Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7637 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7637 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24630/2022 R.G., proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE , con sede in Nardò (LE), in persona del commissario straordinario pro tempore , rappresentato e difeso dal AVV_NOTAIO, con studio in Bari, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia -sezione staccata di Lecce l’8 marzo 2022, n. 622/22/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO.
CONTRIBUTO CONSORTILE
RILEVATO CHE:
il ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia -sezione staccata di Lecce l’8 marzo 2022, n. 622/22/2022, che, in controversia su impugnazione di ingiunzione di pagamento per il contributo di bonifica relativo a ll’anno 201 4 , per l’importo di € 904,16, con riguardo a terreni inseriti nel perimetro di contribuenza, ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto dal medesimo nei confronti di NOME COGNOME e della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce il 9 febbraio 2017, n. 467/01/2017, senza provvedere sulle spese giudiziali per la contumacia della parte vittoriosa;
il giudice di appello ha pronunziato l’ absolutio ab instantia sul presupposto che l’appello fosse stato tardivamente proposto in relazione alla data di consegna all’ufficiale giudiziario;
la controparte è rimasta intimata;
in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per inammissibilità sopravvenuta del ricorso in conseguenza della revocazione della sentenza impugnata in questa sede.
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata dal giudice di secondo grado l’improcedibilità dell’appello , senza tener conto, al fine di valutarne la tempestività, della data di consegna per la notifica all’ufficiale giudiziario ;
2. come si è detto, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha chiesto medio tempore di dichiarare la cessazione della materia del contendere in conseguenza della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 16 novembre 2022, n. 3005/22/2022, la quale ha revocato la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia -sezione staccata di Lecce l’8 marzo 2022, n. 622/22/2022, rimettendo la causa al giudice di prime cure per l’integrazione del contraddittorio;
3. per costante giurisprudenza di questa Corte, la revocazione della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto (tra le tante: Cass., Sez. Un., 28 aprile 2017, n. 10553; Cass., Sez. 3^, 2 aprile 2021, n. 9201; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 519; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18010);
pertanto, in coerenza con tale esegesi, essendo quindi cessata la materia del contendere per l’intervenuta revoca della sentenza qui impugnata, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse;
tuttavia, si pone la questione preliminare della inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione, secondo il seguente principio di diritto: « La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c .» (Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2019, n. 22220; Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2019, n. 32114; Cass., Sez. Un., 3 febbraio 2022, n. 3363);
ora, dalla sentenza che ha pronunciato sul ricorso per revocazione risulta che quel ricorso era stato depositato il 3 giugno 2022 (quindi, notificato prima); inoltre, dalla documentazione prodotta risulta che il ricorso per cassazione venne notificato il 10 ottobre 2022, quando era già decorso il termine breve di impugnazione, che era già venuto a scadenza il 2 settembre 2022 , per cui se ne configura l’inammissibilità originaria e non sopravvenuta;
nulla deve essere statuito in ordine alle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa;
ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso ; dà atto dell’obbligo, a carico del la ricorrente, di pagare l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio