Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19734 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8296/2020 R.G. proposto da: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 4612/2019 depositata il 24/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Sentito il AVV_NOTAIO il quale ha concluso per accoglimento primo motivo, assorbiti gli altri.
Uditi i difensori RAGIONE_SOCIALE parti presenti che hanno concluso come da rispettivi atti;
FATTI DI CAUSA
Con avviso di liquidazione n. 2012/003/SC/000002219/0/001, notificato in data 24 luglio 2014, l’RAGIONE_SOCIALE richiedeva alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. l’assolvimento RAGIONE_SOCIALE imposte di registro, ipotecaria e catastale per la registrazione della sentenza n. 2219/2012 emessa dal Tribunale Civile di Roma.
1.1. La predetta sentenza era stata resa nel procedimento civile instaurato da RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare dalla medesima intentata nei confronti dei sig.ri NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultima deceduta successivamente alla notifica dell’atto di precetto. Più in particolare con tale procedimento l’istituto di credito aveva convenuto in giudizio il sig. NOME COGNOME, quale condebitore e comproprietario dell’immobile oggetto di espropriazione nonché quale erede della sig.ra NOME COGNOME, unitamente ai sig.ri NOME e NOME COGNOME, tutti coeredi di quest’ultima e comproprietari, in via ereditaria, del medesimo immobile sito in Ardea, INDIRIZZO, iscritto al NCEU del Comune di Roma al foglio 56, particella 1139 oltre ad altri creditori, chiedendo che venisse disposta la divisione del predetto immobile. I sig.ri NOME e NOME COGNOME si costituivano in giudizio chiedendo l’attribuzione della quota pignorata, salvo conguaglio in favore della massa creditoria, mentre rimanevano contumaci tutti gli altri convenuti, tra cui gli ulteriori creditori. A conclusione del predetto giudizio, con la suindicata
sentenza il Tribunale Civile di Roma, ravvisata l’indivisibilità dell’immobile pignorato, disponeva lo scioglimento della comunione ai sensi dell’art. 720 cod. civ., attribuiva la proprietà della porzione corrispondente alla quota dei 3/4 dell’ immobile pignorato, in parti uguali e pro quota, a NOME e NOME COGNOME; determinava il conguaglio, a carico di questi ultimi, in euro 143.250,00 da corrispondersi in favore della massa creditoria, con versamento da effettuare “nel termine di giorni 90 dal passaggio in giudicato della presente sentenza mediante assegno circolare intestato al Tribunale di Roma – Ufficio esecuzioni immobiliari presso l’ufficio depositi”. In data 22 settembre 2014 la società ricorrente, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, provvedeva al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte oggetto dell’avviso di liquidazione dichiaratamente al solo scopo di evitare ulteriori pregiudizi derivanti dall’eventuale iscrizione a ruolo ed il maturare di eventuali sanzioni nelle more dei termini per la proposizione del ricorso, che, tenuto conto della sospensione feriale, sarebbero scaduti soltanto il successivo 6 novembre 2014.
A seguito di impugnazione dell’avviso di liquidazione suindicato la C.T.P. di Roma, con sentenza n. 8643/25/2017, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del comandare in quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva pagato l’importo dovuto e registrato la sentenza prima dell ‘ impugnazione dell’atto impositivo.
Proposto appello da parte della suindicata società, lo stesso veniva rigettato dalla C.T.R. del Lazio con sentenza n. 4612/09/2019 sul presupposto che essendo intervenuta, nella specie, piena soddisfazione della pretesa tributaria, la parte contribuente che aveva effettuato il versamento avrebbe dovuto presentare un’istanza di rimborso nei termini, la quale necessitava di una procedura diversa rispetto all’e sperimento dell’azione di annullamento dell’atto in questione e solo successivamente all’eventuale diniego ovvero al
maturato silenzio-rifiuto avrebbe potuto presentare ricorso innanzi all’autorità giudiziaria tributaria.
Contro detta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con successiva memoria. 5. L ‘ ufficio ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.54 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, degli artt. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 1 della legge n. 742 del 1969, nonché degli artt.3 e 24 Cost., rilevando l’illegittimità della sentenza impugnata per avere i giudici territoriali erroneamente ritenuto che il pagamento di somme dovute ex lege in pendenza dei termini per il ricorso costituiva acquiescenza alla pretesa impositiva, in tal modo conculcando il diritto all’impugnazione della parte contribuente e negando il suo diritto ad una pronuncia di merito.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendo che la C.T.R. era incorsa nel vizio di omessa pronunzia relativamente al motivo di appello concernente l’illegittimità dell’avviso di liquidazione impugnato per violazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 53 Cost.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in via subordinata rispetto al motivo precedente, illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, dell’art. 53 Cost., contestando l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni sopra indicate laddove la C.T.R. aveva ritenuto la ricorrente solidalmente obbligata al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte di cui all’avviso di liquidazione, nonostante, nel caso di specie, non fosse
ravvisabile alcuna espressione di capacità contributiva alla stessa riferibile.
Il ricorso, nel suo complesso, va respinto pur dovendosi correggere, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. , la motivazione della sentenza impugnata.
4.1. Occorre rilevare che questa Corte ha ritenuto che l’istituto dell’acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell’accettazione tout court di esso, non trova applicazione nel diritto tributario; le manifestazioni positive della volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l’ an debeatur , possono ritenersi giuridicamente rilevanti, nella detta procedura, solo per ciò che attiene al quantum debeatur , nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati; ciò non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci (Cass., Sez. 1^, 10 aprile 1975, n. 1325; Cass., Sez. 1^, 19 giugno 1975, n. 2463; Cass., Sez. 1^, 20 novembre 1975, n. 3881; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2006, nn. 15170 e 15171; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33055; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2022, n. 26515).
4.2. Il mero adempimento dell’obbligazione tributaria, non poteva, dunque, né precludere la possibilità di proporre tempestivamente il ricorso, né fondare alcuna pronuncia di cessazione della materia del contendere in riferimento al ricorso proposto. Non appare, quindi,
corretta in diritto la decisione in ordine alla ritenuta cessazione della materia del contendere.
Ciò posto va, tuttavia, richiamato l’orientamento secondo cui nel giudizio di legittimità, per palesi ragioni di economia e ragionevole durata del processo, la fondatezza di motivi preliminari (di rito o di merito) da cui deriverebbe la necessità di una pronuncia, precedentemente mancata, su profili consequenziali (sempre di merito), non può portare all’accoglimento del ricorso ogni qual volta il diritto ultimo rivendicato sia, comunque, giuridicamente insussistente; in tali evenienze il giudizio di legittimità va, comunque, definito, previa correzione ex art. 384 c.p.c. della motivazione assunta nella sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso interessato da tale dinamica processuale (vedi Sez. L – , Ordinanza n. 29880 del 18/11/2019, Rv. 655857 – 01).
5.1. La questione posta con il secondo ed il terzo motivo dell’odierno ricorso va, quindi, esaminata con la precisazione che la stessa non pone questioni di puro fatto, da demandare al giudice del merito.
Osserva questo Collegio che le contestazioni formulate dalla contribuente nella fase di merito e reiterate in questa sede – che stante la loro stretta connessione meritano una trattazione congiunta- sono infondate in diritto.
6.1. L’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE “parti in causa” per il pagamento dell’imposta di registro. L’intento della disposizione, volto ad allargare il novero dei soggetti tenuti al pagamento di tale imposta, trova la sua ragione nella finalità di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti, affinché la riscossione sia il più possibile proficua (Cass. Sez. 5, n. 29158/2018, Rv. 651544 – 01). Tale giurisprudenza, richiamata anche dalla stessa contribuente, tuttavia, è stata dalla stessa impropriamente interpretata.
6.2. Parte ricorrente assume che sebbene la causa divisoria de qua sia stata dalla stessa intentata la relativa sentenza, oggetto di
registrazione, non aveva prodotto modificazione economiche nei propri confronti avendo disposto lo scioglimento della comunione e l’attribuzione in proprietà della porzione corrispondente alla quota dei tre quarti dell’immobile oggetto di pignoramento ai s oggetti convenuti. Tenendo conto che l’imposta di registro non colpisce l’atto ma il rapporto ad essa sottostante e che la pronuncia avrebbe sancito esclusivamente la divisione della predetta comunione assegnandone un porzione coeredi e obbligandoli al versamento di un conguaglio in favore del Tribunale di Roma ai fini della successiva distribuzione RAGIONE_SOCIALE somme ricavate tra i creditori secondo le legittime cause di prelazione e, comunque, in concorso tra essi in attuazione della par condicio , ha osservato che difettava una qualunque attribuzione patrimoniale in favore di essa ricorrente e la sola circostanza ‘formale’ di partecipazione al processo non poteva giustificare una tassazione, ancorché in via solidale, in assenza di qualunque manifestazione di capacità contributiva. Ha, ancora, ribadito che la totale estraneità del creditore precedente dal rapporto sostanziale divisione emergerebbe chiaramente dall’art. 601 cod. proc. civ., deducendo da tale norma come all’esito della divisione di beni sia attribuiti al debitore rectius alla massa debitoria non di certo il creditore procedente il quale potrà essere mai vederseli riconosciuto in pagamento solo all’esito dell’esecuzione a secondo RAGIONE_SOCIALE norme valevoli.
6.2. Una tale prospettazione non tiene conto che l’arresto citato, nella parte in cui descrive la nozione di “parti in causa”, facendo riferimento ai soggetti “nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione”, non ha richiesto la necessaria e contemporanea sussistenza di tutti gli elementi ivi descritti, quanto, piuttosto, ha descritto gli indici al ricorrere dei quali è possibile applicare il meccanismo della solidarietà, previsto dalla disposizione sopra
richiamata. Un’interpretazione restrittiva, come quella suggerita dalla contribuente, andrebbe in senso contrario alla ratio della disposizione, come sopra intesa. Né è dato rinvenire nel testo della norma alcun elemento da cui desumere la necessità della simultanea sussistenza degli elementi indicati nella pronuncia.
6.3. Con riferimento ai limiti della previsione di solidarietà RAGIONE_SOCIALE parti in causa, una consolidata giurisprudenza di legittimità, del tutto condivisa dal Collegio (Cass. Sez. 5, n. 16891/2009, Rv. 609237 01, Cass. Sez. 5, n. 16745/2010, Rv. 614539 – 01), ritiene che l’imposta, disciplinata dall’art. 57 del d.P.R. ora citato, non colpisca la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva. Tale indirizzo giurisprudenziale ha escluso che il presupposto della solidarietà possa essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza.
Questa Corte ha in materia affermato, in applicazione di un costante indirizzo, che (Cass. ord. n. 21700/21): ‘in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l’obbligazione solidale prevista dall’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione a una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva. Ne consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza e, in particolare, sulla parte convenuta nel giudizio civile nei cui confronti la domanda sia stata rigettata per l’accertata estraneità a detto rapporto.’ Il presupposto di quanto così affermato è costituito dal fatto che anche l’imposizione
di registro RAGIONE_SOCIALE sentenze e dei provvedimenti giudiziari deve muovere dall’individuazione di una capacità contributiva la quale, in ambito di processuale, a sua volta deriva non già dal mero dato formale della partecipazione al giudizio, bensì dal coinvolgimento della parte processuale nel rapporto sostanziale in esso dedotto, racchiuso e definito dal giudice. Così da richiedersi che la sfera giuridica della parte processuale sia in qualche modo interessata ed incisa dagli effetti della decisione, la cui imposizione viene posta a suo carico in via solidale con le altre parti del processo allo scopo di rafforzare la posizione riscossiva dell’erario, fatto salvo il diritto della parte solvente alla eventuale rivalsa nei confronti di chi risulti civilmente tenuto al pagamento (Cass.nn.12009/20; 29158/18 ed altre).
E’, in applicazione di questo orientamento (v.Cass.nn.12009/20; 25790/14; 14112/10), volto a tutelare la sostanza del rapporto tributario pur quando originatosi dal processo, che si è coerentemente escluso (Cass.n. 21700/21 cit.) -in contesto di litisconsorzio facoltativo – che il pagamento dell’imposta possa risultare a carico di chi, nel processo, abbia assunto la veste di parte in senso solo formale, lamentando esattamente la propria estraneità al rapporto sostanziale litigioso contrassegnato da scindibilità di posizioni ed ottenendo quindi ragione sul punto, cioè nel senso dell’effettivo riconoscimento, da parte della sentenza, di questa estraneità al rapporto dedotto in giudizio e dunque della pratica indifferenza del giudizio stesso – se non, appunto, nei limiti di questo riconoscimento e della pronuncia sulle spese, elementi di per sé evidentemente non significativi di capacità contributiva – nei suoi confronti.
6.4. Tanto premesso, è tuttavia evidente la distanza di questo indirizzo interpretativo rispetto alla posizione qui assunta dalla ricorrente, la cui tesi difensiva, al contrario, trova proprio in quell’indirizzo nitida smentita. Va, infatti, considerato che detto
istituto di credito lungi da risultare estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ha partecipato a quest’ultimo, come detto, in veste di creditore procedente.
6.5. Il principio, secondo cui, nei giudizi di divisione ereditaria, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti partecipanti alla comunione è stato, del resto, ritenuto applicabile anche nel caso in cui il giudizio divisionale venga istaurato in via strumentale per la realizzazione della pretesa esecutiva dei creditori di uno dei coeredi. In tal caso, infatti, fra il procedimento esecutivo e la divisione si realizza un’ipotesi di pregiudizialità necessaria, che non modifica la natura giuridica della causa pregiudiziale (vedi Sez. 2, Sentenza n. 3245 del 10/10/1975, Rv. 377362 – 01).
6.6. Come chiarito dalla S.U. nella pronunzia n. 25021/2019 ‘…nell’ambito della disciplina dell’espropriazione forzata di cui al vigente codice di procedura civile, l’art. 599 cod. proc. civ. prevede che i beni indivisi possano essere sottoposti a pignoramento «anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore». In tali casi, l’art. 600, primo comma, cod. proc. civ. stabilisce che «Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore»; il secondo comma della medesima disposizione – come sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 – soggiunge poi che «Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568». ….. Mentre l’originario testo dell’art. 600 cod. proc. civ. prevedeva che – qualora non fosse possibile la separazione della quota in natura spettante al debitore il giudice poteva ordinare indifferentemente la vendita della quota
indivisa o la divisione del bene, scegliendo tra tali due opzioni secondo criteri di opportunità e 46 convenienza (cfr. Cass., Sez. 3, n. 10334 del 17/05/2005), il nuovo testo dell’art. 600 configura invece il giudizio divisorio come lo sviluppo normale di ogni procedura di espropriazione di beni indivisi. È vero che la nuova norma attribuisce preferenza alla separazione in natura della quota spettante al debitore; tuttavia, tale preferenza è soltanto teorica, subordinata com’è alla possibilità materiale di tale separazione e alla richiesta del creditore pignorante o dei comproprietari. In mancanza, «il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile». La divisione è, dunque, la via ordinaria, indicata dalla legge, per attuare l’espropriazione dei beni indivisi; considerato, peraltro, che la possibilità di procedere alla vendita della quota indivisa (per sua natura scarsamente appetibile sul mercato) è normativamente relegata ad un ruolo “residuale” e di assoluta eccezione, essendo condizionata al verificarsi di una situazione di fatto di difficile realizzazione pratica (ossia al caso in cui la vendita della quota appaia, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, in grado di assicurare un prezzo almeno pari al valore della quota stessa, determinato ai sensi dell’art. 568 cod. proc. civ.) (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20817 del 20/08/2018; Cass., Sez. 3, n. 6072 del 18/04/2012). In sostanza, sulla base del vigente testo dell’art. 600 cod. proc. civ., deve ritenersi che la liquidazione della quota di comproprietà indivisa su di un bene avviene, di norma, proprio tramite lo scioglimento della comunione su quel bene. La divisione del bene è, dunque, strutturalmente funzionale all’espropriazione forzata della quota. Non rileva in senso contrario il fatto che il giudizio divisionale endoesecutivo sia comunque un giudizio di cognizione, distinto soggettivamente ed oggettivamente -dal procedimento di espropriazione. Esso, nondimeno, è inserito nell’ambito del processo 47 di espropriazione, del quale costituisce una parentesi, finendo per costituirne un’articolazione procedimentale. Di ciò si trae conferma
dal nuovo testo dell’art. 181 disp. att. cod. proc. civ. (introdotto dall’art. 2, comma 3 ter, lett. f, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), che assegna al giudice dell’esecuzione – previa sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 601 cod. proc. civ. – la competenza funzionale alla trattazione del giudizio di divisione, da svolgersi secondo l’ordinaria disciplina di cui agli artt. 784 e segg. cod. proc. civ. Il legame di dipendenza strumentale del giudizio divisorio rispetto al procedimento espropriativo è poi confermato dalla speciale legittimazione ad agire per lo scioglimento della comunione che è riconosciuta al creditore procedente (ma anche all’interventore munito di titolo esecutivo); legittimazione che trova il proprio fondamento nel credito per la soddisfazione del quale l’azione esecutiva è esercitata, di tal che il giudizio di divisione dei beni pignorati non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire ove venga meno in capo all’attore la qualità di creditore e, con essa, la legittimazione e lo stesso interesse ad agire (cfr. Cass., Sez. 3, n. 6072 del 18/04/2012)’.
In definitiva deve concludersi che il giudizio di divisione endoesecutivo non è affatto autonomo dal processo di espropriazione, ma si trova in rapporto di “strumentalità necessaria” rispetto ad esso.
Nel caso in esame la dedotta esclusione dalla solidarietà non trova, dunque, fondamento alcuno, in quanto la società contribuente ha proposto la causa divisoria in qualità di creditore procedente. Essa, in tale qualità, infatti, era certamente legittimata a proporre l’azione, sia pure al fine di procedere alla divisione del ricavato fra i creditori, e già per tale aspetto deve essere considerata parte in causa in senso sostanziale ai sensi del citato art. 57.
7.1. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: ‘ il creditore procedente – il quale abbia proposto giudizio divisionale endoesecutivo – riveste la qualità di parte necessaria del processo di
divisione sicchè nell’ipotesi di versamento di un conguaglio, sia pure, ai fini della successiva distribuzione RAGIONE_SOCIALE somme ricavate tra i creditori, lo stesso è assoggettato, in via solidale, ad imposta di registro ex art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 ‘.
In conclusione il ricorso va respinto, integrata la motivazione dei termini anzi cennati in ragione della infondatezza in diritto dell’originario ricorso.
8.1. Le spese dei gradi di merito vanno compensate in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni trattate mentre le spese di questo giudizio possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione