Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20530 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8643/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della Commissione Tributaria Regionale di Torino n. 935/2022 depositata il 05/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza in epigrafe indicata, in sede di rinvio disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione con decisione n. 27797/2018, riformando la
sentenza di prime cure, confermava i valori indicati negli avvisi di accertamento n. 140852/2006 ICI 2006 e n. 118331/2007 ICI 2007, con i quali il comune aveva intimato il pagamento delle somme ingiunte, sulla base della operazione di stima del valore per gli anni 2006 e 2007.
Tali avvisi di accertamento erano stati, infatti, oggetto di pronuncia di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, con sentenza della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 86/2012, la quale aveva ritenuto inattendibili le stime, ma di successiva riforma, con accoglimento dell’appello proposto dal comune e conferma dei valori di stima, da parte della CTR di Torino con sentenza 160/22/15.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino n. 935/2022 emessa a seguito di rinvio, come indicata in epigrafe, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso il comune.
Ambo le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ. con riferimento al capo della sentenza relativo alla rilevanza, ai fini della valorizzazione delle aree di proprietà della contribuente (e quindi della quantificazione dell’imposta) della sentenza n. 4/2005 pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Sulla astratta rilevanza di tale sentenza, si era già pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 27796/2018 sicché i principi dettati con la menzionata pronuncia devono ritenersi vincolanti per il giudice di rinvio. Analoghe considerazioni sono state svolte per l’indice territorial e e la servitù di elettrodotto, già ritenuti elementi astrattamente rilevanti
ai fini della valorizzazione dell’area di proprietà della contribuente dalla Suprema Corte con la sentenza n. 27796/2018. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avrebbe invece del tutto disatteso tali indicazioni, così integrando la violazione d ell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
1.1. La controricorrente ha dedotto, con riferimento al primo motivo, che la Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte, in sede di rinvio, ha interpreto correttamente quanto detto nella sentenza con cui è stato disposto il rinvio (la n. 27797/2018), ed ha conseguentemente preso in esame, specificamente, gli elementi di merito poteRAGIONE_SOCIALElmente idonei ad incidere in diminuzione sul valore delle aree edificabili oggetto di accertamento e -con giudizio di merito insindacabile in questa sede -ne ha statuito l’i rrilevanza, in concreto, ai fini di una rideterminazione del valore stesso.
1.2. Ritiene la Corte che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la CTR abbia emesso la propria decisione tenendo in considerazione la sentenza del Tribunale delle Acque Pubbliche (si vedano pagg. 5 e 6 della motivazione), come indicato da questa Corte in sede di rinvio. Invero, questa Corte, nella sentenza di rinvio si era espressa con una censura sul procedimento logico, considerato in astratto (essendole del resto precluso un sindacato nel merito), limitandosi ad indicare la contraddizione compiuta dalla CTR nel non tenere in conto di tale decisione mentre, al contempo, indicava espressamente quali possibili elementi probatori suscettibili di eventuale valutazione comparativa le « sentenze tributarie relative a rendite di fondi finitimi », ritenendole quindi, in astratto, possibili fonti di prova del minor valore imponibile delle aree in questione.
1.3. Questa Corte non ha invece imposto alcun automatismo nella valutazione in concreto del merito, che, si ribadisce, è preclusa alla Corte di legittimità, rimettendo perciò al giudice del rinvio per la propria nuova valutazione, che è sua esclusiva prerogativa.
1.4. In sostanza la Corte in occasione del primo ricorso (quello conclusosi con il rinvio) ha censurato la doppia circostanza, valorizzata invece dalla CTR ai fini della esclusione della comparazione, che la sentenza indicata fosse stata pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, anziché da una commissione tributaria, e del fatto che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse estranea a tale giudizio: tali elementi non erano invece idonei ad escludere una verifica del giudice di merito anche alla luce della sentenza del TSAP, ad avviso di questa Corte.
1.5. Ciò chiarito, ritiene questa Corte, per pacifico orientamento, che il proprio sindacato non possa estendersi al giudizio di merito compiuto dalla CTR, una volta che la stessa, in sede di rinvio, abbia considerato i parametri indicati (nel caso di specie tenendo conto della sentenza del Tribunale delle Acque Pubbliche), a prescindere dall’esito di tale valutazione di merito.
1.6. Il compito del giudice del rinvio consisteva nel riconsiderare il valore imponibile sulla base della sentenza del TSAP e della incidenza della servitù di elettrodotto, che non escludeva la edificabilità, ma semmai la riduceva.
1.7. In tal senso, secondo il costante indirizzo di questa Corte, anche nell’ambito del contenzioso tributario, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2020, n. 19351; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2021, n. 3941; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2021, n. 36093; Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2022, n. 25962; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2023, n. 7498). Una volta entrato nel procedimento valutativo della CTR la sentenza indicata dalla Corte in sede di rinvio, ogni valutazione è rimessa solo alle prerogative del giudice di merito.
1.8. Il motivo è quindi inammissibile.
Con il secondo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. con riferimento all’onere probatorio gravante sulle parti circa l’incidenza sul valore delle aree della servitù di elettrodotto. Nel motivo di ricorso si evideRAGIONE_SOCIALE che, essendo gli avvisi di accertamento impugnati fondati non sui valori della Delibera della Giunta n. 474/2005, bensì su una perizia di stima predisp osta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il Comune non poteva avvalersi della presunzione di congruità da cui i valori tabellari sono assistiti. Secondo il motivo di ricorso, spettava quindi al Comune di RAGIONE_SOCIALE – e non alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – provare, a fronte della pacifica ed incontestata esistenza di una servitù di elettrodotto idonea a ridurre il valore dei terreni sui quali insiste, l’effettiva entità ed incidenza della servitù stessa su detto valore. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avr ebbe dunque errato nell’attribuire l’onere della prova della correttezza del valore dell’area e dell’entità dell’imposta, vista l’incidenza della servitù di elettrodotto, alla contribuente e non all’Ente, e ciò avrebbe comportato un errore di diritto rilevante ex art. 2697 c.c.
2.1. Con riferimento al secondo motivo, la controricorrente ha replicato che la Corte di secondo grado non ha invertito l’onere della prova. Venuta meno (in ragione della sentenza della Corte di legittimità, Cass. n. 27797/2018) l’eccezione di inattendibil ità della perizia dell’RAGIONE_SOCIALE, era la Società a dover dare la prova dell’incongruità del valore accertato, documentando la rilevanza dei
rilievi formulati con l’impugnazione mentre invece, come accertato in fatto dal giudice di secondo grado, la prova non è stata data.
2.2. Il motivo è infondato.
2.3. La CTR ha correttamente operato la propria valutazione sulla base degli elementi prodotti dalle parti, come imposto dalla dinamica del processo, sicché ha svolto la propria valutazione alla luce degli elementi comparativi a disposizione, rilevando la mancanza di adeguata e idonea prova, che doveva essere fornita dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a mutare l’originario classamento.
2.4. Nell’ambito del limitato potere di valutazione alla luce degli elementi presenti in giudizio, cui andava inclusa la sentenza del TSAP, la CTR è dunque giunta alla propria valutazione, che come detto non è sindacabile dalla Corte, senza con ciò operare alcuna alterazione dell’onere della prova gravante sulle parti che intendono dimostrare le proprie tesi.
Con il terzo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
3.1. Nel motivo di ricorso si evideRAGIONE_SOCIALE che costituisce consolidato principio di diritto che le aree, per le quali è preclusa ai privati qualsivoglia possibilità di edificazione non sono soggette ad ICI. Il Comune di RAGIONE_SOCIALE, invece, non ha tenuto conto delle aree destinate ad essere cedute all’Ente gratuitamente per valorizzare quelle effettivamente edificabili. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, ritenendo tale modus operandi corretto, avrebbe quindi violato l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992. Analoga violazione deriverebbe dall’avere la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avallato la valorizzazione delle aree destinate ad edilizia resideRAGIONE_SOCIALEle economico popolare con gli stessi criteri e parametri e con gli stessi risultati in termini economici utilizzati per valorizzare i sedimi edificabili senza vincoli e limitazioni.
3.2. Con riferimento al terzo motivo, parte controricorrente deduce che le aree da cedere al Comune nell’ambito del piano esecutivo non sono da escludersi dal computo del valore complessivo del compendio edificabile. In particolare, assume che l’RAGIONE_SOCIALE, come riconosciuto dalla Corte di secondo grado, nella propria perizia ha effettuato la stima tenendo in considerazione che vi era la percentuale di aree da cedere ed ha effettuato la valutazione considerando quanto effettivamente costruibile. Inoltre, in ambito di RAGIONE_SOCIALE Urbanistica sono previsti di meccanismi compensativi. Anche secondo i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la valutazione delle aree deve essere complessiva, ben potendo applicarsi un valore medio che tiene conto delle varie destinazioni d’uso.
3.3. Il motivo è infondato.
3.4. A prescindere dalla inammissibilità di un sindacato nel merito della valutazione da parte di questa Corte, è corretto l’operato della CTR, atteso che risulta rispettato il principio più volte affermato da questa sezione (cfr. Cass., 18/06/2020 n.11832; Cass. Sez. Un. 25506/06, Cass. 26462/2017 Cass.11176/10; Cass. 20256/08; Cass. 19131/07) secondo il qua le: ‘ il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nel prevedere che il valore dell’area fabbricabile debba essere costituito da quello venale in comune commercio, fa riferimento all’area complessivamente ed unitariamente interessata dalla modificazione urbanistica, senza che dalla base imponibile così determinata vengano scorporate porzioni di tale area, in ragione della diversa destinazione che esse possano eventualmente avere nell’ambito della realizzazione dell’intero processo edificatorio ‘ e che ‘ la ricomprensione nella base imponibile altresì delle aree di urbanizzazione e di intervento c.d. “standard” risponde alla logica secondo cui, ai fini del concreto e proficuo esercizio dello jus aedificandi, è necessario che l’area sia urbanizzata; con la conseguenza che non si può non tenere conto
dell’incidenza degli spazi riservati (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale, ai quali sono finalizzate le opere di urbanizzazione ‘ .
3.5. Anche tale motivo va quindi respinto, atteso che è stata operata una valutazione complessiva ed unitaria del valore del terreno, con l’adozione di meccanismi compensativi.
Con il quarto motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, L. 27 luglio RAGIONE_SOCIALE, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Nel motivo di ricorso viene evideRAGIONE_SOCIALEto che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha escluso la necessità di allegare agli avvisi di accertamento, oltre che la relazione tecnica dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, anche le precedenti stime da quest’ultima richiamate per la verifica in comparazione dei valori dei terreni oggetto di perizia, essendo a suo dire sufficiente la trasposizione nella relazione degli estremi catastali degli immobili, delle superfici, dei valori dichiarati e delle destinazioni urbanistiche. Così facendo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado avrebbe violato l’art. 7, legge 27 luglio RAGIONE_SOCIALE, n. 212, perché con la mera trascrizione di tali dati non è consentito al contribuente comprendere tipologia, peculiarità, caratteristiche e criteri di stima dei diversi immobili, con conseguente lesione del suo diritto di difesa.
4.1. Con riferimento a tale quarto motivo, la controricorrente ha dedotto che l’art. 7, L. 212/RAGIONE_SOCIALE (disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente) riguarda la motivazione dei provvedimenti tributari, mentre la relazione di stima dell’RAGIONE_SOCIALE è una relazione tecnica che non ha valenza provvedimentale. L’RAGIONE_SOCIALE ha agito, in questo caso, quale consulente tecnico del Comune di RAGIONE_SOCIALE. In ogni caso, nelle Tabelle 1-A e 1B l’RAGIONE_SOCIALE riporta il contenuto esseRAGIONE_SOCIALEle degli atti valutati ai fini della verifica della stima e la Commissione Tributaria di secondo grado
del Piemonte ha ritenuto -con giudizio di merito insindacabile in questa sede -che tali elementi consentono una valutazione sulla comparabilità dei terreni.
4.2. Il motivo va respinto.
4.3. Il disposto dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente appare pienamente rispettato, atteso che in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall’art. 7, l. 27 luglio RAGIONE_SOCIALE, n. 212, avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto, sicché sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione, che può dirsi pienamente raggiunta con la indicazione degli estremi catastali degli immobili, delle superfici, dei valori dichiarati e delle destinazioni urbanistiche (cfr. Cass. 17/10/2008, n.25371).
4.4. La CTR, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, ha ritenuto che gli elementi indicati consentissero una valutazione sulla comparabilità di detti terreni, motivando tale assunto in termini conformi al disposto normativo dell’art. 7, legge 27 luglio RAGIONE_SOCIALE, n. 212.
Alla luce di quanto illustrato, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, mentre vanno respinti motivi dal n. 2 al n. 4, in quanto infondati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov uto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 26/06/2024.