Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5134 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5134  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9587/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Basilicata n. 221/02/2021, depositata il 6.10.2021.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  3  dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Potenza accoglieva il ricorso proposto dai soci della RAGIONE_SOCIALE (estinta a seguito  della  cancellazione  dal  registro  RAGIONE_SOCIALE  imprese,  avvenuta  in data 11.03.2014) avverso gli avvisi di accertamento per IVA e altro, emessi nei confronti della predetta società, per gli anni 2012 e 2013,
Oggetto:
Tributi
e notificati anche ai suoi soci, e dichiarava inammissibile, per carenza di legittimazione processuale, il ricorso proposto avverso i medesimi atti impositivi dalla società e dal suo liquidatore;
con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE, affermando che l’effettiva percezione RAGIONE_SOCIALE somme, da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità dovevano essere provate dall’Amministrazione finanziaria che agiva contro i soci per i pregressi debiti tributari della società e che, nella specie, dei debiti fiscali della società non dovevano rispondere i soci della società estinta, in quanto risultava incontestato che gli stessi non avevano percepito somme in sede di bilancio finale di liquidazione;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
–NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE rimanevano intimati.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso erroneamente la responsabilità degli ex soci per i debiti fiscali della società solo sulla base della mancanza di prova circa la percezione RAGIONE_SOCIALE somme ripartite in sede di liquidazione della società, senza considerare che la presunta mancata riscossione di somme da parte dei soci non esclude l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria nei loro confronti nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo riguardante l’obbligazione tributaria della società estinta; aggiunge che altrettanto erroneamente la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che la
prova  di  detta  percezione  dovesse  essere  fornita  da ll’RAGIONE_SOCIALE;
con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, per motivazione apparente, in quanto la CTR non ha specificato da quali elementi ha desunto il mancato incasso del residuo di liquidazione da parte dei soci, posto che l’Ufficio aveva già evidenziato in primo grado che nel bilancio finale di liquidazione era stato iscritto un ‘capitale finale di liquidazione’ pari ad € 20.484,00, da distribuire ai soci che non avevano provato la mancata riscossione di dette somme, sebbene il piano di riparto prevedesse la distribuzione di utili ai soci;
 il  secondo  motivo,  che  per  ragioni  di  priorità  logica  va  esaminato per primo, è infondato;
è stato più volte affermato che ‘la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ‘ (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232);
 la  motivazione  della  sentenza  impugnata  non  rientra  affatto  nei paradigmi  invalidanti  indicati  nel  citato,  consolidato  e  condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto presenta una motivazione che, a prescindere dalla sua correttezza o meno, palesa l’ iter logico seguito dai giudici di appello, che hanno ritenuto di confermare la sentenza impugnata e, quindi, l’annullamento della ripresa, in quanto risultava incontestata la mancata percezione di somme da parte dei soci della
società estinta, a seguito della redazione  del  bilancio finale di liquidazione,  dovendosi  ritenere  che  il  giudice  tributario  di  appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);
il primo motivo è, invece, fondato;
occorre premettere che, come hanno affermato le Sezioni Unite di questa Corte, dopo la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, a seguito della riforma del diritto societario, attuata dal decreto legislativo n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, « pendente societate », siano limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione RAGIONE_SOCIALE mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass., Sez. U., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072);
 i  soci  sono  destinati  a  succedere  nei  rapporti  debitori  già  facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all’esito della liquidazione,  indipendentemente  dalla  circostanza  che  essi  abbiano
goduto,  o  no,  di  un  qualche  riparto  in  base  al  bilancio  finale  di liquidazione;
-l’orientamento giurisprudenziale più recente, a cui il Collegio intende dare continuità, ha chiarito, infatti, che i soci, per il solo fatto di possedere tale qualità, rispondono RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie facenti capo alla società cancellata, non definiti al momento della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. n. 30536 del 2021; Cass. n. 26758 del 2022; Cass. 22692 del 2023; Cass. n. 8633 del 2024, principio ribadito, da ultimo, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3625 del 2025);
 l’Amministrazione  Finanziaria  ha  infatti  interesse  a  procurarsi  un titolo nei confronti dei soci, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio, suscettibili di aggressione da parte di tale creditore;
 la  CTR  non  ha  applicato  i  richiamati  principi  affermando  che l’effettiva  percezione  RAGIONE_SOCIALE  somme,  da  parte  dei  soci,  in  base  al bilancio  finale  di  liquidazione,  e  la  loro  entità  dovevano  essere provate dall’Amministrazione finanziaria e che, nella specie, dei debiti fiscali  della  società  non  dovevano  rispondere  i  soci  della  società estinta,  in  quanto  non  risultava  che  gli  stessi  avessero  percepito somme in sede di bilancio finale di liquidazione;
 in  conclusione,  va  accolto  il  primo  motivo  di  ricorso  e  rigettato  il secondo;  la  sentenza  impugnata  va  cassata,  in  relazione  al  motivo accolto, con rinvio, per nuovo esame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di  questo  giudizio  di  legittimità,  alla  Corte  di  Giustizia  tributaria  di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche
per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte  di  Giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della  Basilicata,  in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2024