Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15417 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15417 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20524/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Agrigento INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
E CONTRO
COMUNE di COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore -intimato- e sul controricorso incidentale proposto da
COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Agrigento INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
E CONTRO
COMUNE di COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore -intimato- avverso SENTENZA della C.T.R. della SICILIA n. 2159/2021 depositata il 05/03/2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza della C.T.R. della Sicilia che, rigettando l’appello dalla medesima proposto, ha confermato la sentenza della C.T.P. di Agrigento con cui è stato accolto il ricorso della soc. COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE per l’annullamento della cartella di pagamento relativo alla TARSU-TIA per gli anni 2005-2006.
La C.T.R. ha giudicato invalida la notifica della cartella esattoriale in quanto notificata tramite servizio di posta privato (TNT Post-Notifiche c/o Consorzio Stabile Olimpo), ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi ed eccezioni.
La soc. COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e formula ricorso incidentale.
RAGIONE_SOCIALE formula controricorso con cui chiede il rigetto del ricorso incidentale.
Con memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. la soc. COGNOME NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALEn.cRAGIONE_SOCIALE chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza processuale della Riscossione Sicilia s.p.a. in quanto assistita da avvocato del libero foro, anziché dall’Avvocatura dello Stato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE formula due motivi di ricorso.
Con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sotto il profilo del travisamento della prova, sotto il profilo dell’errore percettivo. Osserva che la decisione, travisando la prova, ha ritenuto nullo il procedimento notificatorio, senza avvedersi che la raccomandata informativa con avviso di ricevimento è stata ritualmente notificata a mezzo di Poste Italiane come si evince dal documento prodotto (all. 3 al
ricorso per cassazione), che reca sia il timbro dell’Ufficio Postale di Palermo, che quello dell’Ufficio postale di Canicattì. Mentre l’avviso di ricevimento della raccomandata dimostra che la notifica è stata effettuata da Poste Italiane, stante la dicitura ‘da restituire a RAGIONE_SOCIALE c/o RAGIONE_SOCIALE PalermoRAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE. Richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non è inesistente, né omessa la notifica affidata al servizio di posta privata che abbia affidato a Poste Italiane l’integrale procedimento notificatorio.
Con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1 .3 cod. proc. civ., deduce, in via subordinata la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d. lgs. 261 del 1999 e della Direttiva 2008/6/CE. Assume che, in ogni caso, l’eventuale nullità della notificazione deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, ex art. 156 cod. proc. civ., avendo la società contribuente tempestivamente proposto ricorso per l’annullamento della cartella esattoriale.
La soc. COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE formula quattro motivi di ricorso incidentale.
Con il primo denuncia, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 51 d. lgs. 546 del 1992 e dell’art. 327 cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. pronunciato l’inammissibilità dell’appello per tardività. Sottolinea che la sentenza di primo grado è stata depositata il 23 ottobre 2013 e che l’appello è stato proposto solo in data 28 maggio 2014 e notificato il 4 giugno 2014, in violazione del termine di cui all’art. 327, rilevando che l’eccezione può essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio.
Con il secondo (rubricato al n. 3 del ricorso incidentale) lamenta, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, comma 1, 140 e 156 cod.
proc. civ., nonché degli artt. 26 d.P.R. 602 del 1973 e 60 d.P.R. 600 del 1973. Rileva di avere reiterato, con l’atto di appello , i motivi relativi all’inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento per essere stata effettuata con il rito degli irreperibili assoluti, anziché con quello degli irreperibili relativi, non essendosi provveduto all’affissione dell’avviso alla porta di abitazione del destinatario, ma all’affissione dell’avviso all’albo comunale, in violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. .
Con il terzo motivo (rubricato sub 4 del ricorso incidentale) deduce la violazione degli artt. 139 e 145 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 4 comma 3 l. 890 del 1992. Il motivo è rinunciato con la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. depositata dal ricorrente incidentale.
Con il quarto motivo (rubricato sub 5 del ricorso incidentale) fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 15 d. lgs. 546 del 1992, 91,92 e 118 disp. att. cod. proc. civ., 132 comma 2 cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., nonché del d.m. 140 del 2012, per avere la sentenza di secondo grado omesso di pronunciare sul motivo di appello relativo alla compensazione delle spese di lite in primo grado.
Con il quinto motivo (rubricato sub 6 del ricorso incidentale) si duole, ex art. 360, comma 1 n. 3 della violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d. lgs. 546 del 1992. 91 cod. proc. civ. e del d.m. 140 del 2012, per avere la C.T.R. liquidato le spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della società contribuente in misura inferiore a quella indicata nella nota spese, in assenza di motivazione.
Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione formulata dalla società contribuente di inammissibilità del ricorso principale per difetto di rappresentanza processuale di Riscossione Sicilia
s.p.RAGIONE_SOCIALE in quanto rappresentata da avvocato del libero foro, anziché dall’Avvocatura dello Stato.
11. Questa Corte ha, infatti, chiarito che ‘In mancanza di regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapporti processuali di Agenzia delle Entrate-RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) a Riscossione Sicilia S.p.A. – avvenuta in forza dell’art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1^ ottobre 2021 – trovano applicazione l’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e il Protocollo 22 giugno 2017 tra AdER e l’Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all’Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile. (Cass. Sez. 3, 17/01/2024, n. 1806, Rv. 669825 – 01).
Essendo, nondimeno, il ricorso introduttivo di questo giudizio stato notificato il 29 luglio 2021, non può trovare applicazione, nel caso di specie, l’art. 1, comma 8 del d.l. 193 del 2016 conv. con mod. nella l. 225 del 2016, regolante il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in favore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, a seguito dello scioglimento delle società del gruppo Equitalia (comma 1 della medesima disposizione), in quanto suddetta disciplina è estesa alla successione dell’Agenzia delle Entrate riscossione alla Riscossione RAGIONE_SOCIALE a decorrere dalla data del 1^ ottobre 2021.
Non appaiono, pertanto, conferenti neppure i richiami alla pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui ‘Ai fini della
rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.) (Cass. Sez. U., 19/11/2019, n. 30008).
E ciò, perché legittimamente prima del 1^ ottobre 2021 la RAGIONE_SOCIALE poteva essere rappresentata e difesa da avvocati del libero foro, non essendo neppure previsto il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Va invece accolto il motivo inerente l’inammissibilità del ricorso principale per tardività dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, introdotta con il primo motivo di ricorso incidentale.
E’ documentato con gli allegati al controricorso che l’appello, il cui atto era datato 16 aprile 2014, è stato presentato all’UNEP in data 28 maggio 2014, e notificato il 4 giugno 2014, mentre il termine, di cui all’art. 327 cod. proc. civ., per la proposizione dell’impugnazione scadeva il 23 aprile 2014, essendo la sentenza stata depositata il 23 ottobre 2013, con la conseguenza della tardività del gravame.
Il quinto motivo di ricorso incidentale è inammissibile. La società contribuente non risulta, infatti, avere proposto appello incidentale sulla statuizione del giudice di primo grado di compensazione delle spese di lite.
Il sesto motivo è fondato.
La sentenza impugnata liquida le spese di lite del secondo grado di giudizio in euro 1.000,00, a fronte di una nota spese presentata dalla parte appellata, così composta: fase studio della controversia euro 1.080,00; fase introduttiva euro 605,00; fase istruttoria e trattazione 740,00; fase decisionale euro 1.350,00; fase cautelare euro 810,00, per un totale di euro 4.585,00, oltre al 15% di spese generali per euro 687,75 per complessivi euro 5.272,25.
Il giudice di seconda cura non motiva né in ordine alla riduzione dei compensi, né in ordine né sull’eventuale eliminazione delle fasi, in violazione del consolidato principio enunciato da questa Corte, secondo cui ‘In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui
operata; onere che si traduce nell’esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione’ ( ex multis , da ultimo: Cass. Sez. 2, 18/09/2024, n. 25083; Cass. Sez. 2, 27/07/2023, n. 22762).
Può, nondimeno, procedersi alla liquidazione delle spese di secondo grado di giudizio in questa sede. Va preliminarmente esclusa la fase cautelare, non risultando, né essendo allegata alcuna attività in questo senso. Le ulteriori fasi di giudizio, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, come aggiornato con il d.m. n. 37 del 2018, possono essere riconosciute ai minimi dello scaglione di riferimento (euro 5201,00-euro 26,000,00) posto che le questioni trattate sono risolte da orientamenti consolidati, sicché non rappresentano alcuna particolare difficoltà. Ne consegue che spettano per la fase di studio euro 540,00; per la fase introduttiva euro 303,00; per la fase di trattazione euro 518,00 (è stata formulata memoria illustrativa in data 5 febbraio 2021); per la fase decisionale euro 675,00; per un totale di euro 2036,00, cui vanno aggiunti gli accessori di legge.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale esonera dalla trattazione dei motivi del ricorso principale, in quanto inammissibile.
La sentenza impugnata – non essendo necessario alcun ulteriore accertamento- deve essere, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 384, comma 2 cod. proc. civ. con liquidazione delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio nella misura di euro 2036,00, oltre ad accessori di legge, nonché con il favore delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, nella misura di euro 2.410,00, oltre ad accessori di legge.
P.Q.M.
In accoglimento del primo e del sesto motivo di ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, da liquidarsi in euro 2036,00 oltre ad accessori di legge, nonché alle spese di lite di questo giudizio di legittimità da liquidarsi in euro 2.410,00 oltre ad accessori di legge.
Dichiara inammissibile il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025