Con una recente e significativa ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul regime fiscale del trust autodichiarato, consolidando un orientamento ormai granitico. La decisione in esame chiarisce, ancora una volta, che l’atto con cui si conferiscono beni immobili in un trust di questo tipo non è soggetto a imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ma solo in misura fissa. Questa pronuncia rappresenta un punto fermo per professionisti e contribuenti che utilizzano questo strumento per la pianificazione e protezione patrimoniale.
I Fatti del Caso
Un contribuente aveva istituito un trust autodichiarato, conferendovi alcuni immobili di sua proprietà. In questa tipologia di trust, la figura di chi istituisce il vincolo (settlor o disponente) e quella di chi amministra i beni (trustee) coincidono. L’Agenzia delle Entrate, ritenendo che il conferimento degli immobili costituisse un atto traslativo rilevante ai fini fiscali, emetteva un avviso di liquidazione per maggiori imposte ipotecaria e catastale, calcolate in misura proporzionale sul valore dei beni.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo, sostenendo la natura non traslativa e fiscalmente neutra dell’operazione. Dopo un percorso giudiziario altalenante nei gradi di merito, con la Commissione Tributaria Regionale che dava ragione all’Amministrazione Finanziaria, la questione giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Tassazione del Trust Autodichiarato secondo la Suprema Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, cassando la sentenza d’appello e annullando l’atto impositivo. La decisione si fonda su un principio cardine, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità: la tassazione proporzionale presuppone un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza.
Nel caso del trust, e in particolare del trust autodichiarato, l’atto di dotazione patrimoniale non realizza questo presupposto. Il trasferimento dei beni al trustee (che, in questo caso, è lo stesso disponente) è meramente strumentale. Il trustee non si arricchisce, ma assume solo l’obbligo di gestire i beni secondo le finalità indicate nell’atto istitutivo, in vista di un futuro trasferimento ai beneficiari finali.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si articolano su diversi punti chiave:
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Assenza di Arricchimento: L’atto di conferimento dei beni in trust non determina un incremento patrimoniale né per il trustee, che ha solo un potere di amministrazione, né per i beneficiari, che acquisteranno un diritto solo in un momento successivo. Nel trust autodichiarato, questa assenza di un trasferimento intersoggettivo è ancora più evidente, poiché i beni rimangono nella sfera giuridica dello stesso soggetto, sebbene vincolati a uno scopo specifico.
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Effetto Segregativo non equivale a Trasferimento Imponibile: L’effetto tipico del trust è la segregazione patrimoniale: i beni in trust sono protetti dalle vicende personali del disponente e del trustee. Tuttavia, questo effetto non è sufficiente a integrare il presupposto impositivo per le imposte sui trasferimenti. La capacità contributiva, richiesta dall’art. 53 della Costituzione, si manifesta solo con un arricchimento reale e definitivo.
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Il Momento Impositivo: La Corte ribadisce che il momento impositivo per le imposte proporzionali (successioni, donazioni, ipotecarie e catastali) è posticipato. La tassazione scatterà solo quando i beni usciranno definitivamente dal trust per essere attribuiti ai beneficiari. Solo allora si potrà parlare di un effettivo passaggio di ricchezza.
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Applicabilità delle Imposte in Misura Fissa: Di conseguenza, l’atto di istituzione del trust e quello di dotazione patrimoniale, essendo atti privi di un contenuto patrimoniale immediatamente traslativo, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un principio fondamentale per la certezza del diritto in materia di trust. L’istituzione di un trust autodichiarato è un’operazione fiscalmente neutra nella sua fase genetica. Le imposte proporzionali non sono dovute né al momento della costituzione né al momento del conferimento dei beni. Questa interpretazione, ormai recepita anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E del 2022, offre stabilità e prevedibilità a chi intende avvalersi di uno strumento così flessibile e utile per la gestione e la protezione dei patrimoni, confermando che la tassazione deve colpire la sostanza economica dell’operazione, ovvero il trasferimento finale di ricchezza, e non gli atti meramente strumentali e preparatori.
La costituzione di un trust autodichiarato con conferimento di immobili è soggetta a imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’atto di costituzione e dotazione di un trust autodichiarato è un’operazione fiscalmente neutra che non realizza un trasferimento di ricchezza imponibile. Pertanto, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute solo in misura fissa.
Perché il conferimento di beni in un trust non è considerato un trasferimento di ricchezza definitivo?
Perché il trasferimento al trustee è meramente strumentale e temporaneo. Il trustee non acquisisce un vantaggio personale ma ha solo il compito di amministrare i beni per raggiungere gli scopi del trust. Non c’è un arricchimento stabile e definitivo in capo al trustee, quindi manca il presupposto per l’imposizione proporzionale.
Quando si applicano le imposte in misura proporzionale in un’operazione di trust?
Le imposte in misura proporzionale (come quelle di successione, donazione, ipotecaria e catastale) si applicano solo nel momento finale dell’operazione, ovvero quando i beni o i diritti vengono effettivamente e definitivamente trasferiti dal trust ai beneficiari finali. Solo in quella fase si concretizza un reale trasferimento di ricchezza.