Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8300 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8300 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di NOMECOGNOME in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME il quale ha depositato nota con la quale comunica di aver trasferito lo studio alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1490, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 22.3.2016, e pubblicata il 7.6.2016;
OGGETTO: Ires, Iva e Irap, 2006 – Sas estinta – Vendita di immobili – Legittimazione.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava alla RAGIONE_SOCIALE di NOME Nicola Sas avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione il maggior reddito ritenuto conseguito e non dichiarato, con riferimento alla vendita di tre immobili nell’anno 2006. L’Ente impositore notificava inoltre ai soci della RAGIONE_SOCIALE gli avvisi di accertamento relativi ai maggiori redditi di partecipazione ritenuti conseguiti.
Società e soci impugnavano con separati ricorsi gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, proponendo plurime censure, processuali e di merito. La CTP, riuniti i ricorsi, riteneva infondate le critiche proposte dai soci, e rigettava le loro impugnazioni, mentre dichiarava inammissibile il ricorso introdotto dalla società perché già estinta e cancellata dal registro delle imprese il 16.1.2012, prima che il suo ricorso fosse notificato, il 22.5.2012, e presentato, il 14.6.2012.
La società ed i soci spiegavano separati appelli avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, rinnovando le proprie contestazioni. La CTR confermava la pronuncia di inammissibilità adottata dai primi giudici nei confronti della società, mentre accoglieva solo parzialmente il ricorso dei soci, annullando la pretesa tributaria con riferimento ad una vendita immobiliare, mentre la confermava in ordine alle altre due.
La società ha quindi introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.
Anche i soci hanno proposto separati ricorsi per cassazione, ed i giudizi sono stati trattati contestualmente nell’odierna udienza.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 2495 cod. civ., degli artt. 10 ed 11 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente affermato il difetto di legittimazione della società a proporre il suo ricorso.
Occorre preliminarmente rigettare la contestazione dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla ritenuta inammissibilità del ricorso per avere la CTR deciso in conformità con la giurisprudenza di legittimità. Le questioni proposte dalla ricorrente presentano profili peculiari, con particolare riferimento alle conseguenze della stipulazione di un atto di adesione da parte di una società estinta, che inducono a non ritenerle esaminabili operando mero riferimento a consolidati orientamenti interpretativi espressi da questa Corte regolatrice.
Tanto premesso, osserva la ricorrente che la CTR ha ritenuto il difetto della legittimazione attiva della società a proporre il ricorso già in primo grado, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. perché, essendo stata precedentemente estinta e cancellata dal registro delle imprese, difettava dello ius postulandi .
Oppone però la ricorrente che la stessa Amministrazione finanziaria ha stipulato con la società un accertamento con adesione relativo al successivo anno 2007, quando la società era già estinta, ed ha in tal modo ‘esplicitamente legittimato ad agire la società medesima allo scopo di compiere atti fiscalmente rilevanti da cui poi sono scaturite obbligazioni a carico dei soci … ha conseguentemente rinunciato alla eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla società a ricorrere’ (ric., p. 11).
3.1. Scrive la CTR che ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. la cancellazione della società ha effetto costitutivo, e comporta l’estinzione della capacità d’agire della società. ‘Le norme relative
all’accertamento dei presupposti processuali, quali la legittimazione all’azione, sono sottratte alla disponibilità delle parti, e rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo, sicché mai un comportamento extraprocessuale di una parte potrebbe acquistare il significato di una rinuncia a formulare la relativa eccezione, rinuncia che, in ogni caso, sarebbe tamquam non esset ‘ (sent. CTR, p. 3).
Le valutazioni espresse dal giudice dell’appello appaiono condivisibili e non meritano censura.
A seguito dell’estinzione della società, quest’ultima perde la capacità d’agire, e diviene priva della legittimazione a proporre un ricorso giurisdizionale (da ultimo, cfr. Cass. sez. III, 3.3.2023, n. 6397). Nel caso di specie risulta pacifico che, quando ha introdotto il suo ricorso nel primo grado del giudizio, la società era già estinta ed era stata cancellata dal registro delle imprese, in conseguenza difettava della legittimazione ad agire. Il fatto che l’Agenzia delle Entrate abbia stipulato con la medesima società, già estinta, un accertamento con adesione in relazione al successivo anno 2007 non incide in alcuna misura sulla conclusione innanzi esposta.
Può anche essere evidenziato, in proposito, come l’Amministrazione finanziaria abbia segnalato nel suo controricorso che nell’atto di adesione stipulato in relazione a diversa annualità, è stato ‘espressamente precisato come gli obblighi tributari derivanti da tale atto facciano capo agli ex soci della società ormai cancellata e definitivamente estinta’ (controric., p. 9), e la ricorrente non ha replicato a tali rilievi.
Anche a prescindere da tale ultimo argomento, però, come correttamente sostenuto dalla CTR, non solo l’Amministrazione finanziaria non ha rinunziato a far valere il difetto di legittimazione della società per il sol fatto di avere stipulato, in sede extraprocessuale, un accertamento con adesione con la stessa, peraltro con riferimento ad anno diverso, ma quand’anche l’Agenzia
delle Entrate avesse affettivamente rinunciato a far valere il difetto di legittimazione della società, questo non potrebbe avere alcuna incidenza in questo giudizio, in cui il difetto è rilevabile d’ufficio.
Il ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.
5.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE di NOME, in persona del legale rappresentante pro tempore , che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7.2.2025.