stata censurata dalla Provincia e che rientra nelle ipotesi in cui questa Corte ha ritenuto ammissibile la compensazione delle spese di giudizio.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione dei rispettivi ricorsi.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale.
Compensa tra le parti spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente principale ed incidentale di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione dei rispettivi ricorsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2024.