Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6266 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6266 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26586/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 170/2018 depositata il 15/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La società RAGIONE_SOCIALE impugnava numerosi avvisi di intimazione di pagamento, assumendo l’omessa notifica delle sottese cartelle esattoriali. La C.T.P. di Cosenza accoglieva il ricorso.
Sull’appello della concessionaria, i giudici regionali della Calabria, nel riformare la decisione di prime cure, in via preliminare disattendevano l’eccezione di inammissibilità del gravame per inesistenza giuridica della sua notifica, dedotta per il mancato l’invio della raccomandata informativa della giacenza della raccomandata ordinaria, statuendo che trattandosi di nullità della procedura notificatoria, la costituzione tempestiva della società nel giudizio di appello aveva sanato la nullità.
La Commissione tributaria regionale confermava la carenza di legittimazione passiva di Equitalia rispetto alle eccezioni relative alla irregolarità delle operazioni notificatorie delle cartelle esattoriali e constatava la mancata riproposizione in sede di appello delle doglianze concernenti la pretesa tributaria proposte in primo grado dalla società. Accoglieva, di poi, la censura dedotta dalla concessionaria avverso la decisione di prime cure, là dove aveva ritenuto onere della stessa produrre gli originali delle avvisi di ricevimento delle raccomandate, affermando, invece, che il contribuente avrebbe dovuto argomentare l’eventuale difformità delle fotocopie degli avvisi di ricevimento degli originali. Aggiungeva comunque che -secondo l’indirizzo di legittimità la prova della notificazione può avvenire anche mediante l’allegazione delle fotocopie non autenticate, in quanto esse hanno la medesima efficacia di quelle autentiche se il destinatario non le disconosce;
aggiungendo che, nel caso al suo esame, la società avrebbe dovuto produrre querela di falso, avendo Equitalia depositato una copia conforme della ricevuta postale di ricezione della cartella esattoriale.
Avverso detta decisione, la contribuente proponeva il ricorso per la sua cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione replicava con controricorso.
Depositata dal cons. delegato NOME COGNOME ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito per la decisione del ricorso.
Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis 1, terzo comma, cod.proc.civ..
In prossimità dell’udienza, la società ha depositato memoria ex art. 380-bis cod.proc.civ..
MOTIVI DI DIRITTO
1.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.proc.civ.
Giova premettere che l’istanza di decisione del ricorso in sede collegiale, ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., è stata chiesta dalla parte ricorrente nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione agevolata del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso per cassazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n .3), cod.proc.civ., si deduce la violazione dell’art. 156 cod.proc.civ. in relazione alla nullità della notificazione dell’atto di appello proposto dalla Agenzia Entrate –
Riscossione, in quanto al deposito del plico presso l’ufficio postale per temporanea assenza del destinatario o di altre persone abilitate a riceverlo, non era seguito il successivo invio dell’avviso di giacenza della raccomandata ordinaria.
4.Il secondo mezzo di ricorso per cassazione, introdotto ex art. 360, primo comma, n.3) cod.proc.civ., denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il decidente affermato che la società non aveva disconosciuto la conformità delle fotocopie delle cartelle e delle ricevute di ritorno agli originali, pur avendo la stessa contestato sin dal l’originario ricorso che l ‘invalidità della documentazione prodotta in fotocopia, sostenendo . In altri termini, si assume di aver richiesto il deposito degli originali delle cartelle esattoriali e di aver disconosciuto la conformità delle copie degli atti prodotti agli originali.
5.Con memoria del 16 gennaio 2025, la ricorrente, sul presupposto che le cartelle esattoriali sottese alle intimazioni di pagamento opposte erano state annullate con le sentenze n. 93/2018 e n. 1482/2020, emesse dal Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice del Lavoro , ha domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
6. L’art. 372 cod.proc.civ., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare l’acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all’impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che NOME
l’interesse alla pronuncia sul ricorso purché riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti (Sez. 2, n. 3934 del 29.2.2016). I documenti allegati alla memoria del 16 gennaio 2025 (sentenze di annullamento parziale -v. sentenza del 2020 – nonché cartelle esattoriali sottese ad intimazioni di pagamento opposte) non sono stati depositati nel termine previsto dall’art.372, comma 2, cod.proc.civ. ossia nel termine di quindici giorni antecedenti all’adunanza in camera di consiglio (29 gennaio 2025). La tardività della produzione non consente la rilevazione della cessazione della materia del contendere per effetto del dedotto conseguimento del «bene della vita», oggetto di controversia, che sarebbe stato nelle more conseguito dal ricorrente.
7.Cionondimeno, ancorchè tardivo il deposito dei documenti a supporto della istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, puo’ cogliersi nella richiesta del ricorrente, pur non ritualmente e tempestivamente né esaustivamente documentata, una inequivocabile manifestazione di sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione. Ne consegue la dichiarazione di sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
7.1.D’altra parte, nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere, che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod.proc.civ., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al
momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa(S.U. n. 19976/2024; Sez. L, n. 25625 del 12.11.2020; Cass. n. 15980 del 14.7.2006; Sez. U, n. 13701 del 22.7.2004).
7.2.Orbene, il venir meno dell’interesse alla decisione di questa Corte comporta l’inammissibilità del ricorso, in quanto «l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato» (Cass., Sez. U., 28/04/2017, n. 10553).
7.3.Trova peraltro applicazione anche l’altro principio, costantemente richiamato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione presuppone sempre un interesse concreto perché nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte (v. tra le tante, Cass. n. 14124/2024; Cass. n. 33211/2024; Cass. n. 3918 dell’11/02/2019; Cass. n. 19759 del 09/08/2017; Cass. n. 26157 del 12/12/2014 Rv. 633693).
8.Non resta, pertanto, che dichiarare l’inammissibilità del ricorso; Stante l’esito del giudizio di legittimità, le spese processuali vanno compensate tra le parti.
9.In quanto giustificata dalla mancanza dell’interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, la dichiarazione d’inammissibilità non comporta l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell’impugnazione
ovvero con la dichiarazione dell’inammissibilità originaria della stessa (Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28383).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione