Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27464 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 23/10/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11517/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata alla memoria.
-controricorrente-
estinzione ex art. 391
c.p.c.
Ad.17/09/2024
CC
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3320/2020 depositata il 03/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
1.Con sentenza n. 3320/2020, la CTR del Lazio respingeva l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado con cui era stata accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto la revisione parziale del classamento – ai sensi dell’art 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – di unità immobiliari siti nella microzona 19 denominata Parioli. La pronunzia di appello confermava la illegittimità dell’avviso, ritenendo inidonea la motivazione che operava il riferimento allo scostamento del rapporto tra valore medio di mercato e corrispondente valore medio castale degli immobili. Precisava che l’atto impugnato era stato adottato a seguito di attivazione della procedura di cui all’art. 1 comma 335, legge 311/2004 nell’ambito della revisione catastale sulla scorta della delibera del Comune di Roma 136 del 2011, con esclusivo riferimento al rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona considerata rispetto ad analogo rapporto sussistente nell’insieme di microzone comunali, allorché non siano evincibili gli elementi a fondamento del riclassamento quale le caratteristiche dell’immobile. L’RAGIONE_SOCIALE ricorreva, sulla base di un unico motivo per la cassazione della sentenza menzionata, illustrati nelle memorie difensive. La contribuente replicava con controricorso.
2.Depositata, ai sensi dell’art. 380 -bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, e successivo decreto di estinzione dell’11 aprile 2024, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto in data 19 aprile 2024 reclamo avverso il decreto di estinzione, nella parte relativa alla condanna alle spese, sul rilievo che l’avviso notificato al contribuente sarebbe congruamente motivato
secondo i principi espressi da Cass.30005/2019, secondo la quale la motivazione viene ritenuta ‘congrua e sufficiente’ dai giudici di legittimità qualora siano indicati in atto gli ‘a)…elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare…’, ossia, a titolo meramente esemplificativo, ‘…(la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato)’ (Cass. 26 settembre 2019, n. 24013). Afferma che la polifunzionalità della motivazione sarebbe nella fattispecie pienamente compiuta in quanto l’Amministrazione non ha operato un generico riferimento ad un’asserita rivalutazione del patrimonio immobiliare, ma avrebbe indicato gli interventi e i poli di attrazione sociale e culturale, con riferimento specifico all’ubicazione dell’immobile in questione. Pertanto, anche aderendo a tale indirizzo giurisprudenziale, non si ravviserebbe, ad avviso dell’amministrazione, in ogni caso la contestata carenza motivazionale.
La contribuente ha depositato memoria difensiva, contestando la possibilità di reclamare il decreto di estinzione e in ogni caso l’inammissibilità del reclamo fondato sulla ragionevolezza del ricorso, pur dopo aver rinunciato implicitamente al ricorso a seguito di proposta di definizione accelerata. L’avvocatura ha a sua volta depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.
Considerato che
1.Il reclamo è destituito di fondamento.
Considerato che, in tema di giudizio di cassazione, l’art. 391, terzo comma, c.p.c., come novellato dall’art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nel prevedere che il decreto presidenziale di estinzione del processo abbia efficacia di titolo esecutivo se nessuna RAGIONE_SOCIALE parti chieda la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, attribuisce alle parti in causa, che non ritengano esaustivo il provvedimento presidenziale di estinzione emanato a seguito della rinunzia, la possibilità di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla
contro
versia, senza imporre l’onere di indicare i motivi di tale richiesta. Tale disposizione, infatti, non configurando un rimedio di carattere impugnatorio, consente alle parti di chiedere il passaggio ad una fase successiva per un esame completo della controversia, nell’ambito della quale la Corte può valutare se l’istanza di estinzione sia stata correttamente emanata oppure, in caso contrario, procedere all’esame del ricorso per cassazione (Cass., Sez. L, Sentenza n. 15817 del 06/07/2009; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3352 del 12/02/2010 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24433 del 21/11/2011);
ritenuto, pertanto, che il ‘reclamo’ proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, sebbene non contenga la formale richiesta, ai sensi del terzo comma dell’art. 391 c.p.c., di fissazione dell’udienza, assolve allo scopo di sollecitare una pronuncia del Collegio sulla questione della condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
considerato, invero, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, per quanto qui rileva, che l’istanza di fissazione dell’udienza, prevista dall’art. 391, terzo comma, c.p.c., produce ipso facto la vanificazione del decreto presidenziale quale che ne sia il contenuto, e, dunque, sia quando contenga, sia quando non contenga una statuizione sulle spese (Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014, §§ 7.3.3 e seguenti della motivazione);- che, pertanto, il decreto estintivo è impugnabile anche per il solo profilo della condanna alle spese e che, diversamente opinando, il ricorrente soccombente, esclusa la possibilità di una revocazione ex art. 391-bis (non essendo senz’altro configurabile l’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4), sarebbe privo di uno strumento per dolersene;
considerato che l’unica strada percorribile per il soccombente, che non condivida la pronuncia di condanna alle spese, è quella di chiedere una revoca del decreto di estinzione e che, in quest’ottica, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14850 del 10/05/2022 ha affermato che l’istanza di revoca della declaratoria di estinzione deve essere proposta dal contribuente proprio ai sensi dell’art. 391, comma 3, c.p.c.;
considerato che, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalle altre parti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020);
considerato che in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nell ‘ ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere o l’estinzione del giudizio e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo RAGIONE_SOCIALE spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11098 del 24/04/2024);
considerato, in ogni caso, che, nel caso di specie, la condanna alle spese si giustificava alla luce della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure formulate dalla ricorrente (cfr. la proposta di definizione accelerata, ex art. 380-bis c.p.c., cui si rimanda), non potendosi in senso contrario valorizzare la circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE intenda rimettere in discussione l’adeguatezza motivazionale dell’avviso rettificativo, esclusa dalla proposta non opposta;
considerato, peraltro, che, in ordine alla indicata questione, l’orientamento di questa Sezione si era già consolidato (v. Cass. 31829 del 10/12/2018; Cass. 16378 e n. 23129 del 2018; Cass. 28076 del 05/11/2018; Cass. 23046 del 17/09/2019; Cass. n. 9770 del 08/04/2019; Cass. n. 30532 del 22/11/2019;Cass. n. 19810 del 23/07/2019; Cass. n. 29988 del
19/11/2019; Cass. n. 31112 del 28/11/2019; Cass. n. 23046 del 2019) all’epoca della proposizione del ricorso per cassazione;
considerato, pertanto, che il ‘reclamo’ non merita accoglimento e che le spese del presente procedimento seguono la soccombenza;
ritenuto, infatti, che il Collegio, quando si pronuncia sul reclamo, se lo rigetta, deve provvedere sulle spese del procedimento incidentale instaurato, laddove solo in caso di accoglimento si giustifica una rivisitazione complessiva ed unitaria RAGIONE_SOCIALE stesse (ciò in quanto il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte del provvedimento impugnato, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la pronuncia sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione e sempre che la doglianza venga accolta);
rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.PR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 – Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016);
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 17.9.2024.
la Presidente Dott.ssa NOME COGNOME