Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3224 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3224  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3246/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del legale rappresentante pro  tempore, in  difetto  di  domicilio  eletto  in  ROMA, domiciliato  per  legge  ivi  presso  la  CANCELLERIA  DELLA  CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro  tempore ,  rappresentato  e  difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE
-resistente con atto di costituzione –
Avverso la sentenza n. 293/2020 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE, depositata il giorno 25 giugno 2020.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  30  novembre 2023 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ai sensi dell’ art. 702 bis cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE richiese la condanna della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 10.105,63: (a) a titolo di ripetizione dei costi sostenuti per aver svolto negli anni 2005-2008, quale datore di lavoro, la funzione di sostituto d’imposta dei propri dipendenti (costi, in specie, sopportati per la necessità di avvalersi di professionisti terzi per gli adempimenti legati a detta funzione: predisposizione buste paga, calcolo imponibile da tassare, versamento ritenute ed altro); (b) in via subordinata, quale indennizzo per ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione ex art. 2041 cod. civ..
Nella attiva resistenza della RAGIONE_SOCIALE, le  domande  sono  state disattese  dall’adito Tribunale  di  Trieste,  con ordinanza confermata in sede di appello dalla decisione in epigrafe.
Per quanto ancora d’interesse, la Corte d’appello triestina:
-) ha rilevato che non era stato « gravato il capo della sentenza con cui è stato accertato il difetto di base legale della domanda principale, sulla base dell’evidenziata insussistenza di disposizioni normative che riconoscevano al sostituto d’imposta di recuperare dallo RAGIONE_SOCIALE i costi sopp ortati per la determinazione e il pagamento dell’imposta »;
-)  posta  la  non  necessità  di  « prendere posizione sulla figura del sostituto d’imposta », ha « ulteriormente evidenziato che in ordine alla prospettata  illegittimità  costituzionale  difettano  all’evidenza  anche  i requisiti della rilevanza e non manifesta fondatezza della questione »;
-) ha respinto la domanda di indebito arricchimento « sulla base del rilievo  dell’esistenza  di  una  fonte  legislativa  a  giustificazione  delle prestazioni personali gravanti sui sostituti d’imposta, fermo quanto in
questa sede ulteriormente rilevato in merito alla pretesa indispensabilità degli esborsi relativi all’assistenza professionale ».
Ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, in base a sette motivi; la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE deposita atto di costituzione  finalizzato  alla  partecipazione  alla  discussione  orale; peraltro, il ricorso è avviato alla trattazione camerale.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l ‘impugnante rileva che la Corte d’appello ha rigettato la domanda per « l’insussistenza di disposizioni normative che riconoscevano il diritto del sostituto d’imposta di recuperare dallo RAGIONE_SOCIALE i costi sopportati per la determinazione e il pagamento dell’imposta », omettendo così di considerare l’illegittimità delle norme che prevedono il meccanismo del sostituto d’imposta.
Il motivo è inammissibile, per una duplice, concorrente, ragione.
1.1. In primo luogo, perché evoca impropriamente la fattispecie di impugnazione per legittimità disciplinata dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ..
Il fatto decisivo per il giudizio considerato da questa norma è da intendersi in senso storico-naturalistico, come concreto accadimento di vita,  risultante  dagli  atti  processuali  e  di  carattere  decisivo,  con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie (Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 26/02/2020, n. 5279; Cass. 08/11/2019, n. 28887; Cass. 29/10/2018, n. 27415).
Nella specie, parte ricorrente non prospetta un fatto nell’accezione ora precisata, ma deduce – in termini oltremodo vaghi -una questione di diritto asseritamente non vagliata dal giudice territoriale.
1.2.  In  secondo  luogo,  perché  non  attinge  criticamente  la ratio decidendi fondante, sul punto, la gravata pronuncia.
Quest’ultima, con la motivazione in narrativa trascritta (« non è stato gravato il capo della sentenza con cui è stato accertato il difetto di base legale della domanda principale »), ha inteso evidenziare una eccentricità e non pertinenza delle censure sollevate con l’appello rispetto alla trama argomentativa posta a fondamento della decisione di prime cure, da ciò facendone derivare l’insussistenza da parte della Corte adita come giudice dell’impugnazione di un « obbligo di prendere posizione sulla figura de l sostituto d’imposta ».
Con la descritta motivazione – concretante, in buona sostanza, una inammissibilità dell’appello – parte ricorrente non si confronta.
In luogo di allegare (riportando – quantomeno per stralci essenziali e nei punti d’interesse -il contenuto dell’atto di appello) come abbia idoneamente criticato la decisione di prima istanza anche sotto il profilo rilevato carente dalla corte territoriale , l’impugnante si limita, sic et simpliciter , a reiterare i generici argomenti spesi -sin dall’origine della lite -a suffragio de ll’illegittimità dell’ obbligo imposto a carico del sostituto d’imposta in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , nemmeno in questa sede, peraltro, indicando la fonte positiva le gittimante l’azione di condanna spiegata né specificando la causa petendi della domanda giudiziale in tal guisa formulata.
Con  i  motivi  elencati  nell’atto  introduttivo  dal  numero  II  al numero VI, parte ricorrente censura, per le ragioni di cui in appresso, la mancata sottoposizione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del meccanismo del sostituto d’imposta e sollecita questa Corte a proporre il relativo incidente.
r.g. n. 3246/2021
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
Più in dettaglio, l’impugnante prospetta:
2.1. la contrarietà della prestazione obbligatoriamente imposta al sostituto d’imposta con il principio della riserva di legge sancito dall’art. 23  Cost.,  per  la  limitazione  della  libertà  personale  dell’imprenditore (secondo motivo);
2.2. la contrarietà del meccanismo del sostituto d’imposta all’art. 4 della CEDU nonché, per conseguenza, la violazione dell’art. 117 Cost., laddove stabilisce che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (terzo motivo);
2.3. l’omesso esame (denunciato con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.) degli argomenti illustrati nell’atto di appello a sostegno della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale (quarto motivo);
2.4.  la  lesione  al  principio  della  libertà  dell’iniziativa  economica privata di cui all’art. 41 Cost. arrecata dal meccanismo del sostituto d’imposta (quinto motivo);
2.5. l’erroneo richiamo, nella sentenza gravata, alla sentenza della CEDU  n.  7427/1976,  non  potendo  l’attività  del  sostituto  d’imposta essere qualificata come un dovere civico (sesto motivo).
Le doglianze sono inammissibili, per due ragioni, comuni ad esse.
3.1. Innanzitutto, perché si rivolgono avverso considerazioni (sul difetto dei requisiti della rilevanza e non manifesta infondatezza) svolte dal  giudice  territoriale  dopo  aver  ritenuto  insussistente  l’obbligo  di pronunciare sulla figura del sostituto d’imposta e sulla legittimità delle prestazioni a suo carico.
Si tratta dunque, come palesato dalla locuzione che segna l’ incipit del discorso (« va ulteriormente evidenziato »), di argomentazioni prive di decisività nella trama motivazionale, dichiaratamente svolte, dopo la definizione per ragioni di rito del gravame, ad abundantiam, sicché è inammissibile, per difetto di interesse, la impugnazione che richieda
un sindacato sulle stesse (sulle orme di Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840, cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155).
3.2. In secondo luogo – e più al fondo – perché non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa la non rilevanza e la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, avendo il relativo provvedimento carattere puramente ordinatorio (Cass. 20/03/2023, n. 8033; Cass. 09/07/2020, n. 14666; Cass. 16/04/2018, n. 9284); d’altro canto, l a questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l ‘ applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un ‘ autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione (Cass. 10/04/2018, n. 8777; Cass. 19/01/2018, n. 1311).
La  questione  di  legittimità,  infatti,  può  ben  essere  proposta  –  o riproposta – dalla parte interessata in ogni stato e grado del giudizio, così  come  sollevata ex  officio dal  giudice  adito,  purché  essa  risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo.
E,  nella  specie,  non  può  essere  accolta  la  sollecitazione  di  parte ricorrente al promovimento dell’incidente di costituzionalità, nei termini prospettati: l’inammissibilità del primo motivo di ricorso – afferente il capo o punto della pronuncia sul sostituto d’imposta, la cui conformità alla Costituzione è contestata preclude definitivamente l’esame del merito e, dunque, rende manifestamente non rilevante la questione nell’àmbito della presente controversia.
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
 Il  settimo  motivo,  per  violazione  dell’art.  2041  cod.  civ.  in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., critica la reiezione della domanda, formulata in via subordinata, di condanna al pagamento dell’indennizzo per ingiustificato arr icchimento.
Si assume che « se anche sussiste il principio per cui non sussiste diritto all’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. laddove l’arricchimento ed il depauperamento siano sorretti da norma di legge, è anche vero che in assenza  di  una  giusta  causa  legale  viene  in  evidenza  l’ingiustizia dell’arricchimento medesimo ».
4.1. Anche questo motivo è inammissibile.
A fondamento del rigetto della domanda ex art. 2041 cod. civ., la Corte d’appello ha addotto: (a) l’esistenza di una fonte legislativa che giustifica le prestazioni personali gravanti sui sostituti d’imposta; (b) la non indispensabilità degli esborsi relativi all’assistenza professionale.
Si  versa,  quindi,  in  un’ipotesi  di duplicità  di rationes  decidendi : ciascuno degli argomenti posti a base della pronuncia risulta idoneo, isolatamente  apprezzato,  a  suffragare ex  se il  convincimento  del giudice,  talché,  ove  in  astratta  ipotesi  espunto  uno  di  essi,  non  è minato, nella sua concludenza, l’impianto motivazionale seguito.
Avverso l’apprezzamento sub (b) parte ricorrente non muove critica o censura alcuna, ignorandolo del tutto.
Ed è noto che qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza ( orientamento consolidato: tra le tantissime, cfr. Cass. 14/08/2020, n. 17182; Cass.
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
18/04/2019, n. 10815; Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 21/06/2017, n. 15350; Cass. 03/11/2011, n. 22753).
L’inammissibilità  del  motivo  rende,  anche  in  relazione  ad  esso, manifestamente  irrilevante  la  questione  di  legittimità  costituzionale rappresentata dall’impugnante.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
In ordine alle spese di lite, non va pronunciata la condanna della ricorrente soccombente alla refusione di esse in favore della RAGIONE_SOCIALE, quantunque vittoriosa: alla mera costituzione in lite d i quest’ultima, con deposito di atto privo di argomentazioni difensive poiché unicamente finalizzato a partecipare alla discussione orale nella eventuale udienza pubblica a fissarsi, non ha fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria; né assume rilevanza al riguardo la circostanza che sia stata preclusa la possibilità dell’audizione della parte in adunanza camerale (così Cass. 24/11/2020, n. 26640; Cass. 07/07/2017, n. 16921).
Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da  parte  del  ricorrente  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1bis .
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE della Terza Sezione