Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30266 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30266 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
OGGETTO: Società di persone e socio Regime RAGIONE_SOCIALE società di comodo – Interpello negativo -Mancato adeguamento -Adesione al condono di cui all’art. 6 del Dl n. 193/2016 – Ordinanza interlocutoria Acquisizione integrale fascicoli di merito.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME NOME (già Vok NOME), contribuenti rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
la sentenza n. 1139, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 26.5.2014, e pubblicata il 1°.7.2014;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , ed a COGNOME NOME, socio al 99,9% (controric., p. 2), gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, e NUMERO_DOCUMENTO, aventi ad oggetto il tributo dell’Irpef in relazione all’anno 2006. In sostanza l’Amministrazione finanziaria contestava la violazione della normativa sulle società di comodo. ‘Il reddito imponibile ai fini Irpef’, era ‘da imputare ai soci in proporzione della quota di partecipazione agli utili … il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA non … può essere utilizzato in compensazione’ (avv. acc.to, p. 4).
Società e socio proponevano impugnativa avverso gli avvisi di accertamento ricevuti, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, sostenendo che la mancata operatività della società era dipesa dalla difficoltà oggettiva concretizzatasi nelle lungaggini amministrative registratesi per conseguire la concessione a realizzare un campo da golf. La CTP riuniva i ricorsi e li respingeva.
I contribuenti spiegavano appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia Mestre. La CTR confermava la decisione dei primi giudici.
Hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
In prossimità della fissata udienza dell’8.3.2023, i ricorrenti hanno depositato istanza datata 11.1.2023, mediante la quale, comunicata la cancellazione della società in data 5.1.2021, domandavano pronunziarsi la cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’adesione al condono di cui all’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016.
5.1. Questa Corte ha quindi disposto, mediante l’ordinanza interlocutoria n. 9338 del 2023, che gli istanti provvedessero agli adempimenti di deposito e notifica di cui al dispositivo. I contribuenti hanno documentato di aver provveduto agli adempimenti ed è stato quindi possibile fissare nuovamente la trattazione del giudizio. I ricorrenti hanno poi depositato ulteriore nota esplicativa, datata 5.6.2023, con la quale, tra l’altro, ribadivano la domanda di cessazione della materia del contendere e comunicavano la scomparsa di NOME. Anche l’Ente impositore ha depositato una propria nota.
Ragioni della decisione
Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dai ricorrenti.
Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE questioni proposte dalle parti, infatti, questo Collegio ritiene necessaria l’acquisizione integrale dei fascicoli di merito del giudizio, anche al fine di poter approfondire se debba ritenersi estinto il giudizio in relazione alle contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria in materia di Iva.
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso introdotto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , e da COGNOME NOME , e manda alla Cancelleria perché acquisisca in forma integrale i fascicoli processuali dei gradi di merito del giudizio.
Cosìì deciso in Roma, il 13.10.2023.