Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19628 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17506/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE, in qualità di titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso il loro studio in INDIRIZZO;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, presso la stessa nei suoi uffici in INDIRIZZO;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 485/2020 della Corte d’appello di Trieste, pubblicata il 24 -12 -2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 -03 -2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del pubblico ministero – il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO – che ha chiesto alla Corte di respingere l’istanza di sospensione del giudizio di cassazione e di rigettare il ricorso.
PREMESSO CHE
Con la sentenza n. 485/2020 la Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME, quale titolare dell’esercizio commerciale ‘RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE‘, avverso la sentenza n. 557/2019 del Tribunale di Trieste, che aveva respinto la sua opposizione all’ordinanza -ingiunzione n. 16863 del 7 settembre 2018, emessa a seguito di accertamento nel locale effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE. L’ordinanza -ingiunzione aveva irrogato la sanzione amministrativa di euro 60.000, ai sensi dell’art. 1, comma 644, lett. h), punti 1 e 2 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, per la violazione dell’art. 1, comma 644, lett. b) e c), avendo raccolto scommesse su eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, e che consentivano vincite superiori a euro 10.000.
La sentenza d’appello ha rigettato tutti i motivi di gravame proposti da NOME COGNOME, con riguardo alla violazione dell’art. 8 della direttiva 98/34/CE in relazione alle disposizioni tecniche di cui all’art. 1, commi 643 e 644 della legge 190/2014, alla violazione del principio di non autoincriminazione, alla violazione degli artt. 49 e 57 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), all’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e all’omesso rinvio alla Corte costituzionale, nonché alla mancata sospensione del giudizio in attesa di decisione del TAR Lazio.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di otto motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria, chiedendo che il procedimento sia sospeso ai sensi dell’art. 1, comma 236 della legge n. 197/2022, a seguito dell’adesione alla procedura di ‘definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione’ e ha prodotto la comunicazione dalla quale risulta che è stata ammessa alla procedura rateale e la ricevuta del pagamento della prima rata. All’esito della camera di consiglio del 29 novembre 2023 la Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza della sezione.
Memoria è stata depositata dalla ricorrente prima della pubblica udienza, insieme alle ricevute di pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di novembre 2023 e febbraio 2014.
CONSIDERATO CHE
La ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022 (cd. ‘rottamazione quater’), producendo la dichiarazione di adesione e la comunicazione dell’importo dovuto e della ammissione alla procedura di rateizzazione del medesimo. Ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge, n ella dichiarazione di adesione ‘il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice; l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti’.
Il legislatore ha quindi previsto un meccanismo per il quale il processo avente ad oggetto i carichi ‘rottamati’ è sospeso sino al deposito della documentazione attestante il perfezionamento del pagamento dell’intera somma dovuta. Ci si trova di fronte a una ipotesi di sospensione ex lege del processo, che il legislatore ha disposto per i ‘giudizi’, tra i quali rientra pertanto anche il giudizio di cassazione. Non rileva al riguardo l’orientamento di questa Corte, richiamato dal pubblico ministero, per cui ‘l’istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità RAGIONE_SOCIALE anteriori decisioni di merito’ (in tal senso, ex multis , Cass., sez. un., n. 29172 del 2020 ), in quanto nel caso in esame non si tratta di sospensione disposta dal giudice per pregiudizialità -dipendenza ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma appunto di una sospensione prevista dal legislatore, di per sé non estranea al giudizio di cassazione (si pensi alla sospensione contemplata dall’art. 398, comma 4 c.p.c., in origine automatica e oggi subordinata al vaglio del giudice della revocazione).
Il Collegio ritiene quindi di non seguire l’orientamento, pur presente in decisioni di questa Corte, che facendo leva su una supposta incompatibilità del giudizio di cassazione con il disposto di cui al richiamato comma 236, non sospende il giudizio e dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. in tal senso Cass. n. 15722/2023 e Cass. n. 34822/2023) e di seguire invece l’orientamento che appunto dispone la sospensione del giudizio (v. per tutte Cass. n. 8028/2024, Cass. n. 7639/2024, Cass. n. 5114/2024 e Cass. n. 4859/2024).
Il presente giudizio di cassazione va pertanto sospeso sino alla produzione in giudizio della documentazione attestante il pagamento della totalità della somma dovuta dalla ricorrente in
base alla procedura di definizione agevolata, ovvero il suo mancato pagamento.
P.Q.M.
La Corte sospende il presente giudizio sino alla produzione in giudizio della documentazione attestante il pagamento della totalità della somma dovuta dalla ricorrente, ovvero il suo mancato pagamento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi all’esito