Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7686 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7686 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28100/2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da se stesso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza n. 3574/09/21 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 16/07/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto:
,
Ritenuto che
La Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 3574/09/21, depositata il 16/07/2021, dichiarava inammissibile il ricorso in ottemperanza presentato da NOME COGNOME e afferente ad una sentenza emessa dalla stessa CTR con la quale si era condannata RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite a favore dello stesso COGNOME quale procuratore antistatario della contribuente vittoriosa. A fondamento della statuizione di inammissibilità, la CTR rilevava, da un lato, che la sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza era oggetto di ricorso in cassazione e che, pertanto, le somme richieste dal COGNOME non erano oggetto di giudicato e , dall’altro, che non era applicabile in via estensiva il disposto di cui all’art. 69 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 alle sentenze di condanna alle spese di lite in favore del contribuente.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non si è costituita .
Considerato che
NOME COGNOME lamenta, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992 nella versione ratione temporis applicabile per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’esecutività immediata delle sentenze prevista dall’art. 69 cit. non sia estendibile alle statuizioni di condanna alle spese di lite in favore del contribuente e, conseguentemente, non sia attivabile il relativo giudizio di ottemperanza ex art 70 cit.
Allo stesso modo, la CTR sarebbe incorsa in una errata interpretazione normativa nel ritenere che l’art. 69 cit. non è applicabile alle spese richieste dal procuratore antistatario, in quanto quest’ultimo non assume un’autonoma posizione processuale rispetto a quella del contribuente assistito in giudizio e vittorioso a seguito della lite.
Il ricorso è inammissibile.
Per stessa ammissione del ricorrente (cfr. inizio pag. 4 del ricorso), la sentenza (n. 3384/2020 depositata in data 10.11.2020) con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha, in accoglimento dell’originario gravame, condannato l’ RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di giudizio a favore dello stesso ricorrente (nella misura complessiva di € 1.845,00, con distrazione in suo favore, siccome dichiaratosi antistatario), è stata da lui nuovamente gravata alla Suprema Corte di Cassazione.
Orbene, la Cassazione con ordinanza n. 17790 del 2022, emessa successivamente alla proposizione del presente ricorso, ha cassato la sentenza che era stata posta in ottemperanza, censurando quest’ultima nella parte in cui aveva operato un’unica liquidazione forfettaria onnicomprensiva per il doppio grado del giudizio di merito.
La caducazione della sentenza messa in esecuzione fa venir meno il presupposto dello stesso giudizio di ottemperanza. Invero, allorché l’esecuzione sia iniziata in base a titolo esecutivo giudiziale non definitivo, solo nel caso in cui segua la pronunzia, nello sviluppo dello stesso processo in cui il primo si è formato, di altro titolo, il quale modifichi quantitativamente l’entità del credito riconosciuto nel titolo originario, persiste in favore del creditore, con effetto ex tunc , un valido titolo esecutivo, in ragione dell’effetto integralmente sostitutivo dei titoli esecutivi resi a cognizione piena rispetto a quelli anticipatori e di quelli di merito di secondo grado rispetto a quelli di primo, sempre che tale sostituzione o modifica del titolo sia portata a conoscenza del giudice dell’esecuzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 18/04/2012).
Nella fattispecie in esame, invece, questa Corte, con l’ordinanza n. 17790/22 in precedenza menzionata, ha cassato la sentenza impugnata, essendo necessari accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa nei primi due giudizi di merito e nel giudizio di rinvio e rinviando la causa a tal fine alla compete nte CTR, ragion per cui, anche alla luce del secondo comma dell’art. 336 cod. proc. civ., il titolo originario sulla cui base era stato instaurato il presente giudizio è venuto meno.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto difese.
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Cos ì deciso in Roma il 19 gennaio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME