Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11998 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11998 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 12569-2017, proposto da:
COGNOME NOME (cf. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (cf. CODICE_FISCALE), quali soci della RAGIONE_SOCIALE, società già estinta, e il secondo anche nella qualità dichiarata di ex liquidatore, elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale, unitamente all’AVV_NOTAIO, sono rappresentati e difesi-
Ricorrenti
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato , dalla quale è rappresentata e difesa –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 9779/12/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 9.11.2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre
2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME,
Accertamento – Società estinta – Legittimazione dei soci – Valori immobiliari
Rilevato che
I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, che, in accoglimento dell’appello dell’ RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la pronuncia di primo grado, con cui era stato accolto il ricorso introduttivo dei contribuenti avverso l’avviso d’accertamento loro notificato, per il recupero ad imponibile di ricavi non dichiarati nell’anno d’imposta 2007.
La controversia trovava genesi nella contestazione dell’imponibile dichiarato, ai fini Ires ed Irap, nonché ai fini Iva, dalla società RAGIONE_SOCIALE, di cui gli odierni ricorrenti erano soci, e il COGNOME anche ultimo liquidatore.
L’atto impositivo, notificato nel 2011 alla società e ai soci, era stato da questi impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che con sentenza n. 333/06/2013, sulla premessa che la notifica dell’atto fosse stata indirizzata a società già estinta per cancellazione nel 2011, era nullo.
L’Amministrazione finanziaria propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, che con sentenza n. 9779/12/2016 riformò la decisione di primo grado, rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti. Il giudice regionale ha rilevato che l’atto impositivo, benché intestato alla società, era stato notificato a questa nonché ai soci, cui erano stati anche indirizzati ulteriori atti impositivi, per la contestazione dei redditi di capitale, corrispondenti al maggior reddito sociale, di cui se ne presumeva la distribuzione per trattarsi di società a ristretta base partecipativa (i soli due soci, coniugi). Quanto poi alla contestazione dei maggiori ricavi percepiti dalla società nel 2007, quando ancora attiva, derivanti dalla vendita di locali destinati a box ad un prezzo dichiarato ben inferiore a quello effettivamente percepito dagli acquirenti, ha ritenuto fondate le ragioni dell’accertamento, trovando riscontro i maggiori corrispettivi nei valori OMI di immobili analoghi, nelle proposte di vendita di unità similari allocate nella stessa zona, nella circostanza che nelle vendite oggetto di verifica fiscale la caparra rilasciata era superiore all’intero prezzo di vendita dichiarato.
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME COGNOME ricorrenti hanno censurato la sentenza, di cui ne hanno chiesto la cassazione, con cinque motivi , cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
All’esito dell’adunanza camerale del 21 novembre 2023 la causa è stata riservata e decisa. Con conclusioni scritte, depositate ai sensi dell’art. 381 bis.1, è intervenuta la Procura Generale, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che
Preliminarmente è necessario vagliare la legittimazione attiva del COGNOME NOME, che, oltre che nella qualità di socio, ha intesto costituirsi come ex liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE Trattandosi di società ormai cancellata ed estinta sin dal 2009 (5 febbraio 2009), a fronte di un atto impositivo notificato il 5 dicembre 2011, risulta privo di legittimazione attiva il ricorrente costituitosi nella suddetta qualità, da cui era ormai decaduto già al momento della notifica dell’avviso d’ accertamento. Residua invece la sua legittimazione quale ex socio, e dunque successore, della medesima società.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., nonché dell’art. 11, primo comma, RAGIONE_SOCIALE preleggi e dell’art. 3, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ . Il giudice regionale, ritenendo che l’avviso d’accertamento , notificato alla società ormai cancellata ma anche ai soci, fosse stato correttamente notificato, avrebbe mal applicato la disciplina dettata dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che nel disporre della validità degli atti fiscali nei confronti di società estinta, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., per gli ulteriori cinque anni, ha introdotto una novella, la cui efficacia non è tuttavia retroattiva e dunque non poteva trovare applicazione al caso di specie.
Il motivo è infondato perché non coglie nel segno.
Il giudice d’appello non ha applicato al caso di specie il principio di ultrattività della società agli effetti degli atti fiscali, ma ha solo valorizzato la circostanza, obiettiva, che l’avviso d’accertamento indirizzato alla società, conteneva anche i nominativi degli unici due soci, e che fu notificato a questi ultimi anche presso il proprio domicilio. Con ciò si è inteso evidenziare che la notifica zione dell’atto era stata eseguita nei confronti di coloro che, quali soci, erano successori della medesima compagine sociale. La circostanza che ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. questi rispondano dei debiti sociali sino alla
concorrenza di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, è principio che nel caso di specie va poi raccordato all’interesse dell’erario di accertare gli ulteriori ricavi, non dichiarati dalla società ma dall’Amministrazione finanziaria co ntestati, così che lo stesso limite di responsabilità del socio sino alla concorrenza del riscosso, deve raccordarsi, quanto ad una società a ristretta base sociale, con la verifica di ulteriori redditi, occultati e parimenti da intendersi distribuiti ai soci.
D’altronde nella giurisprudenza di legittimità si è anche affermato il principio secondo cui a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, alla definitiva estinzione dell’ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all’esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione; ne consegue l’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE a procurarsi un titolo nei confronti di questi ultimi, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (cfr. Cass., 4 gennaio 2022, n. 2).
Il rigetto del primo motivo assorbe il secondo, con cui i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., dell’art. 11, primo comma, RAGIONE_SOCIALE preleggi, dell’art. 3, comma 1, l. 212 del 2000 e dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, in rel azione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che una pretesa impositiva nei confronti del socio non possa trovare fondamento su un accertamento eseguito nei confronti di una società giuridicamente inesistente.
Si tratta con evidenza di censura fondata su un tema estraneo a quello per cui è causa, nel quale l’accertamento è stato indirizzato proprio nei confronti dei soci, quali successori della società estinta.
Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 24, commi 4, lett. f), e 5, della l. 7 luglio 2009, n. 88, dell’art. 73 della Direttiva CE 2006/112/CE del 28 novembre 2006, nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all ‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe errato nel rideterminare il valore dei cespiti venduti, vincolando sostanzialmente ai valori OMI il prezzo al mq dei box. Peraltro la pronuncia, pur quando attenta ad ulteriori riscontri
del valore dei box, sarebbe viziata per l’assenza di una corretta ponderazione sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi, così violando le regole di buon governo RAGIONE_SOCIALE prove presuntive.
Il motivo è infondato.
Nell’inquadrare la rilevanza dei valori OMI allo stato della vigente disciplina, deve tenersi conto dell ‘evoluzione normativa, nel cui alveo va collocata la controversia. A tal fine è intanto utile rammentare che alla disciplina dell’art. 35, commi 2 e 3, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, il quale, integrando rispettivamente l’art. 54, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e l’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 , attribuiva valore di presunzione legale al valore normale dell’immobile risultante dalle quotazioni OMI al fine della determinazione del corrispettivo di cessione del cespite immobiliare, seguì la l. 24 dicembre 2007, n. 244, che, nell’intento di regolare il valore probatorio attribuibile alle quotazioni OMI per le fattispecie negoziali insorte in epoca anteriore alla normativa del 2006, dispos e all’art. 1, co. 265 che « In deroga all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici» .
Successivamente la l. n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), con l’art. 24, comma 5, intervenne di nuovo, eliminando la presunzione legale introdotta dal citato art. 35. Ciò a seguito del parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione europea, la quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l’incompatibilità con il diritto comunitario -in relazione specificamente all’IVA, ma con valutazione ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette –RAGIONE_SOCIALE disposizioni del 2006. L’intervento modificativo del 2009 ha così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006.
Nella successione di leggi si è pertanto definitivamente persa la presunzione legale del valore dei cespiti secondo il valore normale emergente dalle quotazioni OMI. Ciò tuttavia non ha escluso integralmente il riferimento a tali quotazioni. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che, per l’accertamento dei redditi d’impresa, con la modifica
dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. 633 del 1972, ad opera dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo stante la finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea -ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi introdotta dall’art. 35 cit., è stato ripristinato il precedente quadro normativo, in base al quale l’esistenza di attività non dichiara te può essere desunta ‘anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti’. Pertanto l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene q uale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass., 12 novembre 2014, n. 24054; 12 aprile 2017, n. 9474; 11 maggio 2018, n. 11439; 25 gennaio 2019, n. 2155; 4 novembre 2020, n. 24550; 16 giugno 2021, n. NUMERO_DOCUMENTO; 18 luglio 2023, n. 20976).
Nel caso di specie il giudice regionale ha considerato non solo i valori desunti dall’osservatorio del mercato immobiliare, ma anche i prezzi, tratti da un sito web, di immobili similari ubicati nella medesima zona, e, soprattutto, il valore della caparra versata per la gran parte RAGIONE_SOCIALE operazioni oggetto di accertamento nella presente controversia, di importo addirittura superiore al prezzo complessivo di vendita dichiarato. Al di là RAGIONE_SOCIALE critiche, poco pertinenti, sollevate dalla difesa dei ricorrenti in ordine alla valenza degli indizi (che peraltro non risultano contraddetti da alcuna controprova allegata dai contribuenti), è pacifico che il giudice regionale abbia proceduto ad una valutazione complessiva degli elementi indiziari ritenuti significativi, esaminati singolarmente e poi unitariamente valutati, così che risultano rispettate prudentemente le regole di buongoverno applicabili alle prove presuntive semplici, secondo quanto desumibile dal tenore dell’art. 2729 cod. civ.
Con il quarto motivo la difesa dei ricorrenti denuncia l’omessa motivazione su una circostanza decisiva per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe errato nel ritenere prevalenti presunzioni, quali quelle tratte da un sito web sul
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prezzo di vendita di immobili similari, rispetto ai contratti di compravendita, costituenti atti pubblici. Quando non assorbito dalle ragioni di rigetto del terzo motivo, il quarto è inammissibile, poiché la critica non è indirizzata ad un fatto storico, ma alle modalità di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, con ciò esulando del tutto dal perimetro del vizio di motivazione, così come novellato dall’ art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito della legge 7 agosto 2012, n. 134.
Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, dell’art. 24 della l. n. 4 del 1929, dell’art. 20 del d.P.R. n. 181 del 1986 e della l. 212 del 2000, in relazione all’art. 36, primo comma, n. 3, cod . proc. civ. La commissione regionale avrebbe errato nel ritenere inapplicabile agli accertamenti cd. a tavolino le regole sul contraddittorio endoprocedimentale, e in particolare il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000.
È qui sufficiente ribadire l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità per un’esegesi della disciplina vigente ratione temporis -, secondo cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali solo per i tributi “armonizzati” l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale, la cui violazione comporta peraltro l’invalidità dell’atto a condizione che il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa. Per quelli “non armonizzati” non è invece rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, che pertanto sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Sez. U, 9 dicembre 2015, n. 24823).
Il ricorso va in conclusione rigettato. Alla soccombenza dei ricorrenti segue la loro condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
NUMERO_DOCUMENTO Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.000,00 per competenze ed € 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 21 novembre 2023