Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18648 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 18648  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2025
Avv. Acc. IRPEF e altro 2010 – 2011
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19931/2020 R.G. proposto da:
COGNOME,  rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata  e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio legale in Roma,  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 5824/2018, depositata in data 17 dicembre 2018.
al quale è stato riunito il ricorso iscritto al n. 31711/2021 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  in  proprio  nonché  quale  erede  di  COGNOME,  rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO  ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata  e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio legale in Roma,  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 5948/2021, depositata in data 21 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Nel giudizio iscritto al n.r.g. 19331/2020, la contribuente COGNOME impugnava dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno di imposta 2011 emesso dalla locale Direzione Provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione provvedeva a riprendere a tassazione un maggior reddito ai fini IRPEF derivante dalla rideterminazione in via induttiva dei ricavi RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base sociale (estinta) partecipata dalla Ricorrente nella misura del 49 %; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, che chiedeva la conferma del proprio operato. La RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 173/01/2017, rigettava il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la  C.t.r.  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE;  si  costituiva  anche  l’Ufficio,  chiedendo  la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado. Con sentenza n. 5824/07/2018, depositata in data 17 dicembre 2018, la C.t.r. adita rigettava il gravame RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la contribuente ha proposto  ricorso  per  cassazione  affidato  a  due  motivi  e  l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Nel giudizio iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO, i contribuenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali successori necessari RAGIONE_SOCIALE obbligazioni RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, impugnarono dinnanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE provinciale di RAGIONE_SOCIALE riferito ad IRES, IVA ed IRAP per l’anno di imposta 2011; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato . La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 177/01/2017, accoglieva il ricorso dei contribuenti.
 Contro  tale  sentenza  proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi  la  RAGIONE_SOCIALE.t.RAGIONE_SOCIALE;  si  costituivano  anche  i  contribuenti, chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado. Con sentenza n.  5948/2021,  depositata  in  data  21  giugno  2021,  la  C.t.r.  adita accoglieva il gravame dell’Ufficio.
 Avverso  la  sentenza  RAGIONE_SOCIALE  C.t.r.  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  il  contribuente COGNOME NOME, anche quale erede di NOME, deceduta, ha  proposto  ricorso  per  cassazione  affidato  a  cinque  motivi  e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le  cause  sono  state  trattate  nella  camera  di  consiglio  del  18 febbraio  2025  per  le  quali  la  parte  contribuente  ha  depositato memoria.
Considerato che:
Nel giudizio di cui al ricorso iscritto al n.r.g. 19331/2020, COGNOME, con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità  e/o  nullità  RAGIONE_SOCIALE  sentenza  impugnata  per  violazione dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 335 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3  e 4, cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti in merito alla eccepita richiesta di
applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.» lamenta l’ error in iudicando , l’ error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha fatto applicazione del principio del litisconsorzio necessario, non statuendo sulla richiesta di riunione del giudizio afferente all’avviso di accertamento de quo e quello riguardante l’avviso emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALE società, da quest’ultimo derivando il primo.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità e/o nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 28 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto come la validità degli atti notificati a società estinte potesse predicarsi esclusivamente con riferimento alle cancellazioni richieste ed avvenute dopo il 13 dicembre 2014, anno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE normativa in rubrica, mentre la cancellazione RAGIONE_SOCIALE società de quo era avvenuta ben due anni prima RAGIONE_SOCIALE suddetta data.
Nel giudizio di cui al ricorso iscritto al n.r.g. 31711NUMERO_DOCUMENTO2021, con il primo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» si lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha statuito sulla disapplicazione dell’efficacia retroattiva quinquennale degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi nei confronti RAGIONE_SOCIALE società estinte, dettata dall’art. 28 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.
2.2. Con il secondo motivo, cosi rubricato: «Illegittimità e/o nullità RAGIONE_SOCIALE  sentenza  per  violazione  dell’art.  28  d.lgs.  n.  175/2014  in
relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto come la validità degli atti notificati a società estinte potesse predicarsi esclusivamente con riferimento alle cancellazioni richieste ed avvenute dopo il 13 dicembre 2014, anno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE normativa in rubrica, mentre la cancellazione RAGIONE_SOCIALE società de quo era avvenuta ben due anni prima RAGIONE_SOCIALE suddetta data.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità e/o nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed artt. 20 e 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» si lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riconosciuto la legittimità dell’avviso emesso con metodo induttivo in seguito alla mancata collaborazione RAGIONE_SOCIALE società nella fase preliminare l’accertamento, nonostante gli inviti a comparire fossero stati notificati a società estinta e non anche ai soci successori necessari, così che la collaborazione era impossibile in principio.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità e/o nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 145 cod. proc. civ. ed art. 2495 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» si deduce l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto il difetto di notifica dell’avviso notificato nel 2015 a società cancellata in data 24 ottobre 2012, dunque a soggetto inesistente, e comunque non ha riconosciuto l’illegittimità del suddetto avviso in quanto notificato anche ai soci in mancanza di una motivazione sull’esistenza ed effettiva ripartizione fra i soci di un saldo attivo di liquidazione, presupposto solo che legittima il subentro dei soci alla società.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Illegittimità e/o nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 20 d.P.R. n. 633/1972 in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» si lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha statuito sulla non debenza di quanto richiesto alla società dal Fisco, in quanto quest’ultimo aveva operato con un metodo errato il calcolo del volume d’affari RAGIONE_SOCIALE società nell’anno 2011.
Preliminarmente va disposta, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e pregiudizialità,  la riunione dei ricorsi, trattando quello iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO RAGIONE_SOCIALE presunzione di utili extracontabili a  carico  RAGIONE_SOCIALE  socia  a  seguito  di  avviso  di  accertamento  nei confronti di società a ristretta base, oggetto del ricorso iscritto al n.r.g.  NUMERO_DOCUMENTO,  entrambi  sulla  stessa  annualità  di  imposta (2011).
4.Per  ragioni  di  ordine  logico-giuridico  va  esaminato,  da  primo,  il ricorso  iscritto  al  n.rNUMERO_DOCUMENTO.  NUMERO_DOCUMENTO,  avente  a  oggetto  l’avviso societario  e,  in  particolare,    vanno  valutati  congiuntamente  il primo,  il  secondo  e  il  quarto  motivo  in  ragione  RAGIONE_SOCIALE  connessione tra le questioni e RAGIONE_SOCIALE affinità RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate.
4.1.  Rigettato  il  primo  motivo  di  ricorso  in  quanto  sul  punto  la C.T.R.  ha  pronunciato  rilevando  che a  norma  dell’art.2495  c.c.  e dell’art.28, comma  4, del d.lgs. 21 novembre 2014 n.175 …giustamente  il controllo …rientra pienamente  nella sfera di accertamento dei cinque anni, il  secondo  e  il  quarto  motivo  sono fondati, nei termini che seguono.
L’art.  28,  comma 4, del d.lgs.  n.  175/2014 prevede che: «Ai soli fini RAGIONE_SOCIALE validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento,  contenzioso  e  riscossione  dei  tributi  e  contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione RAGIONE_SOCIALE società di cui all’articolo 2495 del  codice  civile  ha  effetto  trascorsi  cinque  anni  dalla  richiesta  di cancellazione del Registro RAGIONE_SOCIALE imprese».
4.2. Questa Corte ha avuto modo di ribadire come: «Siffatta previsione di legge è stata interpretata dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezione nel senso che l’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità RAGIONE_SOCIALE società cancellate dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione RAGIONE_SOCIALE società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione RAGIONE_SOCIALE società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente.’ (Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 6743 del 02/04/2015, Rv. 635140 – 01; conformi Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 15648 del 28/07/2015, Rv. 636038 – 01; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 4536 del 21/02/2020, Rv. 657323 – 01).
Ciò  posto,  avendo  la  C.T.R.  fatto  espresso  riferimento  anche all’art.2495 c.c. soccorrono in materia i  principi fissati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.6070 del 12 marzo 2013: <>.
Detti principi, di recente, sono  stati ribaditi, e ulteriormente specificati  per  la  materia  tributaria,  sempre  dalle  Sezioni  Unite  di questa  Corte  le  quali,  con  la  sentenza  12/02/2025,  n.  3625,  nel confermare la legittimità  passiva ai  fini  processuali  dei  soci,  quali successori, hanno specificato che per <>.
4.4. Ebbene, alla stregua di quanto sopra, la sentenza impugnata va cassata  laddove ha ritenuto che il citato art.28 avesse efficacia retroattiva e, quindi, potesse applicarsi anche nel caso in esame nel quale la cancellazione RAGIONE_SOCIALE società era avvenuta in data 24 ottobre 2012 e, dunque, ben due anni prima RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE detta disciplina.
4.5. Quanto alla responsabilità dei soci quali successori nonostante l’estinzione RAGIONE_SOCIALE società, la RAGIONE_SOCIALEt.RAGIONE_SOCIALE. ha incentrato la propria motivazione esclusivamente sulla retroattività RAGIONE_SOCIALE novella declinata senza valorizzare l’ulteriore profilo -che era stato evidenziato dall’Ufficio nel proprio gravame – ossia il fatto che l’avviso societario era stato emesso e notificato, dopo la cancellazione RAGIONE_SOCIALE società, nei confronti dei soci quali successori RAGIONE_SOCIALE società cancellata, i quali, infatti, in tale veste ebbero ad impugnarlo, in ciò disallineandosi dai principi espressi nel tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte e sopra riportati.
Quanto sopra esposto comporta l’assorbimento del terzo motivo (vertente sul merito RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria avanzata nei confronti RAGIONE_SOCIALE società rilevante in quanto confluisce sul merito RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria avanzata ai fini irpef nei confronti dei soci personalmente) e del quinto motivo di ricorso.
Per le medesime ragioni e nei medesimi termini va accolto il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 19331/2020, mentre il primo motivo va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ed invero, a parte la considerazione che, per orientamento pacifico di questa Corte, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico RAGIONE_SOCIALE società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizialitàdipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci (Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2020, n. 21649; Cass., Sez. VI, 28 agosto 2017, n. 20507; Cass., Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 426; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2011, n. 2214), la doglianza attinente l’omessa statuizione sulla richiesta di riunione con il giudizio avente ad oggetto l’accertamento societario ha perso
rilievo  a  seguito  RAGIONE_SOCIALE  riunione  dei  due  ricorsi  oggi  disposta  da questa Corte.
7. In conclusione, riuniti i ricorsi, vanno accolti il secondo e il quarto motivo del ricorso iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO, rigettato il primo e assorbiti il terzo e il quinto; va, altresì, accolto il secondo motivo del ricorso iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO, inammissibile il primo; conseguentemente, le sentenze impugnate vanno cassate ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,  riuniti i ricorsi, accoglie il secondo e il quarto motivo del ricorso iscritto al n.rNUMERO_DOCUMENTOg. NUMERO_DOCUMENTO, rigettato il primo e assorbiti i restanti; accoglie il secondo motivo del ricorso iscritto al n.r.g.NUMERO_DOCUMENTO,  inammissibile  il primo;    cassa le  sentenze impugnate  e  rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria  di  secondo  grado  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  in  diversa  composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2025.