Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34007 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34007 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24104/2024 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Albano Laziale (RM), in persona del Padre Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato Direttivo pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 15 aprile 2024, n. 2492/12/2024; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
OMESSA COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI IN PRESENZA DI DECISIONE ADOTTATA SULLA BASE ALLO IUS SUPERVENIENS INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ
RILEVATO CHE:
1. La ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 15 aprile 2024, n. 2492/12/2024, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione d ell’ estratto di ruolo rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE, attestante l’emissione in suo danno dell a cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, asseritamente notificata il 13 marzo 2017, per omesso e/o carente versamento del l’IRES relativa all’ anno 2012, nella misura di € 7.863,05, oltre a sanzioni amministrative, interessi moratori e compensi di riscossione, e RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento n. 09720190022933608000 , asseritamente notificata l’11 ottobre 2019, per omesso e/o carente versamento del l’IMU relativa agli anni 2013, 2014 e 2015, nella misura di € 51.569,08, oltre a sanzioni amministrative, interessi moratori e compensi di riscossione, ha accolto l’appello proposto dallRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 5 luglio 2022, n. 7898/23/2022, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario RAGIONE_SOCIALE contribuente – nel senso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso originario per la sopravvenienza dell’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia « violazione e falsa applicazione del combinato disposto normativo di cui agli artt. 24 RAGIONE_SOCIALE l. 794/1942, 15 del d.lgs. 546/92, 88, 91, 92, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 2233, comma 2, c.c. in relazione all’art. 13 del d.l. 132/2014, finanche del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 37/2018, rispetto agli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 RAGIONE_SOCIALE costituzione, nonché 21 e 47 RAGIONE_SOCIALE CDFUE, 6, 13 e 14 del CEDU parametrati con l’art. 117 RAGIONE_SOCIALE costituzione, in relazione alla condanna alle spese di lite ».
A dire RAGIONE_SOCIALE ricorrente, « la sentenza de qua merita di essere cassata in quanto non emerge alcun elemento che possa giustificare la condanna RAGIONE_SOCIALE Contribuente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, non solo e non tanto a fronte dell’intervento operato dal Legislatore con l’introduzione dell’IV comma -bis di cui all’art. 12 del D.P.R. 602/1973 per mezzo dell’art. 3 -bis del D.L. 146/2021, bensì e soprattutto rispetto all’interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE medesima legge offerta dalla Corte di Legittimità (Cfr. in tal senso, Cass. 26283/2022) ».
1.1 Il predetto motivo è infondato.
1.2 La ricorrente lamenta l’omessa compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali da parte del giudice di appello a fronte RAGIONE_SOCIALE dichiarata inammissibilità del ricorso originario per effetto dello ius superveniens .
1.3 A tale riguardo, si richiama il consolidato indirizzo di questa Corte circa i limiti del sindacato di legittimità sulla decisione in ordine alla compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite, a tenore del quale, in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALE parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi o altre gravi ed eccezionali ragioni (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 21 novembre 2020, n. 26912; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2021, n. 21724; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34867; Cass., Sez. Trib., 9 agosto 2024, n. 22648; Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2025, n. 7611).
In sintonia con tale indirizzo, peraltro, è stato specificamente affermato dal giudice di legittimità che, in tema di spese di lite, trova applicazione il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, secondo cui la parte integralmente vittoriosa non deve sopportare nemmeno parzialmente tali spese, senza che assuma alcuna rilevanza lo ius superveniens nel determinare, in tutto o in parte, le sorti RAGIONE_SOCIALE controversia (in termini: Cass., Sez. 2^ , 9 giugno 2023, n. 16404).
Per cui, nella vicenda in disamina, il giudice di appello si è limitato a fare corretta applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza nella regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere respinto.
Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME