Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33259 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33259 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
IRPEF IVA AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO e rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, n. 830/2016, depositata il 10/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16
novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre, nei confronti di NOME COGNOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Massa Carrara che, a propria volta, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2009, erano state recuperate maggiori Irpef ed Iva.
L’Ufficio riteneva che una terza società, RAGIONE_SOCIALE, di cui unici soci erano il coniuge ed il figlio del contribuente, fosse un soggetto fittizio, interposto tra il contribuente, esercente la libera professione di ingegnere, ed i suoi clienti, al solo scopo di imputare all’ente parte del reddito del primo , così beneficiando di un regime fiscale più favorevole.
Considerato che:
con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Con il second o motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti «consistente nella natura Ires, e non Irap, dell’accertamento» e, in subordine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
In via preliminare va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto.
3.1. In primo luogo deve darsi atto che, diversamente da quanto riportato nel ricorso, la sentenza oggetto dell’impugnazione è stata depositata, non il 12 maggio 2016, bensì il 10 maggio 2016, così come riportato nell’epigrafe della stessa e sottoscritto dal segretario di sezione. E’ da detta ultima data, pertanto, che inizia a decorrere il termine, c.d. detto lungo, di cui all’art. 327 cod. proc. civ. , operante indipendentemente dalla notificazione e decorrente dalla pubblicazione.
3.2. Poiché il giudizio, in primo grado, è stato introdotto, come riferito nello stesso ricorso, in data 10 settembre 2014, si applica il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 46 legge 18 giugno 2009 n. 69, mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, applicabile, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009 (Cass. 04/05/2012, n. 6784).
3.3. Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ., e 2963, quarto comma, cod. civ. il sistema della computazione civile, non ex numero, bensì ex nominatione dierum , nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Più precisamente, il termine scade nell’ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza. (tra le più recenti Cass. 26/07/2023, n. 22518)
Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché, per calcolare i termini di decadenza dal gravame, non occorre tenere
conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno di agosto di ciascun anno; in tal caso, infatti, al termine semestrale di decadenza dal gravame di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi i trentuno giorni di tale sospensione (Cass. 25/08/2020, n. 17640).
3.4.Va aggiunto, sul punto, che ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la modifica di cui all’art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 del 2014 -che, sostituendo l’art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742 ha ridotto il periodo di sospensione da quarantasei giorni a trentuno giorni (dal 1° al 31 agosto di ciascun anno) -trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015 (Cass. 17/03/2022, n. 8722).
3.5. In ragione dei principi sopra esposti, il termine per proporre il ricorso per cassazione, stante la pubblicazione in data 10 maggio 2016, scadeva l’11 dicembre del 2016 (calcolato sommando i trentuno giorni di sospensione feriale al termine semestrale in scadenza il 10 novembre 2016). Poiché l’11 dicembre cadeva di domenica, il termine restava prorogato, ex art. 155, quarto comma, cod. proc. civ. al giorno lunedì 12 dicembre 2016.
La notifica del ricorso è avvenuta a mezzo pec la quale è stata spedita, accettata dal sistema e ricevuta nella casella del destinatario in data 13 dicembre 2016.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 a titolo di compensi, oltre 15 per cento per spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.