Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25415 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 23222-2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– ricorrente –
contro
ALLEGRAMENTE NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, INDIRIZZO
-intimata –
avverso la sentenza n. 1256/6/2019, emessa in data 17.9.2019/4.12.2019, dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
Udita la relazione della causa svolta all’udienza del 29/04/2024 dal Cons. NOME COGNOME;
Udito il AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e, segnatamente, della prima censura; udita per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell’AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE, con socio unico, in liquidazione, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di minerali metalliferi e di metalli ferrosi, prima della sua cancellazione dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese, avvenuta in data 24 gennaio 2014, veniva sottoposta a verifica dall”RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione al rispetto degli adempimenti fiscali negli anni 2011-2012. Nel pvc che chiudeva la verifica, veniva prospettata la sussistenza di una ‘frode carosello’, nel cui quadro la società RAGIONE_SOCIALE svolgeva il ruolo di ” missing trader “, emettendo fatture per operazioni inesistenti. L’RAGIONE_SOCIALE emetteva, pertanto, avviso di accertamento notificato -rispettivamente -alla società cancellata in persona dell’AVV_NOTAIO, titolare di procura speciale ricevuta dal liquidatore, al liquidatore, NOME COGNOME e all’autore della violazione, socia unica e amministratore unica, NOME COGNOME. Veniva emesso, altresì, atto di contestazione ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 16 del 2012, con irrogazione ex art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997 di sanzioni. Per l’anno 2011 l’autore veniva individuato nell’amministratore unico NOME COGNOME, per l’anno successivo nel liquidatore e amministratore p.t. NOME COGNOME.
Proprio quest’ultima impugnava l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione con autonomi ricorsi ‘ in qualità di liquidatrice e
ultima amministratrice pro tempore ‘ della società; la Commissione Tributaria Provinciale di Padova, riuniti i procedimenti, accoglieva i ricorsi.
Il successivo appello dell’RAGIONE_SOCIALE veniva respinto.
L’RAGIONE_SOCIALE ha affidato il proprio ricorso a quattro motivi.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE censura la nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e degli artt. 75, 81 e 110 c.p.c., avendo la Commissione tributaria regionale trascurato di considerare che, essendo stato il ricorso introduttivo proposto da NOME COGNOME, in qualità di liquidatore e ultimo legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ormai estinta, tale ricorso si palesava inammissibile, provenendo da società non più esistente.
Con il secondo motivo si contesta, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2945 c.c. e 65 d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la Commissione tributaria regionale trascurato di considerare che l’estinzione del soggetto destinatario dell’accertamento non comporta la nullità e/o l’inesistenza e/o l’inefficacia dell’atto impositivo, né il venire meno RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie connesse ai periodi in cui esso era ancora attivo.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 2495 , comma 2, c.c., ed all’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., per avere la Commissione tributaria regionale mancato di applicare il principio di non contestazione.
Con il quarto motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
e dell’art. 2495 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale tralasciato di considerare che l’RAGIONE_SOCIALE aveva evidenziato sia nell’avviso e l’atto di contestazione erano stati emessi anche nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali autrici RAGIONE_SOCIALE violazioni e soggetti responsabili del pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte accertate a carico della società
Il primo motivo è fondato e va accolto. Le altre censure rimangono assorbite.
È circostanza pacifica, emergente ab actis , quella per cui la notifica dell’avviso di accertamento è posteriore rispetto alla cancellazione della società di cui la controricorrente figura essere stata l’ultima rappresentante legale e liquidatore.
NOME COGNOME ha impugnato gli atti per cui è causa, non quale socio, ma nella qualità di amministratrice p.t. e liquidatrice di un ente in realtà estinto.
In effetti, l’impugnazione è successiva alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, quindi all’estinzione della società, avvenuta cronologicamente in anticipo rispetto alla notifica dell’avviso di accertamento e all’instaurazione del giudizio. Ciò determinava il difetto della capacità processuale dell’amministratrice -liquidatrice, travolgendo la legittimazione del liquidatore-ex amministratore a rappresentare l’ente; sicché non sussistendo la prerogativa di proseguire l’azione da parte di quest’ultimo, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile e originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito (v. Cass., n. 23365 del 2019; Cass. n. 33278 del 2018; Cass. n. 15844 del 2018; Cass. n. 5736 del 2016; Cass. n. 21188 del 2014; Cass. n. 22863 del 2011). Il ricorso originario di NOME COGNOME avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
In definitiva, il primo motivo di censura va accolto; la sentenza va cassata senza rinvio; il giudizio va dichiarato nullo, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio relative alle fasi di merito e legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE altre censure; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara nullo l’intero giudizio; compensa per intero le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 29.4.2023