Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4042 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4042 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5937/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale -legale rappresentante pro tempore ,
-intimata-
avverso
la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio n. 4981/2023 depositata il 30/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Co: NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Sig. NOME COGNOME era attinto da avviso di accertamento con ripresa a tassazione del maggior reddito calcolato in €.1.078.000 a fini Irpef, cui
seguiva sanzione di pari importo e ripresa anche a fini addizionali regionale e comunale, sull’anno di imposta 2002, in ragione della presunzione di distribuzione -in misura uguale alla partecipazione societaria- del maggior utile ripreso a tassazione nei confronti della soc. RAGIONE_SOCIALE, il tutto come da atto impositivo notificato il 24 aprile 2010.
Reagiva il contribuente con plurimi vizi, tra cui in primis – la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo, trovando apprezzamento nei gradi di merito. Sennonché, su ricorso erariale, questa Suprema Corte riteneva la legittimità del raddoppio dei termini in presenza di fatti astrattamente costituenti reato, giusta propria ordinanza di cassazione con rinvio n. 4591/2022.
Il giudizio di merito, rieditato a seguito di riassunzione di parte contribuente, esitava in conferma della ripresa a tassazione, con rimodulazione a ribasso della quantificazione del dovuto da parte del contribuente.
Avverso questa nuova pronuncia di secondo grado ricorre per cassazione il sig. COGNOME, sollevando due motivi di doglianza, mentre resta intimata l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria ad ulteriore illustrazione RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si prospetta violazione e / o falsa applicazione degli artt. 47, comma 1, del D.P.R. n.917/1986, 38 del D.P.R. 29.9.1973 n.600, 2727 e 2729 cod. civ. (art 360, primo comma, n.3 c.p.c.), nella sostanza lamentando l’insufficienza della presunzione di distribuzione ai soci del maggior utile accertato in capo alla società di capitali a ristretta base partecipativa.
1.1. Il motivo non può essere accolto. La sentenza in scrutinio ha fatto buon governo dei principi elaborati in materia da questa Suprema Corte di legittimità.
Da un lato, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass. V n. 5076/2011; n. 17928/2012; n. 27778/2017; n. 30069/2018; 27049/2019, nonché Cass. VI -5 n. 24820/2021). In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9519).
1.2. Ed infatti, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nel sistema processuale non esiste il divieto RAGIONE_SOCIALE presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l’accertamento del fatto ignoto (Cass., 01/08/2019, n. 20748). Infatti, la sussistenza nell’ordinamento del cosiddetto «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena», è stata esclusa in quanto: « a) il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o «divieto di doppie presunzioni» o «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena»), spesso tralaticiamente menzionato in varie sentenze, è inesistente, perché non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell’ordinamento: come è stato
più volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché “gravi, precise e concordanti”, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea -in quanto, a sua volta adeguata -a fondare l’accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 18915, n. 17166, n. 17165, n. 17164, n. 1289, n. 983 del 2015);» (Cass., 16/06/2017, n. 15003, in motivazione, al § 3).’ (Cfr. C ass. V, 16/12/2019, n. 33042).
1.3. Peraltro, in tema di imposte sui redditi, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili, fondata sulla ristretta base partecipativa della società di capitali sottoposta ad accertamento, è superata dalla prova contraria a carico del socio; ne consegue che, assolto detto onere probatorio da parte del socio, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci (cfr. Cass. T., n. 26473/2024).
Ora, nel caso in esame, con apprezzamento di merito che esula dal perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità, il collegio di appello ha ritenuto che il contribuente non abbia dimostrato di non aver ricevuto maggiori utili, nè che essi sono stati reinvestiti o non distribuiti, cioè la prova liberatoria data da un fatto ulteriore (cfr. Cass. V., n. 15003/2017).
1.4. Questa Suprema Corte ha numerose volte ritenuto ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, ma ha chiarito che, perché tale presunzione possa operare, occorre pur sempre che la “ristrettissima base sociale o familiare”, cioè il “fatto noto” alla base della presunzione, abbia costituito oggetto di uno specifico accertamento probatorio: ed invero solo una volta che sia stato stabilito che la titolarità RAGIONE_SOCIALE azioni e l’organizzazione aziendale sono concRAGIONE_SOCIALE in una stretta cerchia personale o familiare, il giudice di merito non può escludere la
distribuzione ai soci di utili non contabilizzati (cfr. Cass. V, n. 2390/2000, n. 3254/2000). (Così Cass. VI -5, n. 14176/2015).
Peraltro, non è necessario che l’accertamento nei confronti della società di capitali a ristretta base sociale sia divenuto definitivo, essendo sufficiente che sussista -al momento della presunzione di distruzione- un valido accertamento in capo alla società (cfr. Cass. V, n. 15334/2013). Altresì, sotto questo profilo, una rimodulazione al ribasso di quanto dovuto dal contribuente è stata operata nella riedizione del giudizio di secondo grado (esitata nella sentenza qui in scrutinio), in conformità all’orie ntamento di questa Suprema Corte (cfr. ex multis , Cass. V, n. 8730/2021) e tenendo così conto del rapporto proporzionale fra reddito societario e reddito riflesso sul socio.
1.5. Il primo motivo è pertanto infondato e dev’essere rigettato.
Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 14, primo comma del d.P.R. n.917 /1986 (art .360, primo comma, n.3 c.p.c.), nel concreto lamentandosi non sia stato scomputato il credito di imposta riconosciuto dalla citata disposizione.
2.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
È inammissibile ove sollecita una nuova valutazione del merito della controversia inibita a questa Suprema Corte di legittimità.
Ed infatti, è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019).
L a sentenza qui in scrutinio ha motivato l’inapplicabilità del credito di imposta, poiché esso può essere fruito solo entro certi termini dalla delibera di assegnazione, mentre nel caso in esame non vi è stata -o non è stata provata- alcuna delibera di assegnazione (né la relativa data), donde il beneficio non poteva essere calcolato.
Sotto altro profilo, non risulta che la società abbia dimostrato la sussistenza dei requisiti per tale beneficio. Ed infatti, in tema di IRPEF, il credito d’imposta accordato al socio sugli utili distribuiti da società ed enti, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), oltre a soggiacere alle condizioni stabilite dall’art. 105 del medesimo d.P.R., in assenza RAGIONE_SOCIALE quali non può aver luogo la sua attribuzione, incontra un doppio limite, rappresentato dal calcolo del credito in percentuale sugli utili della società partecipata, e non già sull’imposta pagata, e dal suo riconoscimento fino a concorrenza dell’imposta effettivamente assolta dalla società, senza che ciò comporti alcuna duplicazione d’imposta, risultando anzi frustrata la sua funzione, qualora al socio fosse riconosciuto un credito per un’imposta che la società non ha pagato affatto (cfr. Cass. V, n. 12297/2018).
Il ricorso è pertanto infondato e dev’essere rigettato. Non vi è luogo a liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME