Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 60 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 60 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME –CODICE_FISCALE-, rappresentato e difeso da sé stesso, con studio in INDIRIZZO e presso EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , successore di RAGIONE_SOCIALE;
-intimata-
avverso
la sentenza n. 3011, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 14/6/2021, dep. 14/11/2021;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Provinciale di Roma il contribuente proponeva opposizione avverso l’intimazione di
Oggetto: spese di lite -soccombenza.
pagamento 097 2017 9061793581000, notificata via p.e.c. il 10 settembre 2017, con riferimento alla cartella 097 NUMERO_CARTA relativa ad IRPEF 2004, deducendo l’omessa notifica della cartella e rilevando che, in ogni caso, era intervenuta la prescrizione del credito per decorso del quinquennio dal l’anno 2008.
La Commissione Provinciale di Roma, dato atto della mancata costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE regolarmente intimata, accoglieva il ricorso non essendo stata fornita la prova della notifica al contribuente della cartella esattoriale costituente atto presupposto la cui notificazione è condizione di legittimità dell’intimazione. Il giudice di primo grado, inoltre, compensava le spese per il valore del credito oggetto di giudizio e per le ragioni dell’accoglimento.
Il contribuente proponeva appello rilevando l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE ragioni per la disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE non si costituiva nonostante regolare notifica inoltrata via p.e.c. in data 28/12/2021.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello del contribuente liquidando le spese di lite del primo grado di giudizio in euro 220,00, riducendo del 50% l’importo richiesto di euro 440,00 secondo i parametri medi tabellari, in ragione del valore della lite (pari ad euro 500,00) e della semplicità RAGIONE_SOCIALE questioni di fatto e di diritto, in applicazione dei criteri indicati nell’art. 4 del D.M. 55/2014. Nulla disponeva per le spese del grado di appello, in mancanza di costituzione della controparte.
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale il contribuente propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso, sebbene ritualmente edotta del giudizio, come da notifica via p.e.c. del 28/12/2021:
Il contribuente ha depositato memorie nelle quali ha precisato che le notule depositate contengono un errore materiale, ovvero la omessa indicazione della fase di trattazione per le udienze di ciascun grado.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente deduce la violazione di legge in relazione all’art. 91 cod. proc. civ., al D.M. 55/2014 e all’art. 15/2 septies D.lgs. 546/1992, nonché l’errata diminuzione dell’importo RAGIONE_SOCIALE spese quantificate per il primo grado di giudizio e l ‘omessa liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del secondo grado.
il ricorso è parzialmente fondato.
2.1. Il ricorrente, con riferimento alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado di giudizio, censura la violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt. 17 bis e 15 septies del D.lgs. 546/1992, sia perché la Commissione Tributaria Regionale avrebbe proceduto, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 55/2014, ad un dimezzamento dell’importo quantificato a titolo di compenso senza motivare in maniera specifica, sia perché avrebbe preso in considerazione una somma non corretta come parametro di riferimento , non applicando l’art. 15, comma 2 -septies, del D.lgs. 546/1992, ratione temporis vigente , e cioè la maggiorazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del 50 per cento a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori spese del procedimento instaurato ai sensi dell’art. 17 bis del cit ato D.lgs.
2.2. Deve osservarsi che la Commissione Tributaria Regionale nel quantificare le spese del giudizio di primo grado ha ritenuto di applicare l’art . 4 del D.M. 55/2014, provvedendo a ridurre l’importo del 50% «in
ragione del valore della lite (euro 500,00) e della semplicità RAGIONE_SOCIALE questioni di fatto e diritto».
La censura, così come proposta, si risolve in un’inammissibile richiesta volta ad ottenere una rivalutazione di merito, non sussistendo alcuna violazione di legge sindacabile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nemmeno con riferimento alla dedotta carenza di motivazione, né nella forma della totale mancanza, né avuto riguardo al profilo della mera apparenza della stessa , dal momento che il giudice d’appello ha dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni del dimezzamento.
Quanto all’ulteriore censura relativa all’erroneità dell’importo preso in considerazione, che lo stesso ricorrente in calce al ricorso di primo grado aveva indicato in euro 440,00, provvedendo poi (nelle memorie depositate in grado di appello) a rideterminare la somma in euro 660,00 (per la maggiorazione di euro 220,00 ai sensi dell’art. 15 comma 2 septies del D.lgs. 546/1992), e da ultimo (nelle memorie depositate nel giudizio di legittimità) aggiungendovi euro 89,00 per la fase di trattazione non considerata, deve rilevarsi che il contribuente proponeva ricorso contenente anche reclamo con proposta di mediazione ai sensi dell’art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 .
La Commissione Tributaria Regionale nel determinare le spese di lite del primo grado avrebbe dovuto valutare l’applicabilità dell’art. 15 comma 2 septies del citato D.lgs. che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo richiamato.
La censura sotto questo profilo è, dunque, fondata.
2.3. Quanto alle spese del secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale, secondo la prospettazione del ricorrente, ha errato nel ritenere che il soccombente contumace potesse essere esentato dalle spese di lite.
2.4. La censura è fondata, in quanto la Commissione Tributaria Regionale, nulla disponendo per le spese del grado di appello «in
mancanza della costituzione della controparte», ha omesso qualsivoglia pronuncia, nonostante il contribuente fosse vittorioso, violando il principio di cui agli artt. 91 e seguenti del cod. proc. civ.
In tema di spese processuali, il criterio della soccombenza risiede nell’aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta evocata in giudizio, non si sia costituita (Cass., sez. 3, 27/2/2023, n. 5813).
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello proposto dal contribuente sul capo RAGIONE_SOCIALE spese ed ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado, per cui avrebbe dovuto provvedere anche sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello considerando la posizione del contribuente quale parte vittoriosa del giudizio.
Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, provvedere anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del grado di appello, tenuto conto del principio della soccombenza da intendersi nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima parte, al pagamento RAGIONE_SOCIALE stesse. Il sindacato della Corte di cassazione è, infatti, limitato all’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia la relativa quantificazione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass., sez.5, 15/4/2025, n. 9860).
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata in relazione al motivo parzialmente accolto sulla base RAGIONE_SOCIALE argomentazioni innanzi svolte, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che dovrà anche provvedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione,
accoglie il ricorso negli indicati limiti di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME