Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7053 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7053 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
Cartella di pagamento -Tardività appello -Termini di impugnazione –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17322/2022 R.G. proposto da: l’Avvocatura
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dal generale dello Stato,
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimata –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 35/2022, depositata in data 4 gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19
febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre, avverso la sentenza in epigrafe, nei confronti di NOME COGNOME con ricorso notificato anche all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Con la sentenza impugnata la C.t.r. ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo l’appello del l’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto il ricorso, avverso la cartella di pagamento, n. NUMERO_DOCUMENTO, emessa per il recupero di Iva, Irpef e addizionali per l’anno di imposta 1999 , nei confronti del COGNOME quale cessionario della ditta COGNOME NOME e, dunque, coobbligato.
Il contribuente ha depositato controricorso e successiva memoria mentre l’Agenzia delle Entrate -Riscossione non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
Con l’ unico motivo l’ Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, terzo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. e della legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, così modificato dall’art. 16 d.l. 12 settembre 2014, n. 132.
Censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto tardivo l’appello. Premesso che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 25 maggio 2020 e non notificata e che l’atto di appello era stato notificato il 21 dicembre 2020, osserva che alla fattispecie deve applicarsi il termine semestrale di cui all’art.327, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto termine lungo), ma che nel suo computo deve tenersi conto della sospensione feriale dal 1° agosto al
31 agosto (di trentuno giorni) in virtù dell’art. 1, legge n. 742 del 1969, come novellato dall’articolo 16 d.l. n. 132 del 2014; che, pertanto, il termine effettivo veniva in scadenza il 28 dicembre 2020 atteso che il 26 dicembre era sabato.
Il controricorrente resiste al ricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
2.1. In primo luogo evidenzia che avverso la medesima sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. notificato il 6 aprile 2022. Eccepisce, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di sessanta giorni, scadente il 5 giugno 2022. Richiama, sul punto, la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata, non soltanto con riguardo al termine c.d. lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione ai sensi dell’art. 398 quarto comma cod. proc. civ.
2.2. Evidenzia, altresì, che avverso la sentenza di primo grado n. 3569 del 2020 l’Agenzia delle entrate aveva proposto un primo appello, notificato il 29 ottobre 2020 (iscritto a ruolo con R.G. n. 6662 del 2020) conclusosi con sentenza n. 8058 del 2021 depositata l’8 novembre 2021 che aveva confermato la sentenza di primo grado e che era passata in giudicato non essendo stata impugnata.
Il ricorso per cassazione è inammissibile essendo fondata la prima eccezione sollevata dal contribuente.
3.1. Per giurisprudenza costante della Corte, la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. Ne consegue che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata con riferimento al termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. 07/06/2024, n. 15926, Cass. 05/09/2019, n. 22220)
3.2. Il contribuente ha documentato che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione della sentenza qui impugnata notificato al difensore il 6 aprile 2022 Il ricorso per cassazione, pertanto, avrebbe dovuto proporsi nel termine, c.d. breve, di sessanta giorni decorrenti da detta data, sicché il medesimo, essendo stato notificato solo il 4 luglio 2022, è tardivo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del difensore del contribuente dichiaratosi antistatario.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater, d.P.R’ 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 7.600,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dell’Avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.