Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7053 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 7053  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
Cartella di pagamento -Tardività appello -Termini di impugnazione –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17322/2022 R.G. proposto da: l’Avvocatura
RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  rappresentata  e  difesa  dal generale dello Stato,
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-intimata –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 35/2022, depositata in data 4 gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19
febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre, avverso la sentenza in epigrafe, nei confronti di NOME COGNOME , con ricorso notificato anche all’RAGIONE_SOCIALE. Con la sentenza impugnata la C.t.r. ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo l’appello del l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto il ricorso, avverso la cartella di pagamento, n. NUMERO_CARTA, emessa per il recupero di Iva, Irpef e addizionali per l’anno di imposta 1999 , nei confronti del COGNOME quale cessionario della ditta RAGIONE_SOCIALE NOME e, dunque, coobbligato.
Il contribuente ha depositato controricorso e successiva memoria mentre  l’RAGIONE_SOCIALE  non  ha  svolto  attività difensiva.
Considerato che:
Con l’ unico motivo l’ RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.  38,  terzo  comma,  d.lgs.  31  dicembre  1992,  n. 546, nonché dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. e della legge 7  ottobre  1969,  n.  742,  art.  1,  così  modificato  dall’art.  16 d.l.  12 settembre 2014, n. 132.
Censura  la  sentenza  impugnata  per  aver  erroneamente  ritenuto tardivo l’appello. Premesso che la sentenza di primo grado era stata depositata  in  data  25  maggio  2020  e  non  notificata e  che  l’atto  di appello  era  stato  notificato  il  21  dicembre  2020,  osserva  che  alla fattispecie deve applicarsi il termine semestrale di cui all’art.327, primo comma, cod. proc. civ.  (cosiddetto  termine  lungo),  ma  che  nel  suo computo deve tenersi conto della sospensione feriale dal 1° agosto al
31 agosto (di trentuno giorni) in virtù dell’art. 1, legge n. 742 del 1969, come novellato dall’articolo 16 d.l. n. 132 del 2014; che, pertanto, il termine effettivo veniva in scadenza il 28 dicembre 2020 atteso che il 26 dicembre era sabato.
Il controricorrente resiste al ricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
2.1. In primo luogo evidenzia che avverso la medesima sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. notificato il 6 aprile 2022. Eccepisce, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di sessanta giorni, scadente il 5 giugno 2022. Richiama, sul punto, la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata, non soltanto con riguardo al termine c.d. lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione ai sensi dell’art. 398 quarto comma cod. proc. civ.
2.2. Evidenzia, altresì, che avverso la sentenza di primo grado n. 3569 del 2020 l’RAGIONE_SOCIALE aveva proposto un primo appello, notificato il 29 ottobre 2020 (iscritto a ruolo con R.G. n. 6662 del 2020) conclusosi  con  sentenza n.  8058  del  2021  depositata  l’8  novembre 2021  che  aveva  confermato  la  sentenza  di  primo  grado  e  che  era passata in giudicato non essendo stata impugnata.
 Il  ricorso  per  cassazione  è  inammissibile  essendo  fondata  la prima eccezione sollevata dal contribuente.
3.1. Per giurisprudenza costante della Corte, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. Ne consegue che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata con riferimento al termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. 07/06/2024, n. 15926, Cass. 05/09/2019, n. 22220)
3.2. Il contribuente ha documentato che l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per revocazione della sentenza  qui  impugnata notificato  al  difensore  il  6  aprile  2022  Il  ricorso  per  cassazione, pertanto, avrebbe dovuto proporsi nel termine, c.d. breve, di sessanta giorni  decorrenti  da  detta  data,  sicché  il  medesimo,  essendo  stato notificato solo il 4 luglio 2022, è tardivo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate  in  favore  del  difensore  del  contribuente  dichiaratosi antistatario.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater, d.P.R’ 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 7.600,00  a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva  e  cpa  come  per  legge  da  distrarsi  in  favore  dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.