Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12234 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9576/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato all’indirizzo di posta elettronica certificata
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) (c.f. 13756881002), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Oggetto: tributi – intimazione di pagamento – atti presupposti
Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, n. 4716/12/22, depositata in data 27 ottobre 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato una intimazione di pagamento relativa a dieci cartelle di pagamento pregresse, deducendo la mancata notifica degli atti sottesi, la prescrizione del credito vantato e l’omessa indicazione del tasso e delle modalità di calcolo degli interessi.
La CTP di Roma ha rigettato il ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che risultano in atti le relate delle notifiche PEC relative alle cartelle di pagamento sottese all’intimazione impugnata, la cui corretta notificazione ha precluso la maturazione della prescrizione dei relativi crediti. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello corretta la determinazione degli interessi, i quali sono applicati in misura predeterminata dalla legge.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio .
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del proprio ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 36bis e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla
impugnazione degli avvisi di accertamento originari. Osserva parte ricorrente che l’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE avrebbe dichiarato in giudizio di non essere in possesso di tali atti, chiedendo al giudice di primo grado di essere autorizzato a chiamare in causa l’ente impositore. Deduce che tale motivo di censura è stato riproposto in grado di appello e il giudice di appello si sarebbe limitato a statuire genericamente la rituale notifica degli atti sottesi , laddove l’omessa notificazione degli originari avvisi di accertamento pregiudica la rituale notificazione degli atti successivi. Deduce, inoltre, come non sarebbero state prodotte in atti tutte le dieci cartelle di pagamento sottese. Osserva, infine, come sarebbe mancato nel caso di specie l’invio della comunicazione di irregolarità.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 15 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha condannato la società contribuente al pagamento delle spese processuali, nonostante in grado di appello l’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE non si sia costituito.
Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce -peraltro nelle forme della violazione di legge e non dell’omessa pronuncia -che il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sul motivo di ricorso, riproposto in appello, secondo cui l’intimazione di pagamento e le originarie cartelle di pagamento sarebbero travolte dall’omessa notificazione degli originari avvisi di accertamento. Il ricorrente non coglie, difatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto sufficiente ai fini della regolarità dell’intimazione di pagamento la corretta notificazione delle cartelle sottese, ai fini della definitività della pretesa impositiva. D’altro canto, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli
esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153).
4. Ad ogni modo, essendovi nella formazione della pretesa tributaria una sequenza procedimentale, il contribuente può dedurre in sede di impugnazione della cartella (ovvero, come nel caso di specie, della successiva intimazione di pagamento) anche vizi degli atti presupposti, tra cui l’omissione della notifica dell’ originario avviso di accertamento (Cass., Sez. V, 18 gennaio 2018, n. 1144). Sotto questo profilo, la veicolazione della censura relativa all’omessa notifica degli originari atti presupposti è stata oggetto di rigetto implicito nella parte in cui il giudice di appello, nella parte in cui ha ritenuto correttamente notificate le successive cartelle impugnate unitamente all’intimazione di pagamento.
5. Il primo motivo è inammissibile anche nella parte in cui deduce l’omessa produzione di tutte le cartelle di pagamento sottese, in quanto contrastante con un accertamento in fatto compiuto da giudice di appello, nella parte in cui ha ritenuto che tutte le cartelle sottese siano state regolarmente notificate. Nel qual caso il ricorrente, attraverso la censura di violazione di legge, mira impropriamente non all’applicazione delle norme ma a un diverso l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315).
6. Il primo motivo è, inoltre, ulteriormente inammissibile nella parte in cui deduce l’omesso invio della comunicazione di irregolarità in quanto -in disparte l’inammissibilità per novità di tale questione e la
contraddittorietà dell’affermazione secondo cui le cartelle sarebbero state emesse in base a un controllo formale delle dichiarazioni, anziché a seguito di avvisi di accertamento divenuti definitivi -il motivo è privo di specificità, non essendo state trascritte le cartelle a quo.
7. Il secondo motivo è fondato. La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., ha fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto, per cui non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 564; Cass., Sez. III, 14 marzo 2023, n. 7361)
8. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, cassandosi la sentenza impugnata e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto, decidendosi nel merito sul capo accessorio delle spese la causa ex art. 384 cod. proc. civ., espungendosi il capo sulle spese dalla sentenza impugnata; le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate tra le parti attesa la parziale soccombenza.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese processuali; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2024