Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 59 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 59 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17051/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli Avv.ti COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che hanno indicato recapito Pec, e COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO.to COGNOME AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore , ex lege domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (*P_IVA*P_IVA che la rappresenta e difende
–controricorrente– avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA n. 2696/2019 depositata il 08/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito di attività ispettiva della Guardia di finanza, la soc. RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento con metodo analiticoinduttivo sugli anni d’imposta 2009 e 2010, riscostruendo il maggior reddito in base a contabilità parallela rinvenuta su pen drive . La ripresa a tassazione nei confronti della società si ribaltava sui soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, in ragione della trasparenza dei sodalizi di persone.
I gradi di merito non apprezzavano le ragioni di parte contribuente, che ricorre per cassazione agitando due motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato.
In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria in forma di memoria concludendo per il rigetto del ricorso.
Altresì, la parte contribuente ha depositato memoria ad ulteriore illustrazione RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si lamenta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 53 della Costituzione. Si lamenta la mancata deduzione dei costi o mancata deduzione dei costi forfetizzati, da dedursi anche nell’accertamento analitico induttivo.
Sempre all’interno del primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti, consistente nel mancato esame della documentazione e mancata motivazione relativamente ai costi.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma. n. 3 del codice di procedura civile, per violazione
dell’art. 39, primo comma, lett. c) e d) , d.P.R. n. 600/1973, nonché sulla competenza economica dei maggiori ricavi accertati, ex art. 109 d.P.R. n. 917/1986.
Sempre nell’alveo del secondo motivo si prospetta censura per insufficiente motivazione su fatti rilevanti per la controversia, in parametro all’art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile.
In via preliminare di rito, deve rilevarsi che i due motivi concentrano in sé doglianze di cui al n. 3 ed al n. 5 dell’art. 360 del codice di procedura civile, esponendosi a censura di inammissibilità.
Sennonché, per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020).
Tale è il caso del ricorso in oggetto, che può quindi esser esaminato.
Il primo motivo è fondato nei termini che seguono. Si afferma che i costi avrebbero dovuto essere considerati nella ripresa a tassazione, tanto nella procedura di ricostruzione induttiva, quanto nella forma di ricostruzione analitico-induttiva, almeno in via forfettaria.
È oramai orientamento consolidato quello per cui in tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella
sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, almeno forfettari, presuntivamente AVV_NOTAIOenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva (cfr. Cass. T., n. 16168/2025).
Peraltro, tale assunto si fonda sul AVV_NOTAIO principio per cui in tema di accertamenti bancari di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2023, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analiticoinduttivo, eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati (cfr. Cass. T. n. 6874/2023).
Ne consegue che nell’accertamento analitico -induttivo i costi debbono essere calcolati con lo stesso criterio con cui viene calcolato il maggior reddito, facendo affidamento sulla documentazione riscontrata ed integrandola induttivamente. Solo ove un tanto non sia di aiuto, dovrà procedersi comunque alla deduzione di costi determinati in misura forfettaria. Donde il primo profilo del primo motivo è fondato e merita accoglimento.
Per contro, il secondo profilo del primo motivo, laddove censura vizi di motivazione sulla deduzione dei costi è inammissibile, AVV_NOTAIOanziandosi in una richiesta di rivalutazione dell’apporto probatorio che esula dalla competenza di questa Corte di legittimità (cfr. Cass., L, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011).
- Il secondo motivo non può essere accolto, laddove richiede una rivalutazione nel merito sulla competenza nell’imputazione
annuale del reddito che, come detto, esula dal controllo attribuito a questa Suprema Corte di legittimità (cfr. Cass. V, n. 5583/2011).
Sul punto, la sentenza della CTR qui in scrutinio è chiara e condivisibile nella linearità espositiva e logico argomentativa, il cui sindacato solo compete a questa Corte. Né vi è uso di doppia presunzione, il cui divieto non si rinviene nel nostro ordinamento.
Ed infatti, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che nel sistema processuale non esiste il divieto RAGIONE_SOCIALE presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea – in quanto a sua volta adeguata – a fondare l’accertamento del fatto ignoto (Cass., 01/08/2019, n. 20748). Infatti, la sussistenza nell’ordinamento del cosiddetto «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena», è stata esclusa in quanto: « a) il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o «divieto di doppie presunzioni» o «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena»), spesso tralaticiamente menzionato in varie sentenze, è inesistente, perché non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell’ordinamento: come è stato più volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché “gravi, precise e concordanti”, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea -in quanto, a sua volta adeguata -a fondare l’accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 18915, n. 17166, n. 17165, n. 17164, n. 1289, n. 983 del 2015);» (Cass., 16/06/2017, n. 15003, in motivazione, al § 3).’ (Cfr. Cass. V, 16/12/2019, n. 33042).
4.1. Altresì, il secondo profilo della seconda censura, laddove afferma un vizio di carenza di motivazione è inammissibile in
presenza di doppia conforme pronuncia di merito, senza che la parte rappresenti la diversa ratio che anima le due sentenze.
Il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 10897/2018 Cass. n.26774/2016; Cass. n. 5528/2014). La parte ricorrente non ha assolto a questo onere, donde il motivo è inammissibile (Cass. V, n, 6711/2020).
In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dalla prima censura del primo motivo, donde la sentenza impugnata dev’essere cassata nei limiti di cui in motivazione, con rinvio al giudice di merito perché si adegui ai sopra indicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia -Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME