Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34865 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34865 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
tributi
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.29216/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
. -intimata-
Avverso la sentenza n.5143/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 10 giugno 2019 e notificata il 3 luglio 2019.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Sentito il P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con quattro motivi, contro RAGIONE_SOCIALE, che è rimasta intimata, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dall ‘ufficio, ritenendo che sussistesse la giurisdizione del giudice tributario nel caso, come quello di specie, di impugnazione del diniego di transazione fiscale nell’ambito di una procedura di concordato preventivo.
2.Il P.G., NOME COGNOME, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia la violazione degli artt.182 -bis e ter r.d. 16 marzo 1942, n.267, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, con la decisone impugnata la C.t.r. avrebbe erroneamente escluso la natura negoziale della transazione fiscale e la sua efficacia nell’ambito del concordato preventivo, nel quale si inserisce all’interno di un accordo di ristrutturazione dei debiti.
1.2. Con il secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia la nullità della sentenza in violazione de ll’art.132 cod. proc. civ. e dell’art.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.
Ritiene la ricorrente che la C.t.r., nell’affermare l’impugnabilità del provvedimento di diniego della transazione fiscale e la giurisdizione del giudice tributario, sarebbe incorsa in una motivazione del tutto contraddittoria, richiamando la decisone del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE del 28 settembre 2016 che deponeva in senso del tutto opposto.
1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dei principi generali in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, nonché la violazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto la transazione fiscale non costituisce espressione della potestà impositiva, ma si inserisce nell’ambito del concordato preventivo e può essere impugnata con i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge fallimentare. Di conseguenza l’esame della controversia dovrebbe essere rimessa al tribunale ordinario, sezione fallimentare.
1.4. Con il quarto motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Nella motivazione, infatti, la RAGIONE_SOCIALE compensa le spese del giudizio di appello per la complessità della questione, mentre nel dispositivo condanna l’ufficio appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE stesse.
2.1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati e vanno accolti, con assorbimento dei rimanenti.
Dopo la proposizione del ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate sulla questione, enunciando il seguente principio di diritto: <> (Cass. S.U. n. 8504/2021).
La decisione è stata ripresa da Cass. S.U. n. 35954/2021, che ha ribadito, con riferimento alla condotta dell’amministrazione fiscale rispetto alla proposta transazione fiscale originata all’interno di una proposta di concordato preventivo, che, mancando la natura provvedimentale della scelta assunta dall’amministrazione, deve convergersi verso l’individuazione, in punto di giurisdizione, del tribunale fallimentare, essendo appunto in discussione la mera manifestazione di volont à di uno dei creditori sulla transazione fiscale, sulle quali è funzionalmente competente a decidere detto organo giurisdizionale.
Tale ultima decisone richiama alcuni passi motivazionali di Cass. S.U. n.8054/2021, secondo cui <>.
Dunque, nelle pronunce citate, le Sezioni Unite hanno ritenuto <>, individuando il plesso giurisdizionale ordinario per le controversie concernenti il diniego di parere favorevole dell’RAGIONE_SOCIALE, vieppi ù a seguito della disciplina sopravvenuta, introdotta dal d.l. n.125/2020 in tema di omologazione in caso di mancata adesione, sicuramente non applicabile alla vicenda in esame, tesa a <> (cfr. Cass. S.U. n.8504/2021).
I suddetti principi sono applicabili alla transazione fiscale in esame, che è regolata dalla legge fallimentare e si muove, dunque, in un perimetro prevalentemente concorsuale, diversamente dalla transazione fiscale regolata ex art. 3, comma 3, del d.l. n. 138 del 2002 che appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice tributario, avendo ad oggetto una procedura di definizione dei ruoli posta nella fase di esecuzione dei carichi fiscali (cfr. Cass. S.U. n. 25632/2016).
In conclusione, in conformità con gli esiti RAGIONE_SOCIALE citate pronunce RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario nella declinazione del giudice competente in ordine alle procedure concorsuali, innanzi al quale devono rimettersi le parti per la riassunzione nel termine di legge e la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cui rimette le parti per la riassunzione nel termine di legge e demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2023