Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19535 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5888/2017 proposto da:
NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Milano (MI) il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, con studio notarile in Sant’Angelo Lodigiano (INDIRIZZO, alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; posta elettronica ordinaria: EMAIL) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO Roma (RM), alla INDIRIZZO (tel.: NUMERO_TELEFONO; fax: NUMERO_TELEFONO), giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla
Avviso liquidazione imposte di registro ed ipocatastali atto istitutivo trust -Inammissibilità ricorso
INDIRIZZO;
– controricorrente –
-avverso la sentenza n. 5169/2015 emessa dalla CTR RAGIONE_SOCIALE in data 01/12/2014 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
NOME, notaio in Sant’Angelo Lodigiano, impugnava un avviso di liquidazione di imposte di donazione, ipotecarie e catastali in relazione ad un atto istitutivo di un trust con il quale COGNOME NOME e COGNOME NOME vincolavano una quota di partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE nominando trustee quest’ultima società e beneficiari sé stessi, nonché COGNOME NOME e la di lui figlia NOME.
La CTP di Lodi accoglieva il ricorso, ritenendo applicabile l’imposta nella misura fissa in ragione del fatto che non era configurabile, nella costituzione del suddetto trust, alcun trasferimento di proprietà.
Sull’impugnazione dell’Ufficio, la CTR RAGIONE_SOCIALE accoglieva il gravame, osservando che il trust doveva essere qualificato, ai fini tributari, come atto costitutivo di un vincolo di destinazione dei beni, segregandoli rispetto ad eventuali pretese creditorie e, come tale, era da sottoporre ad imposta di registro dell’8% e d alle tasse ipotecarie e catastali, rispettivamente, del 2 e dell’1%.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il NOME sulla base di cinque motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. 5. Con istanza 3 luglio 2024, il ricorrente ha chiesto in limine il rinvio RAGIONE_SOCIALE decisione fin visto l’esito dell’istanza di autoannullamento dell’atto impositivo proposta all’RAGIONE_SOCIALE. L’istanza, priva dell’adesione RAGIONE_SOCIALE controparte, non può trovare accoglimento, non sussistendo certi elementi per ravvis are l’effettiva composizione RAGIONE_SOCIALE lite, considerata in tutti i suoi elementi sostanziali e processuali.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 37 d.lgs. n. 546/1992, 153, secondo comma, cod. proc. civ. e 24
Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata solo con la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento notificatagli, su iniziativa di RAGIONE_SOCIALE, in data 31.8.2016, laddove la RAGIONE_SOCIALE non gli aveva comunicato la pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza (essendo stato in quest’ultima erroneamente indicato come contumace nel giudizio d’appello), con la conseguenza che il ricorso per cassazione era stato tempestivamente proposto.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 111, settimo comma, e 113 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che egli si era regolarmente costituito nel corso dell’udienza di trattazione del 24.11.2015, non prendendo, per l’effetto, in considerazione le tesi da lui esposte.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per difettare nella sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR ‘ogni e qualsiasi riferimento alle difese RAGIONE_SOCIALE parte appellata nonché alle richieste da questa avanzate in giudizio’.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, commi da 47 a 54, d.l. n. 262/2006 (conv. con l. n. 286/2006), 1 d.lgs. n. 346/1990 e 23 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che non è possibile istituire per via pretoria un’imposta sugli atti di segregazione totalmente svincolata, in assenza di un trasferimento di ricchezza, da ogni effettiva manifestazione di capacità contributiva.
Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006 (conv. con l. n. 286/2006), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver l’RAGIONE_SOCIALE ritenuto applicabile alla quota del conferimento spettante ai disponenti, quali beneficiari del trust, l’aliquota dell’8% in quanto ‘i disponenti stessi non rientrano in alcuna categoria per
le quali sono previste aliquote ridotte’.
6. Il primo motivo è infondato, con conseguente assorbimento dei restanti. Si condividono integralmente le argomentazioni poste alla base di Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24913 del 10/10/2008 (conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21164 del 02/10/2009), secondo cui <>.
Nei medesimi sostanziali termini si sono espresse altresì Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 6375 del 22/03/2006 (secondo cui <>), Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1565 del 24/01/2007, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12761 del 10/06/2011, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23323 del 15/10/2013, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14746 del 13/06/2017 e Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9330 del 11/04/2017.
In questo contesto uniforme si inserisce la isolata, e non condivisa, Cass., Sez. 6 – 5, Sentenza n. 6048 del 11/03/2013, a tenore RAGIONE_SOCIALE quale <>.
Dalle considerazioni che precedono deriva che il ricorso per cassazione in esame è effettivamente inammissibile perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. Invero, in virtù dell’efficacia del dettato dell’art. 327 cod. proc. civ. sull’intero ordinamento processuale, anche le sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie, di primo e secondo grado, non possono essere impugnate ove
sia decorso un anno ( recte sei mesi) dalla loro pubblicazione, a meno che la parte, rimasta contumace, non dimostri di non aver avuto alcuna conoscenza del processo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 6466 del 06/05/2002). Ne derivano altresì i seguenti corollari:
la comunicazione di segreteria ex art. 37 d.lgs. 546/92 ha natura informativa, non costitutiva RAGIONE_SOCIALE pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza e, come tale, non incide sul termine per impugnare;
il contribuente, anche se erroneamente ritenuto contumace, aveva invece -per sua stessa ammissione -regolarmente partecipato al processo di appello, di cui era pertanto perfettamente a conoscenza; non si applica, quindi, la regola dell’impugnazione tar diva ex art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., né vi sono i presupposti di non imputabilità propri RAGIONE_SOCIALE rimessione in termini.
le eventuali cause di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza dovevano essere impugnate tempestivamente, non incidendo esse -stante appunto la conoscenza del processo e la loro conversione in ragioni di gravame -sul termine di impugnazione.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 4.7.2024 .