Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 636 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 636 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17839/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO; -ricorrente- contro
COGNOME *NOME*NOME NOME e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, c on domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
–controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 960/2022, depositata il 10 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
- -La posizione fiscale della RAGIONE_SOCIALE, impresa avente ad oggetto l’attività di elaborazione elettronica dei dati contabili, è stata oggetto di verifica e controllo della Guardia di Finanza e dell’ufficio fin anziario per diversi periodi di imposta. L’attività di controllo è scaturita dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 30 maggio 2016 che, recependo gli esiti degli accertamenti della Polizia giudiziaria nell’ambito del proced imento penale n. 48924/13, avviato dalla Procura della Repubblica di Napoli a carico della RAGIONE_SOCIALE e dei soci, rilevava, nello specifico, l’evasione perpetrata nel periodo di imposta 2012. Con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato al legale rappresentante della società e a NOME COGNOME nella qualità di autore RAGIONE_SOCIALE violazioni riscontrate ed obbligato solidalmente al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute dalla società, in quanto amministratore di fatto, l’ufficio ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d) e 41 bis del d.P.R. n. 600/73 determinava le maggiori imposte dovute a titolo di IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. Con l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, la stessa Direzione ha accertato per il periodo d’imposta il maggior reddito di partecipazione nei confronti dell’unico socio NOME COGNOME, con l’intimazione di maggiori imposte a titolo di IRPEF, add.le reg., add.le com.le, oltre interessi e sanzioni.
Tale avviso veniva impugnato dal contribuente presso la Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza n. 12448/05/2019, depositata in data 26 ottobre 2019, la Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso.
-Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva atto di appello.
L’RAGIONE_SOCIALE presentava le proprie controdeduzioni.
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 960/18/2022, depositata il 10 gennaio 2022, ha accolto l’appello del contribuente .
-L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché dell’art. 47 del TUIR 917/86, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto del COGNOME. La Commissione tributaria regionale, pur analizzando in maniera dettagliata gli elementi che fondano la pretesa erariale, conclude per l’assenza di elementi certi della sussistenza in capo al COGNOME della carica di amministratore di fatto. La sentenza sarebbe da ritersi viziata per violazione di legge nella parte in cui il collegio, nell’esaminare l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio con il quale si imputava per trasparenza il reddito della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al COGNOME n.q. di socio e amministratore di fatto della stessa, prende ad esame la contestazione in merito alla sua posizione di amministratore di fatto della società. I giudici di secondo grado, pur tenendo conto e analizzando gli elementi che sostengono la pretesa erariale,
escludono la qualifica di amministratore di fatto in capo al COGNOME, ritenendo che non siano emersi elementi concreti e sufficienti per delinearne la responsabilità gestoria. La Commissione tributaria regionale , in aperta violazione dell’art. 2697 c.c., avrebbe addossato all’amministrazione finanziaria l’onere della prova certa e incontestabile della sussistenza della gestione di fatto mentre avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti della sussistenza della carica di amministratore di fatto.
1.1. -Il motivo è inammissibile.
La censura non coglie la ratio nella decisione perché la Commissione tributaria regionale non ha escluso il ruolo di amministratore di fatto, ma ha affermato che questo non implica automaticamente la prova della sua partecipazione societaria. La pretesa tributaria si fonda, infatti, sul presupposto che il COGNOME fosse socio occulto al 100% della RAGIONE_SOCIALE per desumerne che era il beneficiario degli utili in nero accertati.
Nel caso di specie, con accertamento di fatto, i giudici del gravame hanno escluso che il COGNOME fosse socio occulto, anche parzialmente, della RAGIONE_SOCIALE , richiedendo invero l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una nuova e inammissibile rivalutazione del merito.
In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).
-Con il secondo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché dell’art . 2433
del c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. con riferimento alla qualità di socio del COGNOME e alla conseguente applicabilità della presunzione di distribuzione degli utili. Si evidenzia, in particolare, che nelle società di capitali con ristretta base azionaria e/o con ristretto numero dei soci, deve ritenersi che, similmente a quanto avviene nelle società di persone, gli eventuali utili extracontabili accertati siano stati immediatamente distribuiti ai soci. A fronte del presunto vincolo di ‘complicità’ sussistente tra soci, il contribuente può dimostrare di aver querelato o denunciato l’amministratore , di aver agito in sede civile per far valere la responsabilità degli amministratori o può tentare di confutare la pretesa sostenendo che gli utili sono stati percepiti solo dagli altri soci o sono stati ripartiti in misura diversa da quella prospettata dall’Ufficio. Nel caso di specie, la parte, nel corso del giudizio di merito, non avrebbe assolto al proprio onere della prova, essendosi la stessa limitata a criticare la presunzione applicata dall’ufficio con argomentazioni generiche e non convincenti – in tal modo non contrastando e superando efficacemente la presunzione di avvenuta distribuzione degli utili accertati.
2.1. -Il motivo è inammissibile.
La censura tratta confusamente e in maniera generica del profilo del socio occulto insieme alla qualifica di amministratore di fatto e alla presunzione sulla distribuzione degli utili, finendo per legare la prova del suo ruolo di socio occulto esclusivamente alla qualifica di amministratore di fatto e alla prospettazione che la società fosse nei fatti un mero schermo.
Il motivo, invero, non coglie la ratio decidendi della motivazione che ha escluso la qualità di socio occulto per mancanza di prova. La censura dà sostanzialmente per scontata la prova della qualità di socio occulto del contribuente, soffermandosi sulla questione della
presunzione della distribuzione degli utili ed escludendo il soddisfacimento dell’onere della prova contraria, senza considerare che la pronuncia ha escluso il presupposto necessario della qualità di socio occulto, la cui prova gravava invero sull’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
-Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore della controricorrente in euro 5.800,00 per compensi, oltre ad euro 200 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 28 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME