Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 9785 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 9785 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
per cassazione, del cd. travisamento della prova era stato rimesso alle Sezioni Unite in quanto oggetto di contrasto, con conseguente opportunità di rinvio a nuovo ruolo.
7. – Dopodiché la causa è stata messa a ruolo per l’udienza odierna, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria e il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’infondatezza del primo e secondo motivo, rigetto del ricorso e restituzione degli atti alla sezione semplice.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. – Con il primo motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 65 d.P.R. n. 600 del
1973, lamentando che, in forza di un evidente errore di percezione caduto sulla data di decesso di NOME COGNOME (29 settembre 2011, come da certificato di morte allegato al ricorso di primo grado), la C.T.R. non aveva rilevato che questi era già deceduto alla data di notifica della cartella (11 settembre 2012) e che quindi la notifica in questione violava il precetto normativo espresso dalla citata disposizione, che consente la notifica all’ultimo domicilio del de cuius , ma solo ove essa sia rivolta collettivamente e impersonalmente nei confronti di tutti gli eredi.
Col secondo motivo, proposto in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 8 l. n. 890 del 1982 e dell’articolo 149 c.p.c., laddove la C.T.R., sulla base del medesimo errore di cui al precedente motivo, aveva ritenuto valida una notifica effettuata sul presupposto della irreperibilità temporanea di un soggetto in realtà deceduto da oltre un anno.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i ricorrenti deducono la violazione della l. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 412, della l. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 5, dell’articolo 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., censurando sia la violazione di legge che il vizio di motivazione, per avere la C.T.R. ritenuto che la statuizione di primo grado non fosse stata oggetto di confutazione in appello, evidenziando di aver eccepito fin dal primo grado di giudizio che la cartella non era stata preceduta dalla preventiva notifica della comunicazione di irregolarità e che la statuizione di rigetto dell’eccezione da parte dei giudici di primo grado era stata censurata in appello, ove era stata richiamata la previsione del citato articolo 1, comma 412, della l. n. 311 del 2004, che prevede l’obbligo della comunicazione preventiva di irregolarità in caso di redditi a tassazione separata, come nel caso di specie.
Con il quarto motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c., costituito dalla circostanza che l’ufficio aveva evidenziato di aver inviato la comunicazione di irregolarità ma senza offrire la prova del suo recapito ai contribuenti, il che costituirebbe prova della consapevolezza da parte dell’amministrazione della sua necessità.
Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del principio di diritto iura novit curia e dell’articolo 113 c.p.c., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 1, c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell’articolo 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., censurando sia la violazione di legge che il vizio di motivazione, laddove la C.T.R. aveva ritenuto che la statuizione di primo grado, in relazione alla decadenza, non era stata oggetto di confutazione in appello.
9. – I primi due mezzi sono inammissibili perché denunciano un errore percettivo collocato al di fuori dell’ambito del controllo del giudice di legittimità, secondo quanto osservato, in tema di travisamento della prova, nella sentenza n. 5792 del 2024, la cui motivazione viene in parte qua integralmente richiamata, con particolare riguardo ai §§ da 10.1 a 10.17.
Si ribadisce qui che: «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti
di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».
Ciò detto, non vi è nella specie alcun dubbio che il motivo addebiti al giudice di merito una svista nella consultazione degli atti del processo, svista per di più rilevabile ictu oculi già alla sola lettura della sentenza, la quale afferma che la cartella di pagamento « era notificata in data 11.9.2012, ossia 18 giorni prima del decesso del contribuente, i cui eredi, odierni appellanti presentavano la dichiarazione di successione soltanto il 25.9.2012 »: sicché la sentenza colloca il decesso del contribuente al 29 settembre 2012 e la dichiarazione di successione a data addirittura antecedente alla sua morte.
10. – L’esame dei rimanenti motivi, che non involgono la questione del travisamento della prova, va rimesso alla Sezione Tributaria, con spese al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo e rimette l’esame dei restanti alla Sezione tributaria.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2023.