Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20384 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20384 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
Travisamento della prova-Deduzione ai sensi dell’art. 115 c.p.c.-Inammissibilità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21310/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., entrambe domiciliate in ROMA, alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis ;
COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. NOME COGNOME unitamente al quale è elettivamente domiciliato in ROMA, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV. NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4544/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 14/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Como, l’intimazione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione, a seguito del consolidamento di alcune cartelle di pagamento non impugnate.
La CTP, con sentenza n. 101/2018, accolse parzialmente il ricorso, ritenendo non provata la notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA
Avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, la quale, con sentenza n. 4544/2019, depositata il 14/11/2019, rigettò l’appello, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – non provata la notifica della detta cartella, difettando qualunque collegamento tra l’estratto di ruolo e la copia della cartolina di ricevimento, non essendovi alcun riferimento identificativo tale da consentire di collegare l’estratto di ruolo (e la relativa cartella) con l’apposita cartolina di notifica.
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380bis c.p.c.
Si è costituito con controricorso NOME COGNOME
La causa è stata rimessa dalla sesta sezione alla sezione ordinaria e fissata per l’udienza camerale del 13 aprile 2023, ed entrambe le parti hanno depositato memoria, le ricorrenti instando per la rimessione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte.
A seguito di ordinanza interlocutoria, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, la causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 4
luglio 2025, per la quale il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME ha depositato memoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso ; il controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo le parti ricorrenti denunciano (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la C.T.R. – deducono – totalmente travisato la prova della regolarità della notifica della cartella di pagamento in questione, come emergente: 1) dalla relata attestante l’accesso del messo notificatore presso la residenza del destinatario, contenente in basso a destra la numerazione dell’atto da notificare (cfr. ricorso, p. 5, ultimo rigo), coincidente, per l’appunto, con quella della cartella per cui è causa; 2) dall’elenco degli atti depositati presso il Comune di Veniano, che individua il numero della cartella e il nominativo del destinatario (cfr. ivi, p. 6); 3) dal prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 140 c.p.c. viene espressamente indicato … il numero della raccomandata contenente l’informativa di avvenuto deposito, che nella fattispecie in oggetto corrisponde a NUMERO_CARTA, numerazione espressamente riportata nell’avviso di ricevimento contenente la firma del destinatario (cfr. ivi, p. 6).
2. Il motivo è inammissibile.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il principio di diritto per il quale «il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rime dio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia
costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’artic olo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass. Sez. U. n. 5/03/2024, n. 5792).
Occorre, peraltro, evidenziare che le Sezioni Unite erano chiamate a dirimere il conflitto insorto nella giurisprudenza di questa Corte se potesse dedursi in sede di legittimità, per il tramite del n. 4 dell’art . 360 c.p.c., la violazione dell’art . 115 c.p.c. determinata dall’essere il giudice di merito incorso nel c.d. «travisamento della prova».
Nell’escludere tale possibilità, le Sezioni Unite hanno riassunto, nel par. 10, il percorso logico seguito nei seguenti termini.
Il travisamento della prova è stato sempre considerato estraneo ai motivi spendibili con il ricorso per cassazione; esso, che si assume essere un mero «errore di percezione del contenuto oggettivo della prova», tale, per come prospettato, non è, giacché ricomprende in sé sia il momento dell’errore percettivo del dato probatorio, sia il momento dell’errore, collocato sul piano dell’inferenza logica, nell’identificazione del contenuto informativo desumibile dal dato probatorio; così esposta, la tesi che ammette il ricorso per cassazione per travisamento della prova si risolve nel rovesciamento della scelta legislativa inscritta nella novella del n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., così da pervenire ad un risultato interpretativo che renderebbe l’accesso al ricorso per cassazione ancor più ampio di quanto non fosse prima del 2012; la preoccupazione di neutralizzare il rischio che, in assenza della ricorribilità per travisamento della prova, possa cristallizzarsi «un’inemendabile forma di patente illegittimità della d ecisione» è insussistente; resta fermo che l’errore revocatorio ricorre soltanto in caso di svista del giudice nella consultazione degli atti del processo,
svista che può avere ad oggetto fatti sostanziali e processuali quale l’avvenuto deposito di documenti; il fatto supposto esistente o inesistente, che non deve aver costituito un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato, è il fatto probatorio; ove accada che l’errore percettivo sul fatto probatorio non possa essere intercettato mediante la revocazione, perché controverso ed oggetto di pronuncia, esso costituisce motivo di ricorso ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’articolo 360 c.p.c.; argomenti nel senso dell’ammissibilità del sindacato in Cassazione del travisamento della prova non possono trarsi dalla legge sulla responsabilità civile dei magistrati.
Alla luce di tali considerazioni, il motivo formulato in termini di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. deve considerarsi, quindi, inammissibile.
Va, peraltro, rammentato (cfr., per tutte, Cass. SU. n. 20867/2020) che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.
La doglianza circa la violazione di quest’ultima norma è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come,
ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.
Né appare possibile, nel caso in esame, una sua riqualificazione proprio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. , poiché (anche a prescindere dalla presenza sul punto specifico, di una cd. doppia conforme , il che preclude la deducibilità di tale motivo ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. , ‘ratione temporis’ applicabile ), come evidenziato dal PM nella propria memoria, la C.T.R. ha affermato genericamente che i documenti prodotti dall’agenzia a dimostrazione dell’avvenuta notifica della cartella per cui è lite non possono ritenersi sufficienti perché «non vi è alcun riferimento identificativo che consenta di collegare l’estratto di ruolo (e la relativa cartella) con quella determinata cartolina di notifica», dando perciò conto dell’esame della cartolina, laddove invece la ricorrente assume che in essa sia chiaramente riportato il numero della cartella cui l’avviso si riferisce, con ciò evidenziando, però, un errore di carattere percettivo, che avrebbe dovuto essere fatto valere con il rimedio della revocazione.
Il ricorso deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite vanno compensate alla luce della pluralità degli orientamenti di legittimità esistenti sul tema, composta solo a seguito del recente intervento delle Sezioni Unite, con la sentenza in precedenza richiamata.
La soccombenza di parti ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazioni pubbliche difese
dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025.