Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5210 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5210 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21073/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocata NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2128/2021 depositata il 26/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata il 26.7.2021, ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
avverso la sentenza n. 41/2021 dell’8. 4.2021 del Tribunale di Vicenza, dichiarativa del suo fallimento su ricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito AdER) depositato il 24.11.2020.
Il giudice di secondo grado, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l’entrata in vigore dell’art. 68 del d.l. n. 18/2020 – che aveva introdotto il divieto per l’esattore di avviare ogni procedura cautelare o esecutiva di riscossione nel periodo interessato dalla situazione di emergenza sanitaria per Covid ‘ 19, sino al 31 maggio 2020 (termine successivamente prorogato al 31 agosto 2021) -non aveva comportato il venir meno della legittimazione ad agire di AdER ai sensi dell’art. 6 l. fall., sia perché la sospensione operava piuttosto sull’esigibilità del credito, sia perché nell ‘attività di riscossione non può ritenersi compresa la domanda di fallimento, non essendo la procedura fallimentare strumento finalizzato ad ottenere il pagamento del singolo credito.
Avverso la predetta sentenza RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo. AdER ha resistito in giudizio con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 3 Cost., 12 preleggi, 6 l. fall., 19 bis, 45 e 87 d.P.R. n. 602/73, 68 d.l. n. 18/2020, 12 d. lgs n. 159/2015, 99 d.l. 104/2020 e 4 d.l. 41/2021.
La ricorrente sostiene che la possibilità concessa ad ADER di presentare, a norma dell’art. 87 d.P.R. n. 602/1973, istanza di fallimento del debitore iscritto a ruolo, rappresenta un atto della riscossione coattiva delegata per legge e che pertanto la sospensione della riscossione coattiva esattoriale prevista dall’art. 68 d.l. n. 18/2020 e dalle successive leggi di proroga ha comportato il venir meno anche della legittimazione di AdER a sollecitare la dichiarazione di fallimento.
Il motivo è infondato.
E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 16751/2013; conf. Cass. n. 30827/2018) quello secondo cui è ‘creditore’, a norma dell’art. 6 L.F., legittimato alla presentazione dell’istanza di fallimento, colui che vanta un credito ‘ senza alcuna specificazione ulteriore, e quindi come colui che vanta un credito nei confronti dell’imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo in prospettiva a giustificare un’azione esecutiva ‘.
La circostanza che l’art. 68 cit. abbia disposto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei ‘ termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122…’, non ha dunque fatto venir meno la legittimazione di AdER a presentare istanza di fallimento, a norma dell’art 6 L.F, né ha determinato l’improcedibilità delle istanze di fallimento eventualmente già presentate. Tale fattispecie è stata, infatti, disciplinata da una diversa disposizione di legge, l’art. 10 , comma 1, del d.lgs n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) che ha previsto l’improcedibilità delle sole istanze di fallimento depositate nel periodo (non interessato dal caso di specie) compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 (con l’eccezione delle rich ieste presentate dal pubblico ministero quando era fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’articolo 15, comma 8, l. fall.). Il legislatore, pienamente consapevole delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese durante l’emergenza sanitaria e del conseguente maggior rischio di insolvenza cui esse andavano incontro, si è dunque preoccupato espressamente di stabilire l’improcedibilità delle istanze di fallimento, ma in un periodo circoscritto al 30 giugno 2020: va pertanto escluso che analoga
valenza, di inammissibilità dell’istanza, possa essere attribuita alla norma di cui all’art. 68 del d.l. 18/2020, che si è limitata, invece, a prevedere la temporanea inesigibilità dei crediti erariali.
Né può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui l’art icolo in questione costituirebbe una disposizione tributaria speciale, rispetto all’art. 10 comma 1, d.l. n. 23/2020, che limiterebbe il potere di iniziativa processuale del solo Agente della Riscossione, determinando la sospensione dell’intera attività di riscossione di quest’ultimo, compresa la facoltà di presentare l’istanza di fallimento: tale interpretazione, che non trova alcun conforto nella lettera della legge, avrebbe infatti determinato una palese e ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti gravati da debiti erariali, nei cui confronti l’improcedibilità delle istanze di fallimento avanzate da RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere dichiarata fino al 31 maggio 2021, e tutti gli altri debitori, cui, in virtù dell’art. 10 comma 1° d. lgs n. 23/2020, l’ improcedibilità sarebbe stata circoscritta al 30 giugno 2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 24.9.2024
La Presidente
NOME