Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15303 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2024
IRAP SILENZIO RIFIUTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7689/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, sia nella qualità di ultimo liquidatore della GESTIONI IMMOBILIARIRAGIONE_SOCIALE E DI RAGIONE_SOCIALE, IN LIQUIDAZIONE, sia in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende,
-controricorrente –
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME AMALIA,
–
intimati
–
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 9831/2016, depositata il 30/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10
maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dopo aver corrisposto l’Irap, per l’anno di imposta 2010, sulla plusvalenza realizzata a seguito della vendita dell’immobile destinato a sede sociale, avanzava istanza di rimborso sul presupposto che la medesima non fosse dovuta, stante l’abrogazione dell’art. 11, comma 3, d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446 ad opera della legge finanziaria per il 2008. Formatosi il silenzio rifiuto, ricorreva innanzi alla C.t.p.
In data 28 febbraio 2013, nelle more della fissazione dell’udienza di discussione innanzi alla C.t.p., la società veniva cancellata dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imprese.
La C.t.p. accoglieva il ricorso assumendo che, al momento del versamento eseguito, la norma che assoggettava all’I rap la plusvalenza realizzata era stata abrogata.
La detta sentenza veniva impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE con ricorso proposto nei confronti della società «cessata» notificato presso il domicilio eletto in primo grado.
Nel giudizio si costituiva la società cessata in persona dell’ ex liquidatore NOME COGNOME che eccepiva l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato alla società ormai estinta.
La C.t.r. accoglieva l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello assumendo che il gravame avrebbe dovuto essere
notificato ai soci e non alla società ormai sciolta; inoltre, ritenuto che l gravame fosse anche infondato nel merito, lo rigettava.
Avverso detta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato anche agli altri soci.
NOME COGNOME, nella qualità di ultimo liquidatore della società ed anche in proprio, resiste con controricorso.
Con una prima ordinanza interlocutoria n. 11621 del 2023 la Corte ha disposto l’acquisizione dei fascicoli di merito e, con una seconda ordinanza interlocutoria n. 30168 del 2023, stante l’incompletezza del fascicolo di ufficio, ha disposto l’integrazio ne della documentazione trasmessa.
Considerato che:
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 11, 12, 40, 41, 42, 43, 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e degli artt. 83, 84, 170, 300, 330 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile l’appello. Assume che, poiché l’estinzione della società, avvenuta prima dell’udienza di discussione innanzi alla C.t.p. non era stata dichiarata né era stata disposta l’interruzione del processo, valeva il principio dell’ultrattività del mandato.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 24 ottobre 1997 n. 447 , dell’art. 1, comma 50, lett. f) legge 24 dicembre 2007 n. 244, degli artt. 5, 6, 7, d.lgs. n. 546 del 1992.
Censura la sentenza impugnata per essersi pronunciata nel merito sebbene avesse di chiarato l’inammissibilità dell’ appello e per aver
ritenuto che l’I rap non fosse dovuta per le plusvalenza derivanti dalla cessione di beni strumentali.
Il primo motivo è fondato.
3.1. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, i n caso di perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza, o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest’ultimo, comporta, in applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295, Cass. 23/03/2021, n. 8037, Cass. 22/08/2018, n. 20964). Si è precisato, infatti, che, in detta ipotesi il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione (Cass. 25/01/2024, n. 2439, Cass.07/05/2021, n.12183).
Sotto altro profilo, si è precisato che il principio dell’ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non può trovare applicazione al di là RAGIONE_SOCIALE ipotesi espressamente previste (Cass. 20/11/2017, n. 27530).
3.2. Ciò posto, va rilevato, tuttavia, che la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell’art. 300 cod. proc. civ. comportano l’interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato
alle altre parti) sicché, per esempio, si è ritenuto che non determina interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa conclusionale, nella quale il difensore si sia limitato a chiedere la fissazione di apposita udienza istruttoria, riservandosi in tale sede di dichiarare l’evento (Cass. 28/09/2015 n. 19139. Nello stesso senso Cass. 25/01/2023, n. 2308). Nello stesso senso ribadendo che la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell’art. 300 cod. proc. civ., comportano l’interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto, si è precisato che quest’ultimo non si verifica se la dichiarazione stessa è stata resa per uno scopo meramente informativo, in difetto del detto elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali e senza astensione dall’attività difensiva (Cass. n. 19139 del 2015 cit. Cass. 03/04/2007, n. 8357, 23/11/2000, n. 15131). Va affermata, infatti, la natura negoziale della dichiarazione esplicitata in udienza o notificata, la quale è a sua volta argomentata, in primo luogo, per essere nella potestà del difensore il diritto-potere di provocare o meno l’interruzione del processo e, in secondo luogo, in quanto, allorché il procuratore, valutata la situazione processuale e sostanziale facente capo alla parte colpita dall’evento, entri nella determinazione di denunciare l’evento, la sua è una manifestazione di volontà preordinata a conseguire il fine (e l’effetto) della tutela dell’interruzione. Va, dunque, escluso che la dichiarazione in questione sia di pura scienza (Cass. Sez. U. 15295 del 2014 cit.).
3.3. Nella fattispecie in esame, non può ritenersi che il difensore del contribuente abbia reso in udienza dichiarazione finalizzata all’interruzione del giudizio i n conformità ai principi sopra espressi. Infatti, dalla lettura del verbale di udienza innanzi alla C.t.p., acquisito a seguito di precedenti ordinanze, risulta che sebbene il contribuente avesse depositato visura camerale attestante la cancellazione della
società dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imprese, all’udienza del 1° dicembre 2015 , il difensore non sollecitava l’interruzione. Si legge in fatti nel verbale: «il difensore di parte ricorrente insiste nell’accoglimento del ricorso e che la società si è estinta in corso di giudizio». Il difensore del contribuente, pertanto, non dichiarava l’evento ai fini della interruzione in quanto, chiedendo l’accoglimento del ricorso, evidentemente , insisteva per la sua prosecuzione. Dal medesimo verbale, risulta invece, che l’interruzione veniva sollecitata dall’Ufficio, che, tuttavia, non aveva titolo per chiederla in ragione di un evento relativo alla controparte, assistita dal suo difensore.
Operava, pertanto, l’ultrattività del mandato con conseguente ritualità della notifica del gravame al difensore. Di conseguenza, la C.t.r. ha errato nel ritenere inammissibile l’appello.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
Per orientamento consolidato di questa Corte qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare, con la conseguenza che è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. Sez. U. 20/02/2007, n. 3840 ribadita, tra le altre, di recente da Cass. 29/01/2024, n. 2722).
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in
diversa composizione, la quale provvederà all ‘ esame dell’appello , e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2024