Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9070 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 8481-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf. P_IVA, in persona del suo legale rappresentante p.t., COGNOME NOME, cf. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale alla pec ;
ricorrenti
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf.P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso
Cartelle di pagamento
la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME;
contro
ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t.;
intimata
Avverso la sentenza n. 893/01/2015 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 25 agosto 2015;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 6 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che
La società e RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante della prima, hanno impugnato la sentenza n. 893/01/2015, con la quale la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello proposto dai medesimi ricorr enti avverso la sentenza del giudice di primo grado, che aveva a sua volta respinto il ricorso introduttivo dei contribuenti.
La controversia sorge per l’impugnazione di 24 cartelle di pagamento, emesse nel lasso temporale compreso tra il 2008 ed il 2012, di cui la società aveva contestato la notifica, oltre che, nel merito , la prescrizione della pretesa erariale, l’eccessiva onerosità in ragione degli aggi applicati, l’illegittimità dei ruoli.
La Commissione tributaria provinciale di La RAGIONE_SOCIALE rigettò il ricorso con sentenza n. 149/03/2013, rilevando peraltro la carenza di legittimazione attiva in proprio del COGNOME NOME, costituitosi solo quale legale rappresentante della società.
L’appello fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con la pronuncia ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ribadito il difetto di legittimazione del COGNOME, in proprio, perché
costituitosi solo in secondo grado. Ha ritenuto poi infondati tutti i motivi con cui era stata denunciata la illegittimità ed erroneità della sentenza di primo grado, con riguardo al difetto di notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, al loro vizio di mo tivazione, all’omesso accertamento sulla decadenza dalla pretesa erariale, all’intervenuta prescrizione dei crediti erariali, alla eccessiva onerosità degli aggi applicati, alla nullità del ruolo.
I ricorrenti hanno censurato la sentenza affidandosi a sette motivi, cui hanno resistito con controricorsi l’RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima illustrando le sue difese anche con memoria, mentre la RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
All’esito dell’adunanza camerale del 6 ottobre 2023 la causa è stata discussa e decisa.
Considerato che
Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dai controricorrenti, che, se fondata, assorbirebbe ogni ragione d’esame dei motivi di ricorso.
L’eccezione è fondata.
Premesso che il ricorso introduttivo della controversia fu notificato il 7 dicembre 2012, così che al processo trova applicazione l’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, applicabile a tutti i giudizi introdotti a partire dal 4 luglio 2009, la sentenza del giudice regionale, pubblicata il 25 agosto 2015, fu impugnata con atto già datato 7 marzo 2016, notificato alle controparti il 22 marzo 2016. Ne deriva che la notifica è stata attivata oltre il termine s emestrale prescritto dall’art. 327 cod. proc. civ., che è decorso il 29 febbraio 2016.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Il ricorso incidentale condizionato resta conseguentemente assorbito.
All’esito del giudizio le spese processuali, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti che hanno resistito con controricorso, mentre nulla va liquidato in favore della RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti a rifondere in favore della RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE le spese processuali del giudizio di legittimità, che si liquidano, per l’RAGIONE_SOCIALE, in € 5.800,00 oltre spese prenotate a debito, e, per RAGIONE_SOCIALE , in € 7.600,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% RAGIONE_SOCIALE competenze, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 6 ottobre 2023