Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12908 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 10/05/2024
Oggetto: tributi – società cancellata – socio – successione – bilancio finale di liquidazione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25356/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 7095/48/16, depositata in data 19 luglio 2016 e notificata in data 28 luglio 2016
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La contribuente NOME COGNOME, già socia accomandante di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi del periodo di imposta 2005, deducendo che la società era cessata nel periodo di imposta 2007 ed era stata cancellata nel 2012;
che la CTP di Caserta ha rigettato il ricorso;
che la CTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello del la contribuente, ritenendo che la cartella faceva seguito a tributi accertati nei confronti della società partecipata e che, essendo la cartella stata notificata dopo la cancellazione della società contribuente, la stessa dovesse essere annullata in quanto notificata a soggetto estinto, potendosi al soggetto accomandante richiedere unicamente le somme riscosse in sede di liquidazione;
che propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per contrasto con l’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa ricostruzione dei fatti di causa e per motivazione apparente;
che c on il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2495 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che in caso di cessazione
di società nell’anno 2007 e cancellata nel 2012, la cartella fosse da annullare essendo la notificazione della cartella avvenuta nel 2014, due anni dopo la cancellazione della società;
che p arte ricorrente osserva che l’atto impositivo era stato notificato in data 16 giugno 2009 prima della cancellazione della società, come accertato dalla sentenza di appello (CTR Campania 96/48/13, allegata al ricorso), che la circostanza dell’avvenuta redazione del piano di riparto finale nel 2012 sarebbe circostanza allegata per la prima volta in grado di appello e che, in caso di cancellazione della società, persiste la responsabilità del socio per le obbligazioni preesistenti, essendovi fenomeno successorio tra società e soci;
che, con ordinanza interlocutoria in data 14 marzo 2023, n. 7425, è stata rimessa al Primo Presidente ai fini della assegnazione alle Sezioni Unite, la questione concernente la successione nei giudizi pendenti del socio di una società di capitali estinta, ai fini della decisione sulla automaticità del fenomeno successorio, ovvero solo laddove il socio abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, questione che ha diretta incidenza nel presente giudizio;
che, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite;
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 25 marzo 2024