Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28755 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28379/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali allegate al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO;
PROCEDIMENTO DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE -RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO -DECORRENZA DEL TERMINE
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO -ROMA n. 6363/16, depositata in data 24/10/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 18 settembre 2024;
Rilevato che:
Per quel che ancora rileva in questa sede, questa Corte, con ordinanza n. 14971 del 2014, cassò con rinvio la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva confermato l’entità della sanzione risultante dalla sentenza di primo grado, irrogata alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘la banca’ o ‘la ricorren t e’ ) e al suo legale rappresentante NOME COGNOME ( d’ora in poi anche ‘il contribuente’ o ‘il ricorrente’ ).
L’ordinanza era affetta da errori materiali, sicché i ricorrenti ne chiesero la correzione, ottenuta con l’ordinanza n. 17816/2015.
Con atto di riassunzione notificato il 17 dicembre 2015, la banca riassunse il giudizio dinanzi alla C.T.R. e il COGNOME intervenne nel processo di rinvio.
Con la sentenza impugnata, che nell’epigrafe contiene solo il riferimento alla banca e non anche all’odierno ricorrente, la C.T.R. ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio, essendo stato il giudizio di rinvio riassunto dopo che era decorso un anno dalla pubblicazione della prima ordinanza, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Avverso la sentenza della C.T.R., la banca e il COGNOME propongono ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘Art. 360 n. 3 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 391 bis c.p.c.’ , i contribuenti deducono che l’art. 391 bis c.p.c. tratta congiuntamente le ipotesi di ricorso per revocazione e di ricorso per correzione, precisando che ‘in caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo ‘ .
Secondo i contribuenti, a contrario , il termine per la riassunzione resterebbe sospeso in caso di proposizione di istanza di correzione.
1.1. Il motivo è infondato.
Il ricorso per revocazione di una pronuncia della Corte di Cassazione è un mezzo di impugnazione straordinario con il quale si fa valere un error in iudicando che incide, viziandolo, sul processo di formazione della volontà in capo all’organo decidente, viziandone anche gli esiti.
L’errore materiale, correggibile mediante l’apposito procedimento di correzione, non incide sul processo di formazione della volontà in capo all’organo decidente , e nemmeno sui suoi esiti: esso impedisce piuttosto alla volontà, correttamente formatasi, di essere altrettanto correttamente rappresentata ed esteriorizzata.
Ne consegue, allora, che, per dare la risposta al quesito posto dal presente ricorso, non può farsi ricorso al ragionamento a contrario , ma deve ricorrersi a quello a fortiori : se il legislatore ha escluso che il termine per la riassunzione del giudizio di rinvio rimanga sospeso in caso di proposizione del ricorso per revocazione, a maggior ragione deve ritenersi, considerata la natura non impugnatoria dell’istanza di correzione dell’errore materiale, che quel termine non rimanga sospeso
nel caso in cui sia attivato il procedimento di correzione dell’errore materiale.
Tale approdo interpretativo, valido in generale, deve però calarsi nella dinamica RAGIONE_SOCIALE fattispecie processuali concrete.
Può capitare, in effetti, che vi sia incertezza circa l’i ndividuazione RAGIONE_SOCIALE parti del giudizio di cassazione legittimate a riassumere il giudizio di rinvio.
In merito, mentre un risalente precedente di questa Corte (Cass., sez. L., n. 6511/1990) appare piuttosto rigido nel ritenere che i soggetti non risultanti esplicitamente, sebbene per errore materiale, come parti nel giudizio di cassazione non sono legittimati a riassumere il giudizio di rinvio in seguito alla pronuncia di cassazione, affermazione dalla quale discenderebbe, come corollario, la necessità di ritenere che il termine per la riassunzione non corra contro la parte non menzionata come tale fino a quando essa non ottenga la correzione della pronuncia rescindente, altri più recenti precedenti di legittimità hanno condivisibilmente ritenuto che una sospensione del termine di riassunzione possa predicarsi solo in presenza di un errore o di una omissione idonea ad ingenerare un dubbio ragionevole e non ictu oculi infondato o pretestuoso circa il reale novero RAGIONE_SOCIALE parti del giudizio rescindente legittimate a riassumere il giudizio rescissorio (cfr. Cass., sez. 1, n. 8191/1997; Cass., sez. L., n. 20996/2019 , quest’ultima relativa all’erronea indicazione del giudice del rinvio ).
Orbene, nel caso che ci occupa, risulta dagli atti che il ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello era stato proposto sia dal COGNOME in proprio, sia dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE legalmente rappresentata dal COGNOME, entrambi soccombenti.
Il fatto che l ‘originaria pronuncia rescindente di questa Corte non contenesse, né nell’intestazione né nel corpo del provvedimento, l’indicazione della RAGIONE_SOCIALE come parte del giudizio non poteva
ragionevolmente indurre quest’ultima a ritenere di essere stata estromessa dal giudizio, attesa la sua soccombenza in appello e la chiara esistenza della sua legittimazione e del suo interesse a proporre, avverso la sentenza d’appello, ricorso per cassazione.
L’errore materiale, dunque, era palese , sicché, in base ai princìpi di buona fede e di prudenza, la RAGIONE_SOCIALE aveva comunque l’onere di riassumere nel termine annuale dal deposito della sentenza di cassazione il giudizio di rinvio.
2.Il ricorso è rigettato.
Non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva, non occorre regolare le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre