Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9814 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
IRPEF IVA CARTELLA PAGAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35901/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
contro
CANDIDO NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato al seguente indirizzo pec: EMAIL,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO n. 4472/2018, depositata il 10/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato a mezzo pec il 10 dicembre 2018, ricorre nei confronti di NOME COGNOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe, depositata in data 10 maggio 2018. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolt o l’appello del la contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Salerno che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso a seguito di due cartelle di pagamento.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis 1 cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo l ‘RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 e 1335 cod. civ. e dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che in caso di notifica della cartella a mezzo posta, sia onere del mittente provare il contenuto del plico contestato dal destinatario.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2719 cod. civ. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la notifica della cartella non era provata stante la produzione solo in copia dei relativi atti.
Preliminarmente va delibata l’eccezione sollevata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto tardivo.
Il contribuente espone che aveva impugnato la medesima sentenza oggetto dell’odierno ricorso per c assazione con ricorso per revocazione, notificato a mezzo posta con raccomandata spedita il 6 giugno 2018 e ritirata dall’Ufficio postale in data 13 giugno 2018. Deduce , per l’effetto, che la notificazione del ricorso per revocazione equivale, ai fini del termine per impugnare, a notificazione della sentenza, sicché la notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 10 dicembre 2018 sull ‘erroneo presupposto c he operasse il termine lungo, deve ritenersi tardiva.
4. L’eccezione è fondata.
4.1. Per giurisprudenza costante della Corte, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. Ne consegue che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata con riferimento al termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 09/12/2019, n. 32114, Cass. 05/09/2019, n. 22220, Cass. 13/07/2017, n. 17309).
Va ribadito, inoltre, che l’onere della prova dell’osservanza del termine d’impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 13/07/2023, n. 20054).
4.2. La contribuente ha documentato di aver proposto ricorso per revocazione della sentenza qui impugnata notificato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE presso l’AVV_NOTAIO, difensore in appello, come risultante dalla intestazione della sentenza, a mezzo posta, con raccomandata spedita il 6 giugno 2018 e ritirata il 13 giugno 2018. Il ricorso per cassazione, pertanto, in mancanza di allegazione e prova in ordine alla sospensione del termine, avrebbe dovuto proporsi nel termine, c.d. breve, di sessanta giorni decorrenti da detta data, sicché il medesimo, essendo stato notificato solo il 10 dicembre 2018, è tardivo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024.