Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20679 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20679 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1700/2023 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Grottaferrata (RM), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate -Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 3 giugno 2022, n. 2528/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 marzo 2025 dal Dott. NOME COGNOME
Sardo.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria
CONTRIBUTI CONSORTILI ACCERTAMENTO ECCEZIONE DI GIUDICATO
regionale per il Lazio il 3 giugno 2022, n. 2528/05/2022, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA notificatagli l’8 novembre 2016 dall ” Equitalia RAGIONE_SOCIALE (ora, ‘ Agenzia delle Entrate -Riscossione), rispettivamente, per l’importo di € 69,83 , a titolo di omesso versamento di contributo consortile per l’anno 2015 su richiesta del ‘ Consorzio di Bonifica Pratica di Mare ‘, e di € 63,07 a titolo di insufficiente versamento di contributo unificato per il procedimento iscritto al n. 353/2014 R.G. su richiesta della Commissione tributaria provinciale di Grosseto, ha rigettato l ‘appello proposto dal medesimo nei confronti del l’Agenzia delle Entrate Riscossione (succeduta ex lege all” Equitalia Sud S.p.RAGIONE_SOCIALE ) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 23 aprile 2018, n. 9114/14/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario del contribuente – sul rilievo che: « Il tributo dei consorziati è dovuto in funzione di un servizio di natura pubblicistica, laddove regolarmente prestato dall’ente nei suddetti limiti, talché l’obbligo impositivo è commisurato alla posizione e alle caratteristiche delle unità immobiliari che beneficiano – per la loro inclusione nell’ambito del consorzio – della disponibilità di impianti e servizi che, qualora funzionali, esauriscono nella loro efficienza gli obblighi dell’ente. Del resto, una differente tesi non è sostenuta da alcun supporto normativo in materia, né risulta evincibile da una interpretazione corretta dei rapporti regolamentari tra consorzio e consorziati siccome disciplinati in ambito regionale, talché la natura di contributo prescinde da un criterio di corrispondenza diretta costi/benefici individuali, così come
indebitamente invocato dall’appellante, il quale offre contestazioni non fondate su elementi da cui possa evincersi neanche con il supporto della documentazione di parte, invero limitata a rilievi inerenti l’impianto idrico realizzato dal Comune di Pignataro Interamna – una inadempienza del Consorzio rispetto ai generali obblighi di bonifica secondo le suesposte regole. Occorre infine rilevare che le opere e correlativi importi risultano dal Programma triennale dell’ente e che i relativi oneri vanno ripartiti fra i consorziati nella misura proporzionale prestabilita e conosciuta: conseguentemente, anche le contestazioni riguardanti la carenza, nell’ingiunzione, di elementi idonei indicare la misura del contributo, non possono avere pregio ai fini di causa ».
L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, allegando copia di ordinanza resa da questa Corte in diverso procedimento tra il contribuente ed altro consorzio di bonifica a sostegno del secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 91 cod. proc. civ., nonché degli artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, con riferimento all’art. 15, comma 2sexies , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente pronunciata dal giudice di appello la condanna del soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del contumace vittorioso e con liquidazione dei compensi senza alcuna indicazione rispetto al valore della lite.
2.1 Il predetto motivo è fondato in relazione al primo profilo (cioè, sull’ an ) con conseguente assorbimento in relazione al secondo profilo (cioè, sul quantum ). Difatti, la cassazione della erronea statuizione sulle spese giudiziali vanifica ogni ulteriore sindacato sull’entità dei com pensi liquidati dal giudice di appello.
2.2 Ora, la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 19 giugno 2018, n. 16174; Cass., Sez. 6^5, 9 luglio 2019, n. 18390; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20785; Cass., Sez. 6^-3, 26 luglio 2021, n. 21402; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3344; Cass., Sez. 3^, 14 marzo, 2023, n. 7361; Cass., Sez. Trib., 1 luglio 2024, n. 17967; Cass., Sez. 2^, 22 marzo 2025, n. 7639).
2.3 Nella specie, pur avendo dato atto della contumacia dell’agente della riscossione (« L’Ufficio non si costituiva in giudizio »), la sentenza impugnata ha erroneamente condannato il contribuente soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del contumace vittorioso nel merito.
Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata (verosimilmente) per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 327 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di appello
di tener conto, ai fini della decisione, di precedenti pronunce rese tra le parti e passate in giudicato.
3.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
3.2 La censura attinge la sentenza impugnata nel punto in cui
-a dire del ricorrente – il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato derivante dalle sentenze tributarie rese tra le parti in causa, invero nemmeno richiamata nello ‘ Svolgimento del giudizio ‘ che contiene la sintesi della materia del contendere. Il giudice di appello ha incentrato la propria decisione sulla base di circostanze completamente estranee al giudizio in trattazione, facendo riferimento a parti diverse e a presunta documentazione di parte ( ‘ Programma Triennale ‘ dell’ente impositore) mai prodotta dal consorzio di bonifica (assente in giudizio perché mai esteso nei confronti di esso il contraddittorio).
La prova della mancata esecuzione di opere da parte del Consorzio è stata offerta dal ricorrente mediante la produzione di una copiosa giurisprudenza intercorsa con il predetto consorzio di bonifica, avente -secondo l’assunto difensivo -autorità di cosa giudicata sull’inadempimento dell’obbligo di manutenzione quale causa impeditiva dell’imposizione del contributo a carico del proprietario del fondo, seppure inserito nel perimetro di contribuenza.
3.3 Tuttavia, il mezzo non contiene alcuna trascrizione (anche se solo in forma di stralci) dei richiamati giudicati, non bastando il generico rinvio alla documentazione annessa al fascicolo del ricorrente.
Invero, è pacifico che, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte
ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa, né la mera riproduzione di stralci o del solo dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., Sez. 2^, 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., Sez. 1^, 31 maggio 2018, n. 13988; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34590; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32810; Cass., Sez. 6^5, 22 dicembre 2021, n. 41178; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8359; Cass., Sez. 5^, 13 maggio 2022, n. 15327; Cass., Sez. Trib., 30 marzo 2023, n. 9032; Cass., Sez. Trib., 29 gennaio 2024, n. 2717; Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, n. 6259).
Per cui, nella specie, vi è carenza a monte dei presupposti per l’idonea formulazione in ricorso dell’ exceptio iudicati .
3.4 Aggiungasi che la formazione del giudicato per la maggior parte delle richiamate decisioni (in particolare per: sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 20 dicembre 2010, n. 219/02/2010; sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 2 dicembre 2011, n. 481/53/2011; sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 29 dicembre 2014, n. 27117/31/2014) risale ad epoca antecedente al l’introduzione del giudizio di merito (24 febbraio 2017) e non è stata dedotta nel ricorso originario né riproposta con l’atto di appello (come si evince -oltre che dalle copie prodotte in sede di legittimità -dall’ammissione dello stesso ricorrente di aver documentato le sentenze passate in giudicato soltanto con la memoria depositata nel giudizio di appello). Parimenti, la formazione del giudicato sulla decisione risalente ad epoca successiva (in
particolare per: sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 23 aprile 2018, n. 9114/14/2018) non è stata dedotta nel corso del giudizio di prime cure, né è stata eccepita con l’atto di appello.
È pur vero che le sentenze in questione concernono annate diverse (precisamente, gli anni 2004, 2005, 2007, 2009, 2012 e 2015), per le quali è stata esclusa la debenza del contributo consortile per carenza del vantaggio derivante dalle opere di manutenzione a favore del consorziato.
Tuttavia, ogni giudicato fa stato in relazione alla rispettiva annata, dal momento che l’accertamento della sussistenza o dell’insussistenza del beneficio consortile deve essere rinnovato anno per anno, trattandosi di circostanza intrinsecamente variabil e in relazione all’esecuzione e alla perduranza nel tempo delle opere di manutenzione.
Non a caso, la stessa ordinanza depositata da questa Corte il 17 ottobre 2022, n. 30421 (che è stata prodotta dal ricorrente in allegato alla memoria illustrativa, con riguardo a controversia pendente con altro consorzio di bonifica), dopo aver cassato la sentenza di appello, ha espressamente demandato al giudice del rinvio di « esaminare la pertinenza e la latitudine dei giudicati menzionati dal contribuente, tenendo conto che le predette pronunce attengono a diversi periodi d’imposta, verificando, pertanto , se sussistono o meno elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi, onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso ».
3.5 E tanto è coerente col costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’ efficacia espansiva del giudicato esterno,
riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, n. 31171; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2023, n. 28527; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2025, n. 6535). Inoltre, il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre
2022, n. 31171; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6273; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2024, n. 13462; Cass., Sez. Trib., 18 febbraio 2025, n. 4126). 3.6 Da ultimo, del tutto irrilevanti sono le decisioni relative ai giudizi tributari che sono stati promossi dal contribuente nei confronti di altro consorzio di bonifica, avendo soltanto il valore di precedenti confermativi della soluzione fornita a situazioni analoghe in punto di fatto per la specifica annata, senza alcuna vincolatività sulla vicenda in disamina.
In conclusione, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’inammissibilità /infondatezza del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto con dichiarazione di non debenza delle spese del giudizio di appello (in base all’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.).
Le spese del giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti per la reciproca soccombenza (stante l’autonomia della questione dell’esito decisorio rispetto alla questione degli oneri processuali).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo motivo; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara non dovute le spese del giudizio di appello; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 marzo